Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10236 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10236 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 2469-2023 proposto da:
COGNOME NOME, in qualità di procuratore generale di COGNOME NOME e di legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall ‘AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME, in qualità di procuratore generale di COGNOME GIOIA
– intimati –
avverso la sentenza n. 421/2022 della CORTE DI APPELLO di MESSINA, depositata il 23/06/2022;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, nonché COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, evocavano in giudizio NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE Tilche innanzi il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, rivendicando la proprietà di alcuni immobili in comune di Lipari.
Si costituiva la convenuta, resistendo alla domanda.
Con ordinanza del 13.3.2019 il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo non assolto l’onere probatorio della proprietà dei beni rivendicati.
Con la sentenza impugnata, n. 421/2022, la Corte di Appello di Messina riformava la decisione di primo grado, accogliendo la domanda proposta dagli attori in prime cure.
Propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado NOME, procuratore generale di RAGIONE_SOCIALE NOME e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a quattro motivi.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Con istanza del 1.6.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 c.p.c., la parte ricorrente ha depositato memoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.
Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c.e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente presupposto la titolarità, in capo agli odierni intimati, della loro qualità di eredi dei defunti COGNOME NOME e COGNOME NOME, in assenza di idonea prova al riguardo.
Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 948, 2697 c.c., 112, 132, 345 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto assolta, da parte degli attori in rivendicazione, la probatio diabolica prevista dall’art. 948 c.c.
Con il terzo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 100, 112, 324, 329, 342 c.p.c. e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto ravvisare la formazione del giudicato in interno sulla statuizione di rigetto della domanda di rivendicazione, assunta dal Tribunale sulla scorta della mancata deduzione di un titolo di acquisto a titolo originario e non specificamente impugnata in seconde cure.
Con il quarto motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 102, 112, 342, 346 c.p.c., 948, 1159 e 1362 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto assolta, da parte degli attori in rivendicazione, la prova della proprietà del cespite controverso sulla sola scorta della ricostruzione dei titoli di provenienza operata dal C.T.U.
La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. è del seguente tenore:
‘INAMMISSIBILITA’ e/o MANIFESTA INFONDATEZZA del ricorso del ricorso avverso statuizione di accoglimento di azione di rivendicazione di immobili.
Primo motivo : inammissibile e/o manifestamente infondato, in quanto non risulta che i ricorrenti abbiano contestato la qualità di eredi degli attori o il loro rapporto di parentela con i precedenti intestatari degli immobili rivendicati. Secondo l’insegnamento di questa Corte, ove il rapporto di discendenza con il de cuius non sia contestato, l’attore che affermi di essere erede ab intestato non deve dimostrare ulteriormente tale rapporto con la produzione degli atti dello stato civile, essendo sufficiente a dare prova della legittimazione ad agire l’accettazione, anche tacita, dell’eredità; circostanza, quest’ultima, che può ricavarsi dall’esercizio stesso dell’azione (cfr. Cass., Sez. 2,
Ordinanza n. 6745 del 19/03/2018, Rv. 647819; in senso conforme, cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22223 del 20/10/2014, Rv. 633200).
Secondo motivo : inammissibile e/o manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito ha ritenuto assolta la probatio diabolica sul presupposto che gli immobili rivendicati erano stati oggetto di atti di divisione tra i rispettivi danti causa delle parti, i quali avevano riconosciuto le reciproche proprietà, con effetti destinati ad estendersi anche ai successivi aventi causa. La statuizione del giudice di merito è coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui ‘In caso di azione di rivendica, la portata dell’onere probatorio a carico dell’attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l’attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l’usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto. (In applicazione di tale principio, la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto attenuato il rigoroso regime probatorio della rivendicazione, nella ipotesi di provenienza del bene rivendicato dallo stesso titolo dei convenuti, un atto di divisione, atteso che quest’ultimo ha valore probatorio nella controversia sulla proprietà tra i condividenti o i loro aventi causa, con la conseguenza che la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, postula il riconoscimento dell’appartenenza dei beni in comunione)’ (cfr. Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 1569 del 19/01/2022, Rv. 663812). La deduzione formulata dai COGNOME in appello, di aver acquistato la proprietà dei beni rivendicati in forza della catena di trasferimenti successivi ai summenzionati atti di divisione, non ha poi comportato alcuna mutatio libelli, ritenuto che la proprietà appartiene alla categoria dei diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto, e non per il titolo che
ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell’eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 21641 del 23/08/2019, Rv. 654906).
Terzo motivo : inammissibile e/o manifestamente infondato, in quanto il rigetto in primo grado dell’azione di rivendicazione, motivato sul mancato assolvimento della probatio diabolica per carenza di attività assertiva circa l’acquisto a titolo originario, non ha comportato la formazione di alcun giudicato interno preclusivo dell’accertamento del diritto di proprietà in sede di gravame. Infatti, il giudicato si determina su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicché l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30728 del 19/10/2022, Rv. 666050).
Quarto motivo : inammissibile e/o manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale, nel risolvere il conflitto tra i titoli dedotti dalle parti, ha accertato l’inefficacia nei confronti dei rivendicanti degli atti con cui i convenuti avevano acquistato a non domino parte dei beni rivendicati, cosicché non ricorre il lamentato vizio di ultrapetizione, né si configura alcuna violazione del contraddittorio nei confronti degli alienanti a non domino’.
Il Collegio condivide il contenuto della proposta ex art. 380bis c.p.c., aggiungendo, in relazione al primo motivo di ricorso, che esso
mira ad introdurre una questione nuova, mai dedotta in precedenza nel corso del giudizio di merito. La parte ricorrente, infatti, dà atto di essersi limitata, in primo grado, ad eccepire, nelle note difensive per l’udienza del 6.11.2017, che ‘La domanda è infondata in fatto e in diritto e non provata’ (cfr . pag. 4 del ricorso). L’espressione, generica e risolventesi in una mera clausola di stile, non vale certamente a presupporre la contestazione specifica della mancata prova della qualitas di erede in capo alla parte attrice in primo grado; anzi, proprio il fatto che l’odierna parte ricorrente si sia limitata a contestare l’infondatezza e la mancanza di prova della domanda avversaria rende evidente che non è stata mai posta in discussione, prima di oggi, la sussistenza della legittimazione ad agire in capo agli attori.
La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c.- il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma -nei limiti di legge- in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda