Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25405 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 25405 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/09/2024
La Corte d’appello di Ancona ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME, pediatra in rapporto di convenzione con l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva rigettato le domande del medesimo volte a ottenere l’annullamento della sanzione irrogata dall’ente in data 18.6.2012, con la quale era stata disposta la cessazione del rapporto in convenzione a tempo indeterminato nella pediatria di libera scelta, nonché la condanna dell ‘ azienda al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti all’illegittimo recesso.
La Corte territoriale, per quello che ancora rileva, ha escluso la tardività della contestazione, ed ha ritenuto, da un lato, la natura non perentoria del termine iniziale fissato dall’ACN, dall’altro che il medesimo termine era stato rispettato, in quanto l’azienda era stata messa in condizione di avviare il procedimento disciplinare solo all’esito RAGIONE_SOCIALE indagini svolte dalla Guardia di Finanza e del venir meno del segreto istruttorio sulle stesse.
Ha poi rilevato il carattere continuativo della violazione disciplinare contestata (consistita nelle reiterate omissioni di comunicazione RAGIONE_SOCIALE situazioni di incompatibilità previste dall’art. 17 dell’ACN in relazione a ll’esercizio di attività lavorativa negli Stati Uniti nonché nella omessa comunicazione della durata RAGIONE_SOCIALE sostituzioni svolte in sua assenza da un collega) ed ha pertanto ritenuto che l’immediatezza della contestazione dovesse essere valutata in relazione al momento di cessazione della continuazione, o da quando la protrazione aveva assunto un’ adeguata rilevanza disciplinare.
La Corte territoriale ha ritenuto chiaramente individuati i fatti indicati nella contestazione, ha considerato dimostrata la responsabilità del RAGIONE_SOCIALE e proporzionata la sanzione irrogata rispetto alla gravità dell’illecito.
Per la cassazione di tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso sulla base di tre motivi.
6 . L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
DIRITTO
1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell ‘art. 115 cod. proc. civ. per erronea valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie circa il dies a quo per l’avvio del procedimento disciplinare.
Deduce che quanto meno dal 18.12.2008 l’ufficio competente aveva elementi sufficienti per avviare il procedimento disciplinare; evidenzia che la vicenda era stata oggetto di due procedimenti penali, entrambi conclusi con l’archiviazione, per il reato d i cui all’art. 640 comma 2 n. 1 c.p.
Richiama la relazione del 12.12.2008 della funzionaria RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, sulla base della quale in data 18.12.2008 il funzionario RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME aveva presentato esposto-denuncia contro il RAGIONE_SOCIALE, nonché l’annotazione di P.G. del 5.7.201 1, il provvedimento emesso dal Collegio Arbitrale prima della fase giudiziale, l’istruttoria effettuata dal medesimo, i verbali RAGIONE_SOCIALE relative sedute e le dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza da NOME COGNOME e da NOME COGNOME.
Evidenzia che, pur essendo l’RAGIONE_SOCIALE in possesso di tutti gli elementi per instaurare il procedimento disciplinare dal 12.12.2008, all’epoca aveva optato per la sola denuncia in sede penale ed aveva attivato il procedimento disciplinare solo dopo l’archiviazione dei procedimenti penali.
Sostiene che il termine previsto dall’art. 30 dell’ACN per l’instaurazione del procedimento disciplinare ha carattere perentorio.
Con il secondo mezzo il ricorso denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 30 dell’Accordo Collettivo Nazionale che disciplina il rapporto dei medici pediatri di libera scelta, per avere la Corte territoriale ritenuto meramente ordinatorio il termine di avvio del procedimento disciplinare.
Sostiene che a fronte del carattere perentorio del termine per la conclusione del procedimento previsto dall’art. 30 comma 17 dell’ACN , anche il termine per l’avvio del procedimento deve necessariamente avere eguale natura.
Torna ad evidenziare che l’effettiva e completa conoscenza dei fatti da parte dell’RAGIONE_SOCIALE era stata acquisita circa due anni e mezzo prima dell’avvio del procedimento disciplinare, procrastinato oltre ogni ragionevole tempistica.
Richiama la giurisprudenza di merito e di legittimità, nonché la giurisprudenza amministrativa, in ordine al carattere perentorio del termine per l’avvio del procedimento disciplinare, previsto sia a tutela dell’incolpato che della P.A.
Evidenzia che l’interpretazione della Corte territoriale, secondo cui nel caso in cui l’illecito abbia carattere continuato, il termine per l’avvio del procedimento disciplinare decorre dalla cessazione della continuazione, equivale a legittimare la protrazione ad libitum della condotta disciplinarmente rilevante.
Con il terzo motivo il ricorso denuncia , sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente valutato le risultanze probatorie circa l’inesistenza o la mancata prova, incombente sulla controparte ex art. 2697 cod. civ., dell’asserito rapporto lavorativo negli USA e circa il presunto superamento del limite massimo di assenze consentito e la costante presenza, in vece del ricorrente, di un sostituto medico generico.
