Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34322 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 34322 Anno 2025
RAGIONE_SOCIALE: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
SENTENZA
sul ricorso 23458-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
CARTA ITALO rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente –
nonché contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI;
-intimato – avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI depositata il 3 ottobre 2023;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso ed il rigetto degli altri motivi;
lette le memorie delle parti;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 dicembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso ed il rigetto degli altri motivi;
udito l’AVV_NOTAIO per il ricorrente e l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per il controricorrente;
MOTIVI IN FATTO DELLA DECISIONE
AVV_NOTAIO, con reclamo del 16 marzo 2023, impugnava, innanzi alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE la decisione del 15 novembre 2022 della RAGIONE_SOCIALE di Disciplina della RAGIONE_SOCIALE (di seguito ‘CORAGIONE_SOCIALERE.DI’) con la quale gli era stata irrogata la sanzione della censura per la violazione dell’art. 147, co. 1, lett. b) della legge 16 febbraio 1913, n. 89
(Legge RAGIONE_SOCIALE) in relazione agli artt. 19 e 20 del Codice Deontologico.
In particolare, l’addebito si fondava sulla richiesta di avvio di procedimento disciplinare del RAGIONE_SOCIALE a seguito di una comunicazione del collega, AVV_NOTAIO COGNOME, avente ad oggetto il comportamento del AVV_NOTAIO COGNOME consistente nell’avere assunto alle proprie dipendenze due impiegati (NOME COGNOME e NOME COGNOME), già facenti parte dello RAGIONE_SOCIALE, senza averlo informato.
Il RAGIONE_SOCIALE convocava il professionista al fine di ottenere chiarimenti in ordine all’assunzione dei due dipendenti e l’elenco degli impiegati assunti e già alle dipendenze di altri studi notarili, la copia dei cedolini delle buste paga dei predetti impiegati e le loro schede anagrafiche con conseguente richiesta al AVV_NOTAIO di inviare copia delle lettere di dimissioni dei suoi collaboratori.
A seguito delle informazioni assunte, il RAGIONE_SOCIALE riteneva la sussistenza di un modus operandi del AVV_NOTAIO per l’assunzione di personale già alle dipendenze di altri colleghi dimostrato dalla non occasionalità delle cinque assunzioni effettuate per le quali non erano stati contattati i colleghi interessati, e desumibile dall’esame delle date di dimissioni e successiva assunzione dei dipendenti, che portavano ragionevolmente a ritenere che gli stessi avessero avuto precedenti contatti con il AVV_NOTAIO, ben prima delle loro formali dimissioni -in violazione non occasionale dei citati artt. 19 e 20 del Codice Deontologico, richiamando in particolare l’obbligo
deontologico di intrattenere con i colleghi i rapporti di leale e attiva cooperazione.
La Corte d’Appello, con ordinanza n. 1079 del 3 ottobre 2023, accoglieva il reclamo del professionista e annullava il provvedimento della RAGIONE_SOCIALE, condannando il RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese di lite in favore del reclamante. In particolare, la Corte territoriale, nel ritenere illegittima la sanzione irrogata al AVV_NOTAIO in ragione della violazione, da parte del RAGIONE_SOCIALE, dell’obbligo di procedere ‘senza indugio’ che l’art. 153 L.N. impone all’organo attivante quando risultino gli estremi dell’illecito disciplinare, evidenziava che il RAGIONE_SOCIALE fosse nella condizione di poter contestare l’illecito disciplinare, non rilevando che nei mesi successivi avesse dovuto procedere all’espletamento di accertamenti ulteriori, con la conseguenza che il ritardo nel promovimento dell’azione disciplinare non appariva riconducibile alla particolare complessità dell’attività istruttoria.
In sostanza, secondo il giudice del gravame, il RAGIONE_SOCIALE non aveva dimostrato la sussistenza di circostanze idonee a giustificare il ritardo nell’esercizio dell’azione disciplinare.
La Corte territoriale, inoltre, affermava che l’onere della prova degli elementi costitutivi dell’illecito grava sull’organo che ha promosso il procedimento disciplinare e circoscriveva l’ambito di applicazione della violazione contestata, precisando che in merito alla contestazione dell’omessa preventiva comunicazione ai colleghi da parte del AVV_NOTAIO deve escludersi l’applicabilità dell’obbligo di cui all’art. 20 del Codice deontologico, il quale non ricorre nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro dei nuovi assunti con il precedente datore di lavoro sia ormai cessato, in quanto la
nuova assunzione non arreca alcun nocumento per il AVV_NOTAIO precedente datore di lavoro che abbia ormai già avuto piena consapevolezza delle dimissioni del proprio dipendente, del decorso del periodo di preavviso, e quindi della necessità, laddove ritenuta sussistente, di procedere egli stesso a nuove assunzioni.
Infine, il giudice del gravame non solo escludeva l’idoneità del mero dato temporale -cioè, del lasso di tempo tra la cessazione del precedente impiego e la nuova assunzione -ad integrare prova della conAVV_NOTAIOa contestata, ritenendo tale dato meramente presuntivo, ma riteneva che, pur essendo stata dimostrata la brevità del lasso di tempo trascorso tra la cessazione del precedente rapporto di lavoro e l’inizio di quello nuovo, non vi era prova certa che il reclamante avesse in qualche modo ‘sviato’ i collaboratori altrui prendendo accordi con i medesimi quando ancora si trovavano alle dipendenze dei colleghi notai con conseguente obbligo di informazione. In tale contesto, non può escludersi, secondo il giudice di merito, che i dipendenti non solo abbiano maturato volontariamente l’intenzione di lasciare il lavoro presso il precedente AVV_NOTAIO, ma, anzi, si siano attivati personalmente per ottenere un nuovo impiego.
Avverso tale ordinanza il RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.
Il AVV_NOTAIO resiste con controricorso.
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.
Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 70, 72, 101, 112 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per non aver la Corte territoriale tenuto conto della presenza nel giudizio di reclamo del Pubblico Ministero, litisconsorte necessario in concorrenza con le parti private e titolare di un autonomo potere di impugnazione, non menzionandolo tra le parti, non riportando le sue conclusioni e soprattutto omettendo completamente di pronunciare sui rilievi svolti dallo stesso e dunque sull’effettivo contenuto del dibattito processuale, in violazione del principio del contraddittorio.
In particolare, a parere del ricorrente, essendo il Pubblico Ministero intervenuto in giudizio, articolando analitiche osservazioni ed esponendo ragioni a sostegno del rigetto del reclamo, la Corte territoriale avrebbe dovuto non solo darne formale menzione, ma anche pronunciarsi sulle stesse con adeguata motivazione.
Il motivo è infondato.
In punto di fatto è pacifico che il reclamo è stato notificato anche al Pubblico Ministero presso la Corte d’Appello di Cagliari e che questi, sebbene non formalmente costituitosi, ha depositato una memoria in data 21/9/2023, a nome del AVV_NOTAIO, sebbene non sottoscritta né digitalmente né analogicamente.
Sempre in punto di fatto, effettivamente nell’ordinanza impugnata non viene dato atto né della partecipazione al giudizio del PM, sebbene con la sola presentazione della citata memoria, né del fatto che la memoria è stata effettivamente presentata.
Tuttavia, ad avviso del Collegio, il silenzio serbato al riguardo dalla decisione gravata è privo di rilevanza ai fini dell’invocata nullità del provvedimento.
In primo luogo, occorre sottolineare che, ove si voglia in ipotesi ricavare dal silenzio una violazione del diritto di difesa del Pubblico Ministero, vale il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte che ha sostenuto che, nei procedimenti in cui sia previsto l’intervento obbligatorio del P.M., la nullità derivante dalla sua omessa partecipazione al giudizio si converte in motivo di gravame ai sensi degli artt. 158 e 161 cod. proc. civ., che, tuttavia, può essere fatto valere solo dalla parte pubblica (a cui compete anche il corrispondente e specifico motivo di revocazione ex art. 397, n. 1, cod. proc. civ.), dovendosi escludere che sussista una concorrente legittimazione delle altre parti (Cass. n. 16361/2014; Cass. n. 7423/2011), così che la censura andava sollevata solo da parte del Pubblico Ministero.
Quanto all’omessa indicazione tra i partecipanti al giudizio della Procura AVV_NOTAIO presso la Corte d’Appello, vale il richiamo al principio per cui l’omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell’intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l’esatta identità di tutte le parti e comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell’intero
provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce (Cass. n. 19437/2019; Cass. n. 14106/2023).
Nella fattispecie, come detto, è pacifico che il contraddittorio fosse stato instaurato anche nei confronti del Pubblico Ministero, e del pari resta priva di incertezze la materia del contendere che attiene all’impugnativa da parte del AVV_NOTAIO incolpato della decisione di condanna della COREDI, con l’individuazione come parte antagonista principale del RAGIONE_SOCIALE, così che l’avere omesso di riportare anche la presenza del PM non appare idonea a determinare la nullità dell’ordinanza gravata.
In merito all’omesso richiamo al contenuto della memoria, sempre questa Corte ha più volte affermato che l’omessa od erronea trascrizione delle conclusioni delle parti nella intestazione della sentenza importa la sua nullità solo quando le conclusioni formulate non sono state prese in esame, mancando in concreto una decisione sulle domande o eccezioni ritualmente proposte, mentre – se dalla motivazione della sentenza risulta che le conclusioni delle parti sono state esaminate e decise, nonostante l’omessa o erronea trascrizione – il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (Cass. n. 10465/2024; Cass. n. 4079/2005; Cass. n. 10043/2006; Cass. n. 12864/2015).
Inoltre, e proprio in relazione al giudizio disciplinare nei confronti degli avvocati, le Sezioni Unite hanno avuto modo di precisare che la mancata menzione, nella decisione del RAGIONE_SOCIALE, del contenuto delle conclusioni del pubblico ministero non è causa di nullità della pronunzia, né concretizza un vizio di motivazione della decisione l’omessa giustificazione dell’eventuale
dissenso rispetto a tali conclusioni (Cass. Sez. U., 10/12/2003, n. 18838).
Avuto riguardo all’approccio sostanziale che si ricava dai precedenti citati, e che impone di verificare se le conclusioni ed osservazioni della parte, sebbene non formalmente riproAVV_NOTAIOe nel provvedimento, siano state comunque esaminate, il motivo appare destituito di fondamento.
La memoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO depositata dinanzi alla Corte d’Appello, da un lato, insisteva sulla irrilevanza del decorso del tempo ai fini della decadenza dal potere sanzionatorio, e, dall’altro, sosteneva che in realtà vi erano elementi presuntivi idonei a fornire la dimostrazione dell’effettiva commissione degli illeciti oggetto di contestazione.
Trattasi di difese che investono punti che sono stati entrambi oggetto di valutazione e disamina da parte del giudice del reclamo, il che esclude che possano ravvisarsi i presupporti che, in base alla citata giurisprudenza, implicano la nullità della decisione che abbia omesso, solo formalmente, di riportare il contenuto delle richieste delle parte, avendo a tali richieste dato comunque una risposta.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 93, 93bis e 153, co. 2, L.N. e dell’art. 152 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per aver l’ordinanza erroneamente ritenuto che vi sia stato ritardo nell’esercizio dell’azione disciplinare sulla base di elementi inconferenti ed irrilevanti, senza tener conto della ordinarietà dei termini della fase amministrativa del procedimento disciplinare nei confronti dei notai e senza valutare ed accertare l’esis tenza di
un pregiudizio concreto e di una lesione del diritto di difesa dell’incolpato, nonché considerato l’asserita tardività quale motivo per inficiare la validità del procedimento disciplinare e del provvedimento sanzionatorio. In particolare, secondo il ricorrente, in merito alla questione del promovimento dell’azione disciplinare ‘con indugio’, anche volendo ritenere che il decorso di cinque mesi costituisca un ingiustificabile indugio da parte del RAGIONE_SOCIALE, dovrebbe in ogni caso escludersi che l’eventuale violazione di tale ‘termine’ possa di per sé inficiare la validità del procedimento e del provvedimento sanzionatorio.
Secondo il ricorrente, nell’affermare che il rispetto dei termini si pone a tutela del diritto di difesa dell’incolpato, la Corte nulla avrebbe indicato circa la sussistenza di una effettiva violazione del diritto di difesa dell’incolpato, esclusa dallo stesso AVV_NOTAIO.
La censura risulta fondata in punto di diritto, avendo la Corte d’Appello sostenuto che al procedimento disciplinare era stato dato impulso con l’esercizio della relativa azione a distanza di ben sei mesi dal momento in cui erano stati acquisiti tutti gli elementi di fatto per poter esercitare lazione stessa.
Ha perciò aderito a quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 7051/2021, ritenendo che nella sostanza il RAGIONE_SOCIALE non avesse agito ‘senza indugio’, come invece prescritto dall’art. 153 della legge RAGIONE_SOCIALE, il che aveva determinato la decadenza dall’esercizio dell’azione disciplinare, pur in assenza di una formale previsione in tal senso nell’art. 146 della stessa legge.
