Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3690 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 2 Num. 3690 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/02/2026
SENTENZA
sul ricorso 5344-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, e RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentate e difese da ll’AVV_NOTAIO
– ricorrenti –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende in unione di delega con l’AVV_NOTAIO.
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 2770/2019 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata in data 21/11/2019
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME;
udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto AVV_NOTAIO NOME COGNOME
udito l’AVV_NOTAIO, per la parte ricorrente, e l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, per la parte controricorrente
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato NOME COGNOME evocava in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE innanzi il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, rivendicando la proprietà di un dipinto di autore anonimo, che l’attore aveva acquistato presso la casa d’aste RAGIONE_SOCIALE il 17.4.2005 in buona fede, o comunque invocandone l’usucapione. L’attore esponeva che il dipinto era stato sottoposto a sequestro da parte dei Carabinieri di RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito del procedimento penale aperto a carico di NOME COGNOME, precedente proprietario dell’opera, per il reato di ricettazione, sul presupposto che il quadro costituisse bene ecclesiastico e la sua vendita fosse stata eseguita in violazione del D. Lgs. n. 24 del 2004. Il COGNOME, però, era stato assolto da ogni imputazione, ma ciò nonostante il dipinto era
rimasto sotto sequestro poiché era insorta controversia sulla sua proprietà. Ad avviso dell’attore, l’acquisto era stato eseguito in modo corretto, onde poteva applicarsi in suo favore, in tesi, l’art. 1153 c.c., ed in ipotesi l’istituto dell’usucapione, anche perché la cappella Sant’Andrea a Riconi, sita in RAGIONE_SOCIALE (FI), nella quale l’opera si trovava in origine, era stata essa stessa oggetto di numerosi trasferimenti di proprietà, per compravendita o successione, e dunque non era più bene ecclesiastico, bensì immobile di proprietà privata.
Si costituivano in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE, per invocare la propria estromissione dalla causa, nonchè l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, le ultime due resistendo alla domanda ed eccependo che la vendita del dipinto era avvenuta in violazione del D. Lgs. n. 24 del 2004, poiché la cappella nella quale l’opera si trovava era stata a suo tempo oggetto di decreto reale di concessione di jus patronandi del 21.8.1881; atto, questo, che non attribuiva la proprietà dell’immobile e del suo contenuto, cosicché la titolarità di detti beni era sempre rimasta in capo alla RAGIONE_SOCIALE. Anche la RAGIONE_SOCIALE, peraltro, aveva ribadito, con propri atti, che sulla cappella e sui beni in essa contenuti lo Stato ed il Priore di AVV_NOTAIO a Orticaia avevano sempre conservato intatti i loro diritti dominicali.
Con sentenza n. 1137/2016 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE accoglieva la domanda, dichiarando che il dipinto oggetto di controversia apparteneva all’attore.
Interponevano appello avverso detta decisione l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre il COGNOME, resistendo al gravame principale, spiegava appello incidentale relativamente al quantum delle spese di lite liquidate in suo favore dal giudice di prime cure.
Con la sentenza impugnata, n. 2770/2019, la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE rigettava ambedue i