Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4319 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4319 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 11969 -2022 proposto da:
ORDINE DEGLI PSICOLOGI –RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO dalla quale è, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 462/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 1/3/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 30/1/2024 dal consigliere COGNOME;
lette le memorie RAGIONE_SOCIALEe parti;
rilevato che:
– c on deliberazione n.4/18, il RAGIONE_SOCIALE inflisse ad NOME COGNOME la sanzione disciplinare RAGIONE_SOCIALEa censura, consistente nel biasimo formale, ritenendola responsabile di aver violato gli artt. 3, 4, 5 e 7 del Codice deontologico RAGIONE_SOCIALE psicologi; in particolare, il RAGIONE_SOCIALE ritenne che la psicologa, nell’espletamento RAGIONE_SOCIALEa c.t.u. in un procedimento civile di separazione dinanzi al Tribunale di Vicenza, disposta per accertare le più adeguate soluzioni di affidamento di figlie minori, avesse espresso giudizi, nei confronti di una RAGIONE_SOCIALEe due parti, non pertinenti rispetto all’oggetto RAGIONE_SOCIALE‘incarico, «con carattere offensivo e discriminatorio, sotto il profilo economico, sociale e culturale», «stigmatizzando con connotazione negativa» le origini RAGIONE_SOCIALEa parte suddetta, nonché avesse omesso di riportare dati rilevanti e avesse «travisato circostanze essenziali ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione in merito alla capacità genitoriale» e non sempre avesse ancorato «il proprio agire professionale ad assunti teorici che potessero giustificare determinate conclusioni», mantenendo un «linguaggio neutro e astenendosi dall’esprimere considerazioni nei confronti RAGIONE_SOCIALEe scelte di vita, RAGIONE_SOCIALE‘etnia e RAGIONE_SOCIALEo status sociale, di origine» d ella stessa;
– con sentenza n.10/2020 il Tribunale di Venezia ha annullato la delibera n.4/2018 del 24 settembre 2018 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che il RAGIONE_SOCIALE non avesse valutato le «modalità» RAGIONE_SOCIALEe espressioni usate dalla professionista nel contesto specifico in cui aveva dovuto operare e non ne avesse contestualizzato l’operato; ne
sarebbero conseguiti un difetto di concretezza di motivazione e, prima ancora, di specificità RAGIONE_SOCIALE addebiti;
con sentenza n.462/2022, la Corte di appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE , confermando il giudizio del Tribunale di insufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa delibera;
avverso questa sentenza il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, a cui NOME COGNOME ha resistito con controricorso;
considerato che:
-preliminarmente all’esame RAGIONE_SOCIALEa fondatezza dei motivi, questa Corte deve rilevare che il giudizio si è svolto in assenza di contraddittorio con il AVV_NOTAIO Ministero presso la Corte d’appello di Venezia, sebbene parte necessaria del procedimento disciplinare anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE psicologi;
in particolare, infatti, deve considerarsi che, diversamente da quanto ritenuto da Cassazione civile, sez. II, 31/08/2015, n. 17324, la partecipazione al giudizio del Procuratore RAGIONE_SOCIALEa Repubblica competente per territorio deve ritenersi necessaria perché, secondo l’art. 17 RAGIONE_SOCIALEa L. 18.2.1989 n. 56 che disciplina l’ Ordinamento RAGIONE_SOCIALEa professione di psicologo, «le deliberazioni del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nonché i risultati elettorali possono essere impugnati, con ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il tribunale stesso»; il precedente art. 12 prevede alla lett. i), tra le attribuzioni del RAGIONE_SOCIALE oggetto di delibera, anche le sanzioni disciplinari; l’art. 19 RAGIONE_SOCIALEa stessa legge stabilisce , quindi, al primo comma, che il Tribunale competente che provvede sull’impugnazione RAGIONE_SOCIALEe delibere del RAGIONE_SOCIALE (e, perciò, anche di quelle aventi ad oggetto sanzioni disciplinari) provveda in camera di consiglio sentito il AVV_NOTAIO Ministero e l’interessato e , al secondo comma, che
contro
la sentenza del Tribunale gli interessati possano ricorrere alla Corte d’Appello, con l’osservanza RAGIONE_SOCIALEe medesime forme previste per il procedimento davanti al Tribunale; la legittimazione ad impugnare le sanzioni disciplinari in sede giurisdizionale implica che il AVV_NOTAIO Ministero sia un litisconsorte necessario;
né la sentenza di primo grado né quella di appello risultano notificate al AVV_NOTAIO Ministero; pertanto, per difetto di contraddittorio, la sentenza impugnata deve essere dichiarata nulla, con rinvio al Tribunale di Venezia, anche per le spese di legittimità;
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Venezia anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa seconda