Trattasi però di una tesi che non può essere condivisa e che è contraddetta dalla più recente giurisprudenza di questa Corte,
che ha ritenuto necessario sottoporre a revisione critica proprio quanto sostenuto da Cass. n. 7051/2021.
In particolare, Cass. n. 20650/2025, nel rigettare il motivo di ricorso con il quale si deduceva la violazione dell’art. 153 della legge n. 89/1913, in ragione dell’esercizio intempestivo dell’azione disciplinare, ha osservato che: ‘ Il Collegio ritiene doversi dare continuità al principio secondo cui, pur disponendo l’art. 153, comma 2, della l. n. 89 del 1913 che il soggetto dotato dell’iniziativa disciplinare debba procedere senza indugio, tutti i termini della fase amministrativa del procedimento disciplinare nei confronti dei notai sono ordinatori, in mancanza di un’espressa qualificazione legislativa di perentorietà, sicché non è ravvisabile alcuna decadenza o estinzione per intempestività dell’azione disciplinare (Cass. n. 15963/2011; n. 9041/2016).
Il ricorrente richiama in proposito le precisazioni di Cass. n. 7051 del 2021, secondo la quale «la circostanza che i termini siano ordinatori non equivale ad affermare che l’azione disciplinare possa essere iniziata in ogni tempo, ad libitum anche a distanza di anni dall’avvenuta conoscenza del fatto disciplinarmente rilevante. Una tale estrema interpretazione, oltre a contrastare la ratio legis, colliderebbe con il diritto a conoscere in un tempo ragionevole, anche al fine di potersi ben difendere, l’accusa disciplinare formalizzata».
In quella occasione la Corte accolse il ricorso, rilevando che «la Corte d’appello, pur avendo correttamente affermato la derogabilità del termine, avrebbe dovuto accertare se il tempo impiegato per avviare il procedimento disciplinare, tenuto conto di ogni elemento utile a un tale giudizio, potesse considerarsi
adeguato, in relazione all’esigenza di celerità, indubbiamente imposta dall’espressione “senza indugio’».
La precisazione di Cass. n. 7051 del 2021 non persuade. La natura ordinatoria dei termini della fase amministrativa del procedimento disciplinare nei confronti dei notai, riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte, non consente introdurre limiti temporale all’avvio dell’azione disciplinare, salva la prescrizione.’ Nel medesimo senso si pone anche Cass. n. 22573/2025, resa all’esito della stessa udienza del 15/5/2025, che in una fattispecie nella quale erano decorsi 16 mesi tra l’audizione dell’incolpato e l’avvio del procedimento, ha escluso la violazione dell’art. 153 citato, osservando che: ‘ L’iniziativa del procedimento disciplinare a carico dei notai, regolata dall’art. 153 della L. 89 del 1913, è sottoposta a termini che, in mancanza di una espressa qualificazione di perentorietà, sono ordinatori. Non essendo previsto un termine di decadenza per la contestazione ed essendo il sistema presidiato dalla prescrizione, l’espressione “senza indugio”, utilizzata dal cit. art. 153, comma 2, ai fini del promovimento del procedimento, richiede al giudice l’obbligo di accertare se il tempo impiegato all’uopo possa considerarsi adeguato in relazione all’esigenza di celerità richiesta, giacché la pendenza della fase delle indagini può produrre eventuali conseguenze per il pregiudizio indiretto sulla vita e sull’esercizio della vita del AVV_NOTAIO, oltre a rendere progressivamente più difficile, per quest’ultimo, approntare un’adeguata difesa (Cass. 7051/2021; Cass. 9041/2016), ma non incide sulla validità della misura poiché, come detto, il potere disciplinare si consuma con il
decorso del termine di prescrizione dell’illecito (Cass. 15963/2011; Cass. 9041/2016) ‘.
Né può inficiare tale conclusione il richiamo della difesa dell’incolpato alla pretesa applicazione della Legge n. 241/1990.
Depone per l’irrilevanza di tale richiamo, la circostanza che la fase del promovimento del procedimento disciplinare è specificamente disciplinata dalla Legge RAGIONE_SOCIALE e che l’art. 160 della stessa legge n. 89/1913 (come modificato) prevede l’applicabilità della menzionata legge n. 241/1990, soltanto per quanto non espressamente previsto dal titolo VI della medesima legge RAGIONE_SOCIALE.
Ne deriva che il procedimento disciplinare ha una sua compiuta regolamentazione, la quale non è suscettibile di integrazione, soprattutto al fine di ricavare una pretesa illegittimità della tardiva promozione dell’azione disciplinare, costituendo la specialità dei procedimenti sanzionatori e disciplinari una adeguata barriera alla vis expansiva delle prescrizioni di cui alla legge n. 241/1990. In tal senso, per i procedimenti applicativi di sanzioni amministrative, si veda Corte Cost. n. 151/2021 che, nel dichiarare manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 della legge n. 689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio, ha reputato che l’omissione legislativa denunciata dal rimettente non potesse essere sanata da una sentenza della Corte Costituzionale, essendo rimessa alla valutazione del legislatore l’individuazione di termini che siano idonei ad assicurare un’adeguata protezione agli evocati principi costituzionali, se del caso prevedendo meccanismi che
consentano di modularne l’ampiezza in relazione agli specifici interessi di volta in volta incise, e ciò rimarcando la specialità del procedimento sanzionatorio, riconducibile nel paradigma dell’ agere della pubblica amministrazione, ma con profili di specialità rispetto al procedimento amministrativo generale, rappresentando la potestà sanzionatoria -che vede l’amministrazione direttamente contrapposta all’amministrato la reazione autoritativa alla violazione di un precetto con finalità di prevenzione, speciale e generale, e non lo svolgimento, da parte dell’autorità amministrativa, di un servizio pubblico. Trattasi di considerazioni che appaiono sicuramente suscettibili di espansione anche al procedimento disciplinare, e che confortano circa l’impossibilità di invocare, ai fini dell’illegittimità della statuizione resa al riguardo, i principi di cui alla legge n. 241/1990.
Inoltre, anche la AVV_NOTAIOrina occupatasi del procedimento disciplinare RAGIONE_SOCIALE non ha mancato di evidenziare che anche i termini procedimentali della Legge n. 241/1990 hanno natura ordinatoria e non perentoria, con la conseguenza che l’atto aAVV_NOTAIOato oltre il termine non è invalido, così che il ritardo costituirà al massimo una mera irregolarità priva di rilevanza agli effetti della successiva fase avanti la commissione regionale, salvo abbia concretamente inciso sui diritti del AVV_NOTAIO, ciò di cui si farà carico la commissione.
Reputa il Collegio di dover dare continuità a tali più recenti arresti il che determina che effettivamente non poteva esser dichiarata la decadenza dell’azione disciplinare in ragione degli
asseriti ritardi nella promozione dell’azione disciplinare, volta che non risulta essere maturata la prescrizione.
5. Il terzo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 147, co. 1, lett. b), L. N. in relazione agli artt. 19 e 20 del Codice deontologico per aver la Corte, nell’interpretare l’obbligo deontologico di informazione, erroneamente ritenuto che lo stesso non ricorre nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro dei nuovi assunti con il precedente datore di lavoro sia ormai cessato, senza prendere in considerazione che lo stesso sorge nel momento in cui matura il proposito di assumere, che può ben risalire al periodo in cui i nuovi assunti erano ancora operanti presso altri notai.
Secondo il ricorrente, il punto della motivazione dell’ordinanza impugnata in cui la Corte territoriale afferma che ‘ alla data della nuova assunzione i lavoratori avevano già rassegnato le dimissioni ‘ sarebbe una considerazione significativa del fatto che la decisione in realtà riferirebbe il sorgere dell’obbligo di informazione al momento dell’assunzione, di per sé irrilevante ai fini della conAVV_NOTAIOa contestata, piuttosto che a quello in cui matura il proposito di assumere.
Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2697, 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, nn. 3 e 4, c.p.c. nonché la nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 111, co. 6, Cost., 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att., c.p.c. per difetto di motivazione, mancante o meramente apparente, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.
In dipendenza dell’inapplicabilità al procedimento disciplinare RAGIONE_SOCIALE dei principi mutuati dal processo penale, a parere del ricorrente, la Corte avrebbe, innanzitutto, erroneamente applicato all’accertamento del nesso di causalità il criterio della responsabilità ‘oltre il ragionevole dubbio’ anziché quello del ‘più probabile che non’ e ritenuto la necessità di raggiungere la ‘prova certa’ della sussistenza della violazione piuttosto che valutare la correttezza dell’inferenza critica degli elementi probatori che ne autorizza l’affermazione con ragionevole certezza secondo un criterio probabilistico attraverso la prova per presunzioni, limitandosi ad affermare che non può escludersi una diversa ipotesi -ossia che i dipendenti si siano attivati personalmente per ottenere un nuovo impiego -che sarebbe corroborata dalle dichiarazioni dei dipendenti stessi.
Inoltre, la Corte, nel ritenere che il solo elemento cronologico -e cioè la dimostrata brevità del lasso di tempo tra la cessazione del precedente impiego e la nuova assunzione -non possa integrare prova della conAVV_NOTAIOa contestata, avrebbe erroneamente ritenuto insufficiente tale dato meramente presuntivo, ponendo a sostegno del proprio convincimento l’argomento della mancanza di contestualità delle nuove assunzioni, di per sé irrilevante oltre che inesatto e privo di fondamento, e costituire prova certa in quanto dato ‘meramente presuntivo’, senza alcuna valutazione dell’idoneità dello stesso a dimostrare i fatti.
Secondo il ricorrente, la Corte, nel richiamare a sostegno della propria conclusione, le dichiarazioni scritte dei dipendenti assunti dal AVV_NOTAIO riguardanti la volontarietà dell’intenzione di
lasciare il lavoro presso il precedente AVV_NOTAIO, avrebbe omesso di valutarne l’attendibilità e idoneità probatoria.
Pertanto, la motivazione dell’ordinanza, a parere del RAGIONE_SOCIALE, sarebbe assolutamente mancante o meramente apparente, non contenendo la stessa alcuna valutazione della configurazione probatoria ‘più probabilmente adeguata’ per l’accertamento della sussistenza della conAVV_NOTAIOa contestata e delle responsabilità disciplinare, e comunque priva di coerenza logicoformale nell’indicazione dei suoi presupposti.
Il quinto motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. costituito dalle modalità e dalla tempistica di assunzione del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO da parte del AVV_NOTAIO. In particolare, secondo il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe valutato che l’assunzione del dipendente sarebbe avvenuta in circostanze temporali -l’intervallo tra cessazione del precedente rapporto di lavoro e la nuova assunzione è costituito da due giorni festivi, sabato 1° e domenica 2 gennaio 2022 -che renderebbero del tutto inverosimile che il AVV_NOTAIO non abbia maturato il proposito di assumere lo stesso quando era ancora alle dipendenze del collega.
A parere del ricorrente, nel caso del AVV_NOTAIO. COGNOME -la cui assunzione non sarebbe stata dichiarata dal professionista nell’audizione del 16 marzo 2022 dinanzi al RAGIONE_SOCIALE non vi sarebbe stata soluzione di continuità tra i due rapporti di lavoro e tale fatto risulterebbe di per sé decisivo ai fini della prova della sussistenza della conAVV_NOTAIOa contestata.
5.1 Reputa il Collegio che in realtà la decisione gravata, lungi dall’essere sorretta da una duplice ratio , come sembra prospettare anche lo stesso AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, è in realtà supportata solo dall’affermazione di intervenuta decadenza dall’esercizio del potere sanzionatorio, per effetto del decorso di un tempo eccessivo d nella fase procedimentale amministrativa, decadenza che è stata appunto dichiarata dalla Corte d’Appello, sulla base di una lettura dell’art. 153 della legge RAGIONE_SOCIALE, che, come sopra esposto, non può essere reputata condivisibile.
Una volta addivenuta al riscontro che la fase procedimentale aveva contravvenuto alla regola dello svolgimento senza indugio, tanto equivale a determinare il venir meno anche della possibilità per la COREDI di poter poi esaminare il merito della controversia, tanto da dover reputare che le considerazioni spese al riguardo sono nella sostanza rese ad abundantiam . Tale connotazione, quindi, investe anche le analoghe considerazioni spese sul merito da parte della Corte d’Appello, che, una volta riscontrato il ritardo nel promovimento dell’azione disciplinare, avrebbe dovuto arrestare a tanto il proprio giudizio.
I motivi in questione, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili o quanto meno impropriamente assorbiti.
Pertanto, in accoglimento del secondo motivo, la decisione impugnata è cassata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo ed inammissibili i restanti, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio; Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 18 dicembre 2025.
Il RAGIONE_SOCIALE
L’Estensore