Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31788 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31788 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 9009-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 239/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 29/09/2021 R.G.N. 253/2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE accoglieva parzialmente la domanda proposta da NOME COGNOME, dirigente di seconda fascia
Oggetto
PUBBLICO IMPIEGO SANZIONI DISCIPLINARI
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/10/2025
CC
del RAGIONE_SOCIALE, con mansioni di Direttore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dichiarando l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE sanzioni disciplinari irrogate al ricorrente con provvedimenti datoriali del 30.09.2015, del 20.01.2016 e del 26.02.2016, mentre confermava la legittimità RAGIONE_SOCIALE sanzione RAGIONE_SOCIALE multa di €.400,00, irrogata con decreto n.3 del 20.01.2016, compensando per metà fra le parti le spese processuali e condannando l’amministrazione al pagamento di quelle rimanenti.
Secondo il giudice di prime cure, relativamente RAGIONE_SOCIALE sanzione RAGIONE_SOCIALE sospensione dal servizio e dRAGIONE_SOCIALE retribuzione per sei mesi, irrogata con decreto n.1120 del 26.02.2016 per quindici degli originari venti distinti addebiti, era intervenuta la decadenza dal potere sanzionatorio per la maggior parte dei fatti contestati, essendo decorso il termine di legge di centoventi giorni per la conclusione del procedimento disciplinare; mentre, in ordine ai rimanenti episodi disciplinari contestati, per i quali non era maturata la decadenza, la loro limitata gravità non giustificava la sanzione irrogata. Il Tribunale riteneva parimenti illegittime sia la sanzione RAGIONE_SOCIALE multa di €.300,00, irrogata con decreto n.2 del 30.09.2015, che quella di €.400,00, di cui al decreto datoriale n.4 del 20.01.2016.
Il Tribunale dichiarava infondata la domanda di annullamento RAGIONE_SOCIALE sanzione RAGIONE_SOCIALE multa di €.400,00, irrogata con decreto n.3 del 20.01.2016, essendo emersa la prova RAGIONE_SOCIALE responsabilità del NOME per il fatto addebitatogli.
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE riformava parzialmente la sentenza di primo grado laddove la stessa aveva dichiarato la decadenza dal potere disciplinare ritenendo viceversa che il procedimento si fosse concluso nei termini di legge.
Richiamava l’orientamento di questa Corte secondo cui ai fini RAGIONE_SOCIALE decorrenza dei termini perentori per l’avvio e la conclusione del procedimento disciplinare, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l’ufficio competente abbia acquisito una ‘notizia di infrazione’ di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento, da concludersi entro il tempo stabilito dRAGIONE_SOCIALE norma, sicché esso non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell’incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l’addebito (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 16706 del 25/06/2018 e, negli stessi termini, Sez. L, Sentenza n. 22075 del 11/09/2018).
Ad avviso RAGIONE_SOCIALE Corte distrettuale la segnalazione, datata 23.04.2015, proveniente dalle segreterie sindacali regionali e diretta al Direttore RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE-UPD del RAGIONE_SOCIALE, con la quale, in sintesi, erano state evidenziate alcune ‘criticità’ presenti presso la DTL di RAGIONE_SOCIALE, consistenti, in sostanza, in situazioni di conflitto ed espressioni di denigrazione verso funzionari e dipendenti, aperture di inchieste disciplinari per fatti irrilevanti a fine meramente ricattatorio, disposizioni organizzative prive di senso et cetera (cfr. doc. allegato RAGIONE_SOCIALE nota), sebbene pervenuta direttamente presso l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, non poteva essere considerata utile per la decorrenza dei termini di cui si ragiona, in quanto, riducendosi a semplice messa a conoscenza degli organi superiori di una situazione di disagio lavorativo del RAGIONE_SOCIALE addetto RAGIONE_SOCIALE DTL di RAGIONE_SOCIALE, non aveva il carattere di notizia ‘circostanziata’ di illecito, tale da permettere al titolare dell’azione discip linare una conoscenza certa di tutti gli elementi
costitutivi dello stesso (cfr. da ultimo in tal senso Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 9313 del 07/04/2021).
