Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3898 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3898 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2019 , proposto da
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE) , in persona del suo Commissario Straordinario e legale rappresentante p.t., dott. NOME AVV_NOTAIO COGNOME, RAGIONE_SOCIALE incorporante per fusione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, C.F. CODICE_FISCALE, con sede in Sassari, INDIRIZZOINDIRIZZO) rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO, C.F. CODICE_FISCALE, (fax NUMERO_TELEFONO, mail EMAIL, p.e.c. EMAIL) ed elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO presso lo studio del difensore.
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), (già RAGIONE_SOCIALE), in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell’RAGIONE_SOCIALE con la società RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in Porto Empedocle (AG), INDIRIZZO, in persona del legale
rappresentante pro tempore, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) nonché dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) del Foro di Agrigento ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO, giusto mandato in calce al controricorso. Gli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME dichiarano di volere ricevere le comunicazioni e notificazioni al seguente numero di fax NUMERO_TELEFONO ovvero ai seguenti indirizzi di P.E.C.: EMAIL e EMAIL.
Controricorrente
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma n° 2385 depositata il 9 aprile 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .- Con il lodo sottoscritto il 5 ottobre 2012 il Collegio arbitrale decideva la controversia tra l’attrice RAGIONE_SOCIALE e la convenuta RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Per quello che qui ancora interessa, il collegio predetto (a) rigettava le contrapposte domande di risoluzione del contratto di appalto 9 dicembre 1997, avente ad oggetto i lavori di messa e norma dei locali per la prevenzione incendi e di abbattimento delle barriere architettoniche del presidio RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE; (b ) rigettava l’eccezione sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE di mancata attivazione RAGIONE_SOCIALE procedura prevista dall’art. 10 del d.P.R. n° 1063/1962 per il caso di ritardo RAGIONE_SOCIALE Stazione appaltante nella consegna dei lavori; (c ) accoglieva in parte l’eccezione sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE di tardività delle riserve iscritte dall’impresa; ( d) accoglieva la domanda riconvenzionale dell’RAGIONE_SOCIALE di condanna dell’impresa al pagamento di penali per
ritardi nella misura di euro 188,5 mila; (e) accoglieva parzialmente la domanda dell’impresa di condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento di penali per la ritardata consegna dei lavori (oggetto RAGIONE_SOCIALE prima riserva) nella misura di euro 695,5 mila e compensava tale credito col controcredito dell’RAGIONE_SOCIALE di cui alla precedente lettera d), condannando quest’ultima al pagamento RAGIONE_SOCIALE differenza (euro 507 mila) in favore di COGNOME; (f) respingeva le altre domande fondate sulle riserve 2-21 (concernenti inadempimenti RAGIONE_SOCIALE committente diversi dai ritardi nella consegna dei lavori).
Per ciò che riguardava la prima riserva, osservava il Collegio arbitrale che essa era esaminabile nel merito, in quanto le parti nel corso del rapporto avevano stipulato una transazione in data 16 gennaio 2002, prevedendo un programma di consegna e di riconsegna dei lavori, il cui inadempimento era sanzionato da una penale di euro 1,3 mila giornaliere: tale meccanismo contrattuale, improntalo ad automatismo, era quindi incompatibile con il regime delle riserve.
2 .-Il lodo veniva impugnato davanti alla Corte d’appello di Roma, che con la sentenza indicata in intestazione decideva la lite nel senso che segue (e sempre per quanto ancora qui interessa).
Il collegio arbitrale aveva accolto l’eccezione (sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE) di decadenza dell’appaltatrice dal diritto di iscrivere le ventuno riserve, fatta eccezione per la prima di esse.
Nondimeno, le parti avevano genericamente richiamato le norme di cui al titolo VII del Libro IV del Codice di Procedura civile, cosicché, in forza dell’art. 816bis cod. proc. civ., esse avevano attribuito agli arbitri la facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo dagli stessi ritenuto più opportuno.
Gli arbitri avevano poi assegnato ai litiganti termine fino al 2 maggio 2011 per la precisazione dei quesiti, per il deposito delle memorie difensive, nonché dei documenti e delle eventuali istanze istrut-
torie, ed ulteriore temine fino al 3 giugno 2011 per la presentazione di controdeduzioni.
Le censure afferenti alla mancata attivazione RAGIONE_SOCIALE procedura di cui all’art. 10 del Capitolato Generale di cui al d.P.R. n° 1063/1962 ed alla tardiva iscrizione delle riserve erano state sollevate, pacificamente, dall’RAGIONE_SOCIALE oltre i termini predetti (la prima in comparsa conclusionale e la seconda in occasione del termine concesso per le controdeduzioni), sicché l’RAGIONE_SOCIALE, avendo sollevato tali eccezioni a termini scaduti, era decaduta dal diritto di proporle.
Esaminando nel merito le contrapposte domande di risoluzione contrattuale, ne confermava l’infondatezza già pronunciata dal Collegio arbitrale.
