Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19829 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 19829 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 21440/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliato in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, presso cui è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma, n. 1025/2019, pubblicata il 21 marzo 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/05/2024 dal AVV_NOTAIOigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 1° marzo 2017 il RAGIONE_SOCIALE (da ora RAGIONE_SOCIALE) ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Roma con la quale, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda di NOME COGNOME, era stata dichiarata la nullità RAGIONE_SOCIALE sanzione disciplinare RAGIONE_SOCIALE sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre mesi inflittale, con condanna RAGIONE_SOCIALE P.A. a pagare, in restituzione, € 2.330,07, e rigetto delle altre domande.
NOME COGNOME ha proposto appello incidentale.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1025/2019, ha rigettato l’appello principale e accolto in parte quello incidentale, con riferimento alla valutazione dei comportamenti organizzativi espressa dal RAGIONE_SOCIALE.
Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
NOME COGNOME si è difesa con controricorso e ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il COGNOME contesta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 112, 345, 421 e 437 c.p.c. sotto il profilo dell’inesistenza RAGIONE_SOCIALE motivazione.
La P.A. ricorrente denuncia che la corte territoriale avrebbe errato nel dichiarare l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE documentazione da lei prodotta in appello, in quanto sarebbe rimasta contumace in primo grado.
In questo modo, la Corte d’appello di Roma non avrebbe esaminato il documento, posteriore al Telespresso n. 373 del 1° aprile 2015, indicato nell’appello principale e costituente parte integrante RAGIONE_SOCIALE contestazione di addebiti del 9 giugno 2015 (che lo avrebbe citato), ossia la Comunicazione UPD del 2 aprile 2015 n. NUMERO_DOCUMENTO.
Tale documento non sarebbe stato depositato in primo grado, ma sarebbe stato rilevante in quanto avrebbe dimostrato che, al momento dell’adozione del Telespresso del 1° aprile 2015, essa RAGIONE_SOCIALE non aveva alcuna contezza RAGIONE_SOCIALE sussistenza di condotte disciplinarmente rilevanti addebitabili in via definitiva a controparte.
Detto atto, quindi, sarebbe stato indispensabile per correttamente individuare il dies a quo ai fini RAGIONE_SOCIALE tempestiva adozione dell’atto di contestazione di addebiti, atteso che solo dopo di esso sarebbe stato adottato il successivo e definitivo Appunto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 15 maggio 2015 nel quale, per la prima volta, si sarebbe dato conto compiutamente delle irregolarità riscontrate.
Al contrario, parte ricorrente espone che il Telespresso del 1° aprile 2015 sarebbe stato solo la risultanza di una prima, sommaria, verifica, mancando ancora sia le pratiche dei visti che si ritenevano irregolari sia una disamina dettagliata delle singole pratiche.
La corte territoriale, pertanto, avrebbe errato nell’affermare che, per dare avvio all’azione disciplinare, sarebbero bastate semplici segnalazioni di irregolarità da parte del superiore gerarchico e dei suoi collaboratori.
Ulteriore errore RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma sarebbe consistito nel non motivare la decisione di inammissibilità dei documenti, avendo fatto riferimento esclusivamente alla contumacia in I grado di essa P.A.
Ciò a maggior ragione nella presente circostanza, in cui la controricorrente non avrebbe prodotto in primo grado il documento in esame.
L’assenza di motivazione non avrebbe riguardato, però, solo la mancata acquisizione del documento in questione, ma pure la valutazione del Telespresso del 1° aprile 2015, fondata sulla generica considerazione che lo stesso segnalasse numerose irregolarità. In particolare, la corte territoriale non avrebbe motivato in ordine alla riferibilità o meno alla controricorrente dele riscontrate irregolarità.
Il documento del 2 aprile 2015, invece, avrebbe contenuto una richiesta di ulteriori informazioni, dati e atti, indispensabili a individuare le specifiche responsabilità e il relativo grado.
Dalla mancata acquisizione del documento del 2 aprile 2015 sarebbe disceso, altresì, l’omesso esame del contenuto RAGIONE_SOCIALE relazione del 15 maggio 2015 del RAGIONE_SOCIALE, che avrebbe ribadito una gestione non regolare dell’ufficio visti, quale emersa a seguito dell’ispezione.
La doglianza è fondata nei termini che seguono.
La corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE documentazione prodotta dal RAGIONE_SOCIALE in appello, atteso che la P.A. era rimasta contumace in primo grado.
Peraltro, il giudice di appello deve esercitare il proprio potere-dovere di integrazione probatoria ex officio , con l’acquisizione RAGIONE_SOCIALE documentazione offerta contestualmente all’atto di impugnazione, ove tale documentazione sia indispensabile ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al thema probandum , avuto riguardo allo sviluppo assunto dall’intero processo (Cass., Sez. 6 -L, n. 7883 del 20 marzo 2019).
Per l’esattezza, nel rito del lavoro, il giudice deve vagliare l’ammissibilità di nuovi documenti prodotti in appello ex art. 437 c.p.c. sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE rilevanza RAGIONE_SOCIALE stessi in termini di indispensabilità ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al thema probandum , avuto riguardo allo sviluppo assunto dall’intero processo.
Ovviamente, detti documenti vanno presi in considerazione alla luce delle questioni oggetto del giudizio di primo grado e, poi, di quello di appello, ma questo requisito, nella specie, sussiste, in quanto l’individuazione del dies a quo rilevante per la contestazione disciplinare è stata posta a fondamento RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale di Roma.
Risulta privo di pregio, quindi, che l’appellante fosse stato contumace in primo grado.
I l giudice del gravame aveva, comunque, l’obbligo di motivare espressamente sulla ritenuta attitudine, positiva o negativa, RAGIONE_SOCIALE nuova produzione ad essere ammessa.
Neppure potrebbe ritenersi la detta motivazione implicita nell’esame e nella valutazione del documento del 1° aprile 2015.
Infatti, la Corte d’appello di Roma non ne ha riportato il contenuto, se non limitatamente a un riassunto molto breve dello stesso, non rendendo evidenti le ragioni per le quali tale documento sarebbe stato di per sé idoneo a giustificare l’avvio del procedimento disciplinare.
Dalla fondatezza RAGIONE_SOCIALE censura relativa alla violazione dell’art. 437 c.p.c. discende l’accoglimento del motivo di ricorso con riferimento al profilo dell’assenza di motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza perché la corte territoriale, a fronte RAGIONE_SOCIALE richiesta RAGIONE_SOCIALE P.A. di tenere conto di quanto da lei depositato in appello, non poteva limitarsi a rilevare la contumacia RAGIONE_SOCIALE stessa in primo grado. Essa avrebbe dovuto, invece, eventualmente pure negare l’indispensabilità RAGIONE_SOCIALE atti, espressamente o anche in modo implicito, in quest’ultimo caso riportando, però, parti più consistenti, rispetto a ciò che ha fatto, del Telespresso del 1° aprile e RAGIONE_SOCIALE relazione del AVV_NOTAIO. di legazione NOME AVV_NOTAIO, sufficienti a palesare come fosse inutile un’ulteriore istruttoria in ordine all’individuazione del dies a quo in esame.
Con il secondo motivo parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001 in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell’applicare, nella specie, il termine di venti e non di quaranta giorni per la contestazione disciplinare in esame e dalla sentenza non sarebbe stato chiaro se la comunicazione in questione fosse arrivata all’UPD o al superiore gerarchico.
La doglianza è fondata nei termini che seguono.
In ordine all’autorità che avrebbe ricevuto il Telespresso del 1° aprile 2015, a pagina 4 RAGIONE_SOCIALE sentenza è espressamente affermato che questa è l’UPD.
Con riferimento, invece, al termine da prendere in considerazione, la censura va accolta.
Infatti, il comma 4 dell’art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo ratione temporis applicabile, stabilisce che
AVV_NOTAIOiderato che la sanzione in esame (la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre mesi) è superiore a quelle di cui al comma 1, primo periodo, del menzionato art. 55 bis, il termine per contestare l’illecito disciplinare è raddoppiato rispetto a quello, di venti giorni, indicato dal comma 2 dello stesso art. 55 bis e, quindi, è pari, nella presente controversia, a quaranta giorni, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello di Roma.
Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c. perché la corte territoriale non avrebbe motivato o avrebbe motivato in maniera manifestamente illogica in ordine all’accoglimento dell’appello incidentale di controparte con riferimento alla valutazione negativa espressa quanto ai comportamenti organizzativi RAGIONE_SOCIALE controricorrente.
La doglianza è fondata.
In effetti, la Corte d’appello di Roma ha motivato la sua decisione, chiarendo di averla presa perché detta valutazione negativa era ‘basata esclusivamente sui fatti oggetto RAGIONE_SOCIALE contestazione disciplinare’.
Non ha tenuto conto, però, che il procedimento disciplinare e quello relativo alla valutazione dei comportamenti organizzativi sono fra loro distinti e che nulla impedisce alla RAGIONE_SOCIALE di tenere conto RAGIONE_SOCIALE stessi fatti per differenti finalità.
Nella specie, la Corte d’appello di Roma aveva ritenuto tardivamente esercitata l’azione disciplinare, ma non aveva escluso nel merito l’effettivo verificarsi delle circostanze in esame.
Ne deriva che il giudice di appello aveva il dovere di valutarne l’incidenza in ordine alla valutazione de qua , non potendo ricavare dall’accoglimento, per ragioni attinenti al rito, del ricorso RAGIONE_SOCIALE dipendente concernente i profili disciplinari l’automatico accoglimento RAGIONE_SOCIALE doglianza che interessava la menzionata valutazione.
La Corte d’appello di Roma, quindi, ha motivato la sua decisione sul punto in