La Corte precisava, altresì, che il dies a quo non poteva individuarsi nel momento in cui la notizia dell’infrazione era pervenuta al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, atteso che ai sensi del DPCM n. 121 del 2014 le DTL dipendono organicamente e funzionalmente dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per le politi che del RAGIONE_SOCIALE, l’innovazione organizzativa, il bilancio -Ufficio Procedimenti Disciplinari, che, ‘in raccordo con le funzioni di coordinamento esercitate dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, impartisce le direttive ed indicazioni di carattere operativo, necessarie ad assicurare l’unicità dell’azione amministrativa e di garantire il coordinamento dei programmi’ (così comma 4 dell’art.14 del d.P.C.M. cit.) e ‘cura le RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, ne gestisce il reclutamento e la RAGIONE_SOCIALE e, nell’ambito di apposita struttura divisionale organizza l’ufficio procedimenti disciplinari’ (così art.4 lett. g) del medesimo d.P.C.M.).
Pertanto, la Corte di appello riteneva che, nel caso in esame, il ‘responsabile RAGIONE_SOCIALE struttura’ e ‘l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari’ coincidessero nella RAGIONE_SOCIALE, l’innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari, che, come è pacifico e documentato, aveva ricevuto in data 03.11.2015 il rapporto ispettivo e concluso il procedimento disciplinare con il decreto del 26.02.2016 (cfr. docc.41 e 45 fasc. RAGIONE_SOCIALE), quindi, entro i centoventi giorni di cui all’art.55 bis, comma 4, d. lgs. n.165 cit.
Nel merito la Corte, escluso che il RAGIONE_SOCIALE avesse violato i principi di immediatezza e di specificità RAGIONE_SOCIALE contestazione, riteneva provati gli addebiti RAGIONE_SOCIALE luce RAGIONE_SOCIALE documentazione depositata e RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni testimoniali. Escludeva altresì
che i testimoni versassero in situazione di incompatibilità precisando che, sebbene alcuni avessero proposto querela per i fatti offensivi commessi nei loro confronti, la attendibilità dei medesimi non poteva essere messa in dubbio in quanto emersa dRAGIONE_SOCIALE coerenza RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni e dal riscontro fra le stesse e con i documenti prodotti. Confermava, infine, il giudizio di particolare gravità dei fatti addebitati, tali da giustificare la sanzione irrogata.
Proponeva ricorso per cassazione il NOME con tre motivi illustrati da memoria cui resisteva con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 55 -bis, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001 e del DM n. 78783/14, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Ad avviso del ricorrente la Corte di merito avrebbe violato l’articolo 55 -bis del D.Lgs. n. 165/2001, che prevede il termine decadenziale del procedimento disciplinare di 120 giorni decorrente dRAGIONE_SOCIALE prima acquisizione RAGIONE_SOCIALE notizia di infrazione, anche se avvenuta da parte di ufficio diverso dall’UPD.
Nel caso di specie la Corte distrettuale avrebbe errato nel considerare che l’Ufficio responsabile RAGIONE_SOCIALE struttura gerarchicamente sovraordinato rispetto a quello diretto dal ricorrente fosse la RAGIONE_SOCIALE, l’innovazi one organizzativa, il bilancio -Ufficio procedimenti disciplinari che avrebbe ricevuto il rapporto ispettivo in data 03/11/2015 con conclusione del procedimento disciplinare il 26/02/2016 e quindi nel rispetto del termine dei 120 giorni, atteso che il responsabile RAGIONE_SOCIALE struttura sarebbe identificabile con il RAGIONE_SOCIALE quale ufficio
sovraordinato che si è relazionato con gli ispettori incaricati RAGIONE_SOCIALE verifiche presso la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.
Si contesta la valutazione operata dRAGIONE_SOCIALE Corte in ordine RAGIONE_SOCIALE capacità a testimoniare dei testi e RAGIONE_SOCIALE loro attendibilità soprattutto in quanto costoro avrebbero sottoscritto una nota volta a sollecitare il trasferimento del NOME. Il giudice d’appello, pertanto, avrebbe omesso di analizzare concretamente i fatti precedenti all’assunzione RAGIONE_SOCIALE testimonianza.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c., comma 2, n. 4, 115 c.p.c., 116 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c. (in relazione all¿art. 360 n. 4 c.p.c.) nella parte in cui la Corte territoriale ha rigettato la domanda di annullamento RAGIONE_SOCIALE sanzione RAGIONE_SOCIALE multa, irrogata con decreto n. 3 del 20.01.2016, per violazione RAGIONE_SOCIALE metodologia dell’esecuzione del questionario ministeriale sul benessere organizzativo.
Il questionario proposto in visione dal direttore su supporto cartaceo non violava affatto la privacy dei funzionari, per cui alcun vulnus sarebbe stato inferto ai dipendenti dRAGIONE_SOCIALE condotta del ricorrente. Tale profilo non sarebbe stato esaminato dRAGIONE_SOCIALE pronuncia impugnata che non avrebbe tenuto conto correttamente RAGIONE_SOCIALE emergenze istruttorie come specificamente indicate in ricorso.