Infine, quanto alla prima riserva, dato che la Stazione appaltante, pur a fronte di un ritardo di 227 giorni nella riconsegna dei lavori imputabile all’impresa, aveva limitato le sue richieste al pagamento di penali per euro 188,5 mila (pari a 145 giorni), alla RAGIONE_SOCIALE andava attribuito l’ulteriore importo di euro 106,6 mila, in aggiunta a quello già attribuitole dal lodo.
3 .-Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE affidando l’impugnazione a due motivi, avversati con controricorso dalla RAGIONE_SOCIALE, che conclude per la loro reiezione.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.
Entrambi i litiganti hanno depositato una memoria ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .- Col primo motivo -rubricato ‘ Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 829, comma 1 n. 9 e 816 bis c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 ‘ -l’RAGIONE_SOCIALE lamenta che la Corte -pur ammettendo la natura non perentoria dei termini assegnati dagli arbitri per le memorie -l’abbia dichiarata decaduta dal diritto di eccepire il mancato esperimento RAGIONE_SOCIALE procedura pre-
vista dall’art. 10 del d.P.R. n° 1063/1962 e la tardività delle riserve iscritte dalla RAGIONE_SOCIALE.
Col secondo mezzo -intitolato ‘ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 del D.P.R. 1063/1962 in relazione all’art. 360, I comma, n. 3, c.p.c. ‘ -l’RAGIONE_SOCIALE impugna il capo RAGIONE_SOCIALE decisione col quale sono state riconosciute a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le penali per la tardiva consegna dei lavori (prima riserva) nonostante l’appaltatrice non avesse presentato la domanda di recesso prevista dall’art. 10 del d.P.R. n° 1063/1962.
5 .- Il primo motivo è fondato.
Va preliminarmente precisato che l’arbitrato si è svolto sotto il vigore delle modifiche introdotte col d.lgs. n° 40/2006, dato che il collegio arbitrale venne costituito nel 2011.
Tanto premesso, ritiene questo Collegio di dover seguire i precedenti di legittimità già adottati nella presente materia (Cass., sez. I, 4 luglio 2023, n° 18772; Cass., sez. I, 21 gennaio 2016, n° 1099).
Secondo tali precedenti, in base all’art. 816 -bis del cod. proc. civ. le parti possono stabilire nella convenzione d’arbitrato, oppure con atto separato anteriore all’inizio del procedimento, ” le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento “.
In mancanza ” gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno “, ma ‘ in ogni caso ‘ debbono attuare il principio del contraddittorio, ‘ concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa “.
Il principio predetto finisce dunque per diventare il vero crisma di legittimità del procedimento arbitrale, sostanziandosi in una garanzia processuale inderogabile, la quale esige che ciascuna parte sia messa nella condizione di svolgere le proprie difese per tutto il corso del procedimento arbitrale, senza incorrere in decadenze a sorpresa.
Ne deriva che il principio per cui la libertà di forme che in generale caratterizza il procedimento arbitrale -se tollera che l’arbitro, ove niente di diverso emerga dalla convenzione di arbitrato, possa assegnare alle parti termini o regole istruttorie a pena di decadenza -non tollera invece che ciò possa avvenire senza un’anteriore precisa informazione alle parti stesse in merito all’andamento del giudizio in tal modo impresso: e ciò vale per qualunque regola alla quale l’arbitro ritenga che vada conformata la condotta delle parti con conseguenze sul processo.
Ne discende, ulteriormente, che -pur non essendovi dubbio che gli arbitri, nel regolare il miglior ordine del procedimento, possano assegnare alle parti dei termini per precisare i quesiti, depositare documenti ed istanze probatorie, produrre memorie ed esporre le loro repliche, nonché fissare tali termini a pena di decadenza -tuttavia è loro precluso di dichiarare inammissibile un atto o un’istanza, per inosservanza di uno di quei termini, ove non abbiano anteriormente, nel modo e nel tempo congruo, stabilito e reso nota alle parti la regola in tal senso adottata.
Nella presente fattispecie questa decadenza, pur non essendo stata prospettata dagli arbitri, è stata pronunciata dalla Corte d’appello, che in accoglimento dell’impugnazione incidentale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato tardive e, dunque, inammissibili le eccezioni sollevate dall’RAGIONE_SOCIALE concernenti la mancata attivazione RAGIONE_SOCIALE procedura di recesso e la tardiva iscrizione delle riserve, nonostante gli arbitri avessero ritenuto di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo ritenuto più opportuno, senza che vi fosse -come già detto -una previsione accettata dalle parti o, quantomeno, da loro previamente conosciuta, circa la perentorietà dei termini per la proposizione delle eccezioni.
7 .-In conclusione, il primo motivo va accolto e determina l’assorbimento del secondo.
Alla cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza segue la rimessione RAGIONE_SOCIALE causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, la quale provve-