Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4319 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2   Num. 4319  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 11969 -2022 proposto da:
ORDINE DEGLI PSICOLOGI –RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
COGNOME  NOME,  elettivamente  domiciliata  in  Roma,  INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO dalla quale è, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 462/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 1/3/2022;
udita  la  relazione  RAGIONE_SOCIALEa  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del 30/1/2024 dal consigliere COGNOME;
lette le memorie RAGIONE_SOCIALEe parti;
rilevato che:
– c on deliberazione n.4/18, il RAGIONE_SOCIALE inflisse ad NOME COGNOME la sanzione disciplinare RAGIONE_SOCIALEa censura, consistente nel biasimo formale, ritenendola responsabile di aver violato gli artt. 3, 4, 5 e 7 del Codice deontologico RAGIONE_SOCIALE psicologi; in particolare, il RAGIONE_SOCIALE ritenne che la psicologa, nell’espletamento RAGIONE_SOCIALEa c.t.u. in un procedimento civile di separazione dinanzi al Tribunale di Vicenza, disposta per accertare le più adeguate soluzioni di affidamento di figlie minori, avesse espresso giudizi, nei confronti di una RAGIONE_SOCIALEe due parti, non pertinenti rispetto all’oggetto RAGIONE_SOCIALE‘incarico, «con carattere offensivo e discriminatorio, sotto il profilo economico, sociale e culturale», «stigmatizzando con connotazione negativa» le origini RAGIONE_SOCIALEa parte suddetta, nonché avesse omesso di riportare dati rilevanti e avesse «travisato circostanze essenziali ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione in merito alla capacità genitoriale» e non sempre avesse ancorato «il proprio agire professionale ad assunti teorici che potessero giustificare determinate conclusioni», mantenendo un «linguaggio neutro e astenendosi dall’esprimere considerazioni nei confronti RAGIONE_SOCIALEe scelte di vita, RAGIONE_SOCIALE‘etnia e RAGIONE_SOCIALEo status sociale, di origine» d ella stessa;
– con sentenza n.10/2020 il Tribunale di Venezia ha annullato la delibera n.4/2018 del 24 settembre 2018 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che il RAGIONE_SOCIALE non avesse valutato le «modalità» RAGIONE_SOCIALEe espressioni usate dalla professionista nel contesto specifico in cui aveva dovuto operare e non ne avesse contestualizzato l’operato; ne
sarebbero conseguiti un difetto di concretezza di motivazione e, prima ancora, di specificità RAGIONE_SOCIALE addebiti;
 con  sentenza  n.462/2022,  la  Corte  di  appello  di  Venezia  ha rigettato l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE , confermando il giudizio del Tribunale di insufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa delibera;
avverso questa sentenza il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, a cui NOME COGNOME ha resistito con controricorso;
considerato che:
-preliminarmente all’esame RAGIONE_SOCIALEa fondatezza dei motivi, questa Corte deve rilevare che il giudizio si è svolto in assenza di contraddittorio  con  il  AVV_NOTAIO  Ministero  presso la  Corte  d’appello di Venezia, sebbene parte necessaria del procedimento disciplinare anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE psicologi;
in particolare, infatti, deve considerarsi che, diversamente da quanto ritenuto da Cassazione civile, sez. II, 31/08/2015, n. 17324, la partecipazione al giudizio del Procuratore RAGIONE_SOCIALEa Repubblica competente per territorio deve ritenersi necessaria perché, secondo l’art. 17 RAGIONE_SOCIALEa L. 18.2.1989 n. 56 che disciplina l’ Ordinamento RAGIONE_SOCIALEa professione di psicologo, «le deliberazioni del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nonché i risultati elettorali possono essere impugnati, con ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il tribunale stesso»; il precedente art. 12 prevede alla lett. i), tra le attribuzioni del RAGIONE_SOCIALE oggetto di delibera, anche le sanzioni disciplinari; l’art. 19 RAGIONE_SOCIALEa stessa legge stabilisce , quindi, al primo comma, che il Tribunale competente che provvede sull’impugnazione RAGIONE_SOCIALEe delibere del RAGIONE_SOCIALE (e, perciò, anche di quelle aventi ad oggetto sanzioni disciplinari) provveda in camera di consiglio sentito il AVV_NOTAIO Ministero e l’interessato e , al secondo comma, che 
contro
 la sentenza del Tribunale gli interessati possano ricorrere alla Corte d’Appello, con l’osservanza RAGIONE_SOCIALEe medesime forme previste per il procedimento davanti al Tribunale; la legittimazione ad impugnare le sanzioni  disciplinari  in  sede  giurisdizionale  implica  che  il  AVV_NOTAIO Ministero sia un litisconsorte necessario;
 né  la  sentenza  di  primo  grado  né  quella  di  appello  risultano notificate al AVV_NOTAIO Ministero; pertanto, per difetto di contraddittorio, la  sentenza  impugnata  deve  essere  dichiarata  nulla,  con  rinvio  al Tribunale di Venezia, anche per le spese di legittimità;
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata  e  rinvia  al  Tribunale  di  Venezia  anche  per  le  spese  di legittimità.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  RAGIONE_SOCIALEa  seconda