Il primo motivo è infondato.
La Corte territoriale ha correttamente applicato la normativa vigente ratione temporis in tema di decadenza del procedimento disciplinare.
L’art.55 -bis, comma 4, cit., nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 75/2027, stabilisce che allorquando, come nel caso concreto, si proceda per l’accertamento di infrazioni che prevedono l’applicazione di sanzioni non inferiori RAGIONE_SOCIALE sospensione dal servizio con privazione RAGIONE_SOCIALE retribuzione per più di dieci giorni, l’UPD deve concludere il proced imento disciplinare, a pena di decadenza dRAGIONE_SOCIALE potestà disciplinare, entro centoventi giorni dRAGIONE_SOCIALE ‘data di prima acquisizione RAGIONE_SOCIALE notizia d ell’infrazione’.
Ciò posto, ai fini RAGIONE_SOCIALE decorrenza assume rilievo esclusivamente il momento in cui l’ufficio competente abbia acquisito una ‘notizia di infrazione’ di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento, da concludersi entro il tempo stabilito dRAGIONE_SOCIALE norma, sicché esso non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell’incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l’addebito (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 16706 del 25/06/2018 e, negli stessi termini, Sez. L, Sentenza n. 22075 del 11/09/2018).
La Corte territoriale ha correttamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la data di prima acquisizione RAGIONE_SOCIALE notizia dell’infrazione, dRAGIONE_SOCIALE quale decorre il termine entro il quale deve concludersi, a pena di decadenza dall’azione disc iplinare, il relativo procedimento, coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all’ufficio per i procedimenti disciplinari o, se anteriore, con la data in cui è pervenuta al responsabile RAGIONE_SOCIALE struttura in cui il dipendente lavora (cfr. Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 20733 del 14/10/2015), ritenendo erronea l’affermazione del Tribunale secondo la quale il responsabile RAGIONE_SOCIALE struttura è identificabile, nel caso concreto,
con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e ciò, secondo il Tribunale, perché l’ufficio in questione è sovraordinato e, nel caso concreto, si è relazionato direttamente con gli ispettori incaricati RAGIONE_SOCIALE verifica presso la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (cfr. doc. 56 ter fasc. COGNOME e 42 e 43 fasc. RAGIONE_SOCIALE).
Tale affermazione del giudice di primo grado viene ripresa nella censura in esame e va ritenuta errata, atteso che per i dipendenti addetti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE territoriale il responsabile RAGIONE_SOCIALE struttura è il Direttore RAGIONE_SOCIALE stessa, mentre se coinvolto è quest’ultimo la titolarità va posta, secondo le indicazioni che vengono dal d.p.c.m. n. 121 del 2014, in capo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
L’art. 4 del citato d.p.c.m. , applicabile RAGIONE_SOCIALE fattispecie ratione temporis , stabilisce:
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per le RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, l’innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari – si articola in sette uffici di livello dirigenziale non RAGIONE_SOCIALE e svolge le seguenti funzioni:
pianifica e promuove modelli organizzativi, processi e strutture degli uffici territoriali, anche attraverso sinergie con gli enti vigilati;
svolge attività di programmazione, monitoraggio e verifica dei risultati degli uffici territoriali, nell’ambito del coordinamento dell’azione amministrativa esercitata dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
assicura i servizi generali per il funzionamento dell’amministrazione, e la promozione del benessere organizzativo;
cura la logistica RAGIONE_SOCIALE sedi centrali e del territorio nonche’ la gestione RAGIONE_SOCIALE relative spese di locazione;
coordina l’attività di applicazione RAGIONE_SOCIALE modifiche legislative e regolamentari aventi impatto sull’organizzazione del RAGIONE_SOCIALE;
coordina le attività di prevenzione nei luoghi di RAGIONE_SOCIALE con riferimento alle sedi centrali e territoriali del RAGIONE_SOCIALE;
cura le RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, ne gestisce il reclutamento e la RAGIONE_SOCIALE e, nell’ambito di apposita struttura divisionale organizza l’ufficio procedimenti disciplinari;
provvede al conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non RAGIONE_SOCIALE;
assicura la corresponsione del trattamento RAGIONE_SOCIALE fondamentale, accessorio e di quiescenza;
cura, in coordinamento con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la valutazione e le RAGIONE_SOCIALE premianti RAGIONE_SOCIALE performance dei dirigenti e del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aree funzionali, ivi incluso il RAGIONE_SOCIALE ispettivo;
gestisce la contrattazione integrativa e le relazioni sindacali; l) predispone l’istruttoria per il conferimento RAGIONE_SOCIALE onorificenze; m) cura la programmazione e la gestione del bilancio in termini finanziari ed RAGIONE_SOCIALE-patrimoniali, nonché dei fabbisogni finanziari e strumentali per il centro di responsabilità amministrativa e per gli uffici territoriali;
programma gli acquisti di beni e servizi non informatici per gli Uffici dell’amministrazione e attua le relative procedure;
gestisce l’ufficio del consegnatario dei beni non informatici;
cura l’attività contrattuale e la gestione RAGIONE_SOCIALE spese di carattere strumentale per il funzionamento dell’amministrazione non assegnate ad altri centri di responsabilità amministrativa;
cura il contenzioso relativo RAGIONE_SOCIALE gestione del RAGIONE_SOCIALE, anche con riferimento al recupero del danno erariale;
cura, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2 lettera h), le relazioni con organismi internazionali per le
materie di propria competenza .