Evidenzia che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva provato la responsabilità del RAGIONE_SOCIALE per gli illeciti contestati e lamenta che i giudici di merito avevano tratto il loro convincimento dagli atti dei procedimenti penali, senza considerare che si erano conclusi con provvedimenti di archiviazione e che gli accertamenti svolti in quelle sedi si erano svolti senza contraddittorio.
Sostiene che la prova della responsabilità del RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto essere ricercata solo nell’ambito del procedimento disciplinare.
Richiamate le deposizioni dei testi escussi nel presente giudizio e riprodotto il prospetto contenuto nel ricorso introduttivo, evidenzia l’insussistenza della prova relativa alla fondatezza degli addebiti formulati nei confronti del COGNOME.
Il primo motivo è inammissibile.
Questa Corte, in relazione all’impiego pubblico contrattualizzato , nel quale il procedimento disciplinare è scandito da termini iniziali e finali previsti in una prima fase della contrattazione collettiva e, poi, dal legislatore, ha affermato che assume rilievo esclusivamente il momento in cui l’acquisizione, da parte dell’ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una «notizia di infrazione» di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione (cfr. Cass. n. 7134/2017 e negli stessi termini Cass. n. 22075/2018, Cass. n. 21193/2018, Cass. n. 6989/2018, Cass. n. 11635/2021), con la conseguenza che è esclusa la rilevanza della mera conoscibilità della condotta ( Cass. n. 41374/2021).
E’ stato anche precisato che l’accertamento del momento in cui l’amministrazione ha avuto piena consapevolezza dell’illecito, da intendere nei termini sopra precisati, è rimesso al giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità.
Si tratta di un orientamento che è estensibile anche al procedimento disciplinare del quale si discute in questa sede e, pertanto, la sentenza impugnata si fonda su presupposti giuridici corretti, in quanto afferma che occorreva la piena conoscenza dei fatti e bisognava attendere che sugli atti fosse venuto meno il segreto istruttorio.
La censura non contesta la correttezza di tali presupposti giuridici, ma sollecita un giudizio di merito sulla sussistenza in fatto di tali presupposti, richiamando gli atti dei procedimenti penali, i verbali ed il provvedimento del Collegio arbitrale, non menzionati dalla sentenza impugnata.
Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 19874/2018 hanno ribadito che nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo e alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi argomenti di fatto dedotti (hanno sul
punto richiamato Cass. n. 2190/2014; Cass. n. 4787/2012; Cass. n. 8993/2003; Cass. n. 3881/2000; Cass. n. 5845/2000; Cass. n. 12020/1995).
Pertanto, nel caso in cui il ricorrente per cassazione proponga una determinata questione giuridica che implichi un accertamento in fatto e non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura deve denunciarne l’omessa pronuncia indicando, in conformità con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quale atto del giudizio di merito abbia già dedotto tale questione, per dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità e la ritualità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la relativa censura (hanno richiamato Cass. n.1273/2003; Cass. n. 6542/2004; Cass. n. 3664/2006; Cass. n. 20518/2008; Cass. n. 2190/2014; Cass. n. 18719/2016).
Il mo tivo non denuncia l’omessa pronuncia della Corte territoriale, né indica in quale atto del giudizio di merito abbia indicato, ai fini della valutazione della tempestività della contestazione, il contenuto gli atti dei procedimenti penali, dei verbali e del provvedimento del Collegio arbitrale.
Il secondo motivo è inammissibile, atteso che riguardo alla tempestività della contestazione la sentenza impugnata si fonda su plurime rationes decidendi.
La corte territoriale ha infatti ritenuto che il termine iniziale del procedimento fosse stato rispettato, in quanto l’azienda era stata messa in condizione di intraprendere il procedimento disciplinare solo all’esito RAGIONE_SOCIALE indagini svolte dalla Guardia di Finanza e del venir meno del segreto istruttorio sulle stesse, ed in quanto ha ravvisato) e a fronte del carattere continuativo della violazione disciplinare contestata; ha inoltre rilevato il carattere ordinatorio del termine iniziale fissato dall’ACN per l’avvio del procedimento.
Si deve in proposito rammentare il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure mosse ad una RAGIONE_SOCIALE “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto
queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività RAGIONE_SOCIALE altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. n. 2108/2012; Cass. n. 11493/2018; Cass. n. 22753/2011; Cass. n. 12372 /2006).
Anche il terzo motivo è inammissibile, in quanto non coglie il decisum e sollecita un giudizio di merito.
Diversamente da quanto prospettato nel ricorso, la Corte territoriale non ha fondato la decisione solo sugli atti dei procedimenti penali (oltre alla documentazione acquisita in sede penale, ha infatti valutato le testimonianze rese innanzi al giudice di prime cure), né ha fatto applicazione del principio di non contestazione (ha infatti ritenuto che i fatti riportati nella contestazione di addebito siano stati contrastati in modo generico dal RAGIONE_SOCIALE).
Inoltre la censura tende alla rivisitazione del fatto attraverso la rilettura della documentazione prodotta e RAGIONE_SOCIALE risultanze della prova testimoniale.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000,00 competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte