Sentenza di Cassazione Civile Sez. U Num. 6548 Anno 2025
Civile Sent. Sez. U Num. 6548 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2025
Roma l’azione disciplinare era prescritta;
la motivazione del RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE era sorretta, pertanto, da un costrutto che non trovava riscontro negli atti.
Con il secondo motivo si denuncia <>, nonché nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per eccesso di potere <>.
Il ricorrente sostiene che nel procedimento svoltosi davanti al RAGIONE_SOCIALE di disciplina furono violati i suoi diritti di difesa per avere potuto accedere agli atti solo dopo l’avvio RAGIONE_SOCIALEa fase del giudizio con la citazione; la tardiva conoscenza di taluni atti gli aveva recato pregiudizio: non aveva potuto eccepire la duplicazione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare, che aveva portato a una pronuncia di ‘ ne bis in idem ‘ del RAGIONE_SOCIALE; non aveva potuto interloquire nella fase RAGIONE_SOCIALEa formulazione dei capi d’incolpazione, né conoscere la proposta del Consigliere istruttore; non aveva potuto richiedere la riunione dei procedimenti; non aveva potuto interloquire in RAGIONE_SOCIALE all’attività istruttoria; non era stato audito, né poteva confondersi il diritto a partecipare alle udienze con quello ad essere ascoltato.
Con il terzo motivo si denuncia <>.
Il ricorrente sostiene che <>, dato che lo stesso RAGIONE_SOCIALE di disciplina <>.
Con il quarto motivo si denuncia <> RAGIONE_SOCIALE‘art. 56 l. n. 247/2012, nonché <>; nonché violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 25, co. 1, d. lgs. n. 150/2022.
Il ricorrente, in primo luogo, sostiene che la sentenza non ha reso motivazione in merito all’eccepita prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare.
Afferma, inoltre, che a seguito RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del d. lgs. n. 150/2022, la sentenza di patteggiamento non avrebbe potuto assumere rilievo nel giudizio disciplinare. Trattandosi, di norma avente <> , per il principio del ‘ favor rei ‘ avrebbe dovuto trovare applicazione anche ai fatti anteriori.
Con il quinto motivo denuncia <>.
Il ricorrente sostiene che il negato accesso alle prove orali richieste aveva gravemente menomato il diritto di difesa RAGIONE_SOCIALE‘esponente, il quale, <>.
Ancor più grave appariva l’esclusa audizione dei consulenti tecnici, <>.
Con il sesto motivo denuncia <>.
Il ricorrente sostiene che andava valutato il principio di proporzionalità e adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa sanzione, nonché l’intervenuto riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘attenuante speciale di cui all’art. 323 bis cod. pen.
Soggiunge, di poi, che il principio di proporzionalità implicava il rispetto di quello del ‘ ne bis in idem ‘, <>.
7. Appare utile, in limine alla disamina dei singoli motivi, in larga parte strutturati in forma impropria, riprendere il condiviso ragionamento svolto di recente da questa Corte, la quale ha spiegato che <> (24285/2024, in motivazione).
Il primo, il quarto e il quinto motivo, fra loro correlati, sono infondati.
8.1. La sentenza impugnata ha spiegato che il RAGIONE_SOCIALE di disciplina ha fatto luogo a un’autonoma valutazione dei fatti irrevocabilmente cristallizzati nella sentenza a pena patteggiata emessa dal GUP di Roma. Fatti particolarmente gravi e tali da pregiudicare, in misura addirittura eclatante, il decoro e la dignità RAGIONE_SOCIALEa professione forense.
Né assume rilievo la dedotta circostanza circa l’assenza di condanne penali per violazioni tributarie, essendo stati giudicati ampiamente sufficienti i fatti riportati dalla sentenza del GUP di Roma.
La sentenza a pena patteggiata del GUP di Messina, annullata dalla Cassazione, non è stata posta a base RAGIONE_SOCIALEa decisione, oggetto del ricorso.
Questa Corte ha più volte avuto modo di chiarire che la riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7
agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” RAGIONE_SOCIALEa motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).
Nel caso in esame non ricorre alcuna RAGIONE_SOCIALEe ipotesi sopra richiamate, avendo la sentenza impugnata compiutamente spiegato le ragioni per le quali andava condivisa la decisione del RAGIONE_SOCIALE di disciplina.
8.2. Del pari, ragionevolmente motivata risulta la confermata irrilevanza RAGIONE_SOCIALEe richieste istruttorie, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘accertamento svolto in sede penale (questa Corte ha più volte avuto modo di precisare non essere sindacabile il potere istruttorio del giudice disciplinare forense -S.U. n. 21948/2015 -), che, come peraltro riconosce lo stesso ricorrente, non erano dirette <>.Non si vede, quindi, come le anzidetta prove avrebbero potuto <>; né il COGNOME fornisce in proposito alcuna specifica argomentazione.
Proprio perché il pronunciamento disciplinare non attinge a informazioni probatorie diverse da quelle provenienti dal processo penale definito con la sentenza di patteggiamento non ha fondamento l’asserita violazione del diritto di difesa, correttamente esplicatosi in sede penale.
Sono state, quindi, correttamente giudicate prive di rilievo le richieste istruttorie, non dirette a negare i fatti addebitati in ambito penale.
8.3. La denuncia di prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare è priva di fondamento, avendo questa Corte avuto già modo di condivisibilmente affermare che <> (S.U. n. 26368/2024, in motivazione).
8.4. L’art. 445, co. 1 bis c.p.p., introdotto art. 25, co. 1, lett. b) d. Lgs. n. 150/2022, dispone: <>.
L’anzidetto decreto legislativo è entrato in vigore il 30/12/2022, senza che sia stata approntata disciplina transitoria.
Non è dubbio che la norma, come già la sede di allocazione avverte, ha natura meramente processuale e che quindi è soggetta
al principio generale RAGIONE_SOCIALEa regola vigente al tempo RAGIONE_SOCIALEo svolgimento del modulo processuale sul quale si ripercuote e nel quale si inserisce (‘tempus regit actum ‘). Trattasi di una previsione posta a salvaguardia RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE processuale e RAGIONE_SOCIALEa prevedibilità RAGIONE_SOCIALEe relative regole, a loro volta incidenti sul diritto di difesa.
Solo un’espressa previsione normativa può assegnare, in tutto o in parte, anticipata applicazione alla nuova disciplina processuale, ipotesi questa non sussistente nel caso di specie.
Non ha pregio l’affermazione del ricorrente, il quale attribuisce alla novella <>. Trattasi, per vero, di rilievo privo di specifica attitudine avversativa RAGIONE_SOCIALEa regola: tutte le norme processuali sono strumentalmente dirette all’accertamento del diritto controverso. Di talché non ha rilievo dirimente sostenere che la norma processuale in esame, a dispetto di tutte le altre, ha <>.
9. Il secondo e il terzo motivo, tra loro correlati, sono privi di fondamento.
In primo luogo, deve ribadirsi che <> (S.U. n. 29588/2022).
Di conseguenza, gli asseriti vizi procedimentali evidenziati non potrebbero giammai integrare nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
Emblematicamente, sotto il vigore RAGIONE_SOCIALEa vecchia legge professionale (ma la nuova disciplina non importa mutamento RAGIONE_SOCIALEa conclusione), si è affermato che la mancata immediata comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘apertura del procedimento all’interessato ed al
P.M. secondo quanto prescritto dall’art. 47, primo comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, non determina la nullità RAGIONE_SOCIALEa conseguente delibera del RAGIONE_SOCIALE, ma solo quella RAGIONE_SOCIALE atti di istruzione eventualmente compiuti prima RAGIONE_SOCIALEa predetta comunicazione (S. U. 737, 19/01/2015, Rv. 633718 – 01)
In ogni caso il ricorrente, al di là RAGIONE_SOCIALE‘assai generica doglianza di non avere potuto interloquire nella fase RAGIONE_SOCIALE accertamenti preliminari del Consigliere relatore e di avere subito il pregiudizio derivante dalla duplicazione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare, in realtà insussistente alla luce RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di preclusione per ne bis in idem RAGIONE_SOCIALEa seconda azione, essendo prospetta che il capo d’incolpazione sarebbe stato definito in via autonoma dal RAGIONE_SOCIALE di disciplina. Quest’ultima critica è priva di fondamento ove si consideri che spetta al RAGIONE_SOCIALE di disciplina la formulazione definitiva RAGIONE_SOCIALE‘incolpazione che perimetra le facoltà difensive del professionista e che il ricorrente ne ha avuto piena contezza ed ha esercitato con effettività il diritto di discolpa rispetto all’accusa a lui mossa mediante il deposito RAGIONE_SOCIALEa lista testi davanti al RAGIONE_SOCIALE di disciplina.
Infine, la sentenza, con argomentazione immune da vizi logici e giuridici ha spiegato che il COGNOME ha liberamente scelto di non essere audito dal RAGIONE_SOCIALE di disciplina, ha volontariamente omesso di presenziare alle varie adunanze e cosi rendendo obiettivamente impossibile il suo esame.
10. Il sesto motivo è privo di fondamento.
La circostanza che i fatti addebitati all’incolpato, costituendo ipotesi di reato, siano stati puniti dal giudice penale non determina una sorta di preclusione, o, se si vuole, il diritto a un più mite trattamento in sede disciplinare.
L’ambito penale e quello disciplinare sono distinti e sono posti a presidio di distinti beni giuridici, oltre ad assolvere a funzioni diverse (sull’autonomia RAGIONE_SOCIALEe due azioni cfr., ex multis, S.U. nn. 35462/2021, 9547/2021, 28176/2020, 2927/2017).
Di conseguenza, priva di pregio è l’invocazione di una sorta di ne bis in idem sanzionatorio derivante dalla pregressa applicazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione penale.
Quanto alla scelta RAGIONE_SOCIALEa sanzione non può che ribadirsi quanto già più volte affermato da questo Collegio: <> (S.U. n. 24285/2024; nello stesso senso, S.U. n. 24896/2020).
Rigettato il ricorso nel suo complesso, essendo rimasto intimato il competente RAGIONE_SOCIALE, non vi è luogo a statuizione sulle spese.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ‘ratione temporis’ (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 4 febbraio 2025, nella camera di