L’art. 3 del lo stesso d.p.c.m. con riferimento alle funzioni del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE prevede che:
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in conformita’ a quanto previsto dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, opera alle dirette dipendenze del Ministro, assicura il coordinamento dell’azione amministrativa e provvede all’istruttoria per l’elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministro, coordina gli uffici e le attività del RAGIONE_SOCIALE. In particolare:
coordina le attività del RAGIONE_SOCIALE in materia di risorse umane, organizzazione e sinergie con gli enti vigilati, nonché in materia RAGIONE_SOCIALE-finanziaria,
di pianificazione, programmazione bilancio e controllo di gestione;
definisce, d’intesa con le Direzioni generali competenti, anche attraverso la convocazione periodica RAGIONE_SOCIALE conferenza dei direttori generali, le determinazioni da assumere per interventi di carattere trasversale;
vigila sull’efficienza, sull’efficacia e sul buon andamento complessivo dell’Amministrazione;
coordina le attività di programmazione e verifica dell’attuazione RAGIONE_SOCIALE direttive ministeriali, ivi incluso il Piano RAGIONE_SOCIALE performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in raccordo con le direzioni generali;
coordina le attività di programmazione degli uffici territoriali; f) svolge funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull’RAGIONE_SOCIALE, di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e su RAGIONE_SOCIALE;
g) programma e organizza le attività statistiche nelle materie di competenza del RAGIONE_SOCIALE, in raccordo con le strutture del RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, e con l’RAGIONE_SOCIALE , ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
h) coordina, in raccordo con le Direzioni generali competenti, le attività del RAGIONE_SOCIALE in materia di RAGIONE_SOCIALE internazionali, e i rapporti con gli organi competenti dell’Unione europea, con il RAGIONE_SOCIALE d’Europa, con l’RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), con l’RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE e con l’RAGIONE_SOCIALE;
coordina le attività di studio, ricerca e indagine nelle materie che interessano in modo trasversale le attività del RAGIONE_SOCIALE; j) cura i rapporti con l’RAGIONE_SOCIALE Indipendente di Valutazione di cui all’articolo 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e con il Responsabile RAGIONE_SOCIALE prevenzione RAGIONE_SOCIALE corruzione e RAGIONE_SOCIALE trasparenza di cui all’articolo 1, comma 7, RAGIONE_SOCIALE legge 6 novembre 2012, n. 190 e all’articolo 43 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
predispone e cura gli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello RAGIONE_SOCIALE;
l) ….
elabora progetti innovativi volti ad ottimizzare l’organizzazione ed i processi produttivi, così da aumentare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti agli utenti;
svolge attività di audit interno finalizzate al miglioramento RAGIONE_SOCIALE gestione ed al contenimento dei rischi ad essa connessi (risk management);
opera, in qualità di audit del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE),
al fine di garantire terzietà rispetto alle funzioni di gestione e certificazione.
…..
Presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono incardinate strutture amministrative di scopo, in particolare la “Struttura di Missione” finalizzata a dare tempestiva ed efficace attuazione alle misure in materia di “RAGIONE_SOCIALE“, nonché a promuovere la ricollocazione dei RAGIONE_SOCIALE beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito.
Presso il RAGIONE_SOCIALE è incardinato il Servizio ispettivo che svolge verifiche volte ad accertare il corretto esercizio dell’azione amministrativa e il rispetto del principio di buon andamento. Al Servizio ispettivo sono assegnati tre dirigenti di livello dirigenziale non RAGIONE_SOCIALE. Per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE funzioni ispettive, il RAGIONE_SOCIALE può avvalersi anche di dirigenti degli uffici centrali e territoriali, nonché di altro RAGIONE_SOCIALE in possesso di titoli ed esperienze adeguati, comunque appartenenti all’amministrazione.
Ciò posto, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE normazione di organizzazione del RAGIONE_SOCIALE è evidente che la struttura gerarchicamente sovraordinata all’Ufficio del COGNOME è la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE quale è espressamente attribuita la competenza in tema di gestione del RAGIONE_SOCIALE ( lettere g, h, i, k, q), mentre il RAGIONE_SOCIALE (come affermato dRAGIONE_SOCIALE corte territoriale) svolge una mera attività di coordinamento, condotta d’intesa con le singole direzioni generali, attività che non si concilia con la asserita dipendenza diretta degli uffici territoriali dal RAGIONE_SOCIALE medesimo.
Il secondo motivo è inammissibile.
Come è noto il vizio previsto dall’attuale testo del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. è da intendersi come mancato riscontro nella motivazione dell’esame di un fatto controverso e decisivo.
In particolare, si è precisato che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALE controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Ciò posto, la censura contesta RAGIONE_SOCIALE Corte distrettuale di non aver valutato una richiesta di trasferimento inviata dai dipendenti sentiti a testimoniare, che avrebbe dovuto indurre il giudice di merito a ritenere le deposizioni inattendibili.
Tale deduzione esorbita dai ristretti limiti del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. nella misura in cui chiede a questa Corte di riesaminare le emergenze probatorie e in particolare la predetta nota di
richiesta di trasferimento, laddove la Corte distrettuale ha valutato gli atti pregressi alle deposizioni testimoniali ed in particolare le querele presentate dai testi a carico del NOME come irrilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE capacità a testimoniare e RAGIONE_SOCIALE attendibilità.
Pertanto, la censura richiede un riesame del merito, insindacabile in sede di legittimità, in ordine RAGIONE_SOCIALE capacità e attendibilità dei testi.
Da tempo questa Corte ha affermato che «la valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze RAGIONE_SOCIALE prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se alle gati dalle parti; tale attività selettiva si estende all’effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull’efficacia dimostrativa RAGIONE_SOCIALE fonte -mezzo di prova …» ( in tal senso fra le tante Cass. n. 16467/2017).
6. Parimenti inammissibile è il terzo motivo.
La violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. si realizza sia nel caso di mancanza totale RAGIONE_SOCIALE motivazione che nell’ipotesi in cui essa formalmente esiste ma per le sue intrinseche contraddittorietà non consente di individuare il percorso logico che ha condotto il giudice a quella determinata decisione.
In tal caso il sindacato di legittimità sulla motivazione è da ritenersi circoscritto RAGIONE_SOCIALE sola verifica RAGIONE_SOCIALE violazione del c.d.
‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111 Cost. che a sua
volta determina la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione dell’art.
132, comma secondo, n. 4 c.p.c.
Orbene, la motivazione in ordine alle sanzioni irrogate è presente e sufficientemente articolata anche con lo specifico rinvio a quella resa dal Tribunale, richiamata per relationem dal giudice d’appello e dallo stesso condivisa.
La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere ammissibile la motivazione per relationem ad altri provvedimenti giudiziari e nell’escludere la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza qualora, attraverso il rinvio, emergano in modo chiaro le ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione (Cass. S.U. 16.1.2015 n. 642). Pertanto il giudice di appello, al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti né RAGIONE_SOCIALE modalità espositive, ben può aderire RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE statuizione impugnata ove la condivida, senza necessità di ripeterne tutti gli argomenti o di rinvenirne altri (cfr. fra le tante Cass. 26.5.2016 n. 10937; Cass. 23.9.2016 n. 18754; Cass. 19.7.2016 n. 14786). In tal caso per escludere la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. è sufficiente che la sentenza di appello indichi, anche in modo sintetico, le ragioni RAGIONE_SOCIALE conferma RAGIONE_SOCIALE pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le decisioni, di ricavare un percorso argomentativo adeguato ( Cass. n. 14786/2016 cit.).
Escluso, quindi, il denunciato vizio motivazionale, per il resto il motivo si risolve nella contestazione del giudizio di merito espresso RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale inammissibile in sede di legittimità.
In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente costituita RAGIONE_SOCIALE spese di lite che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di cassazione il 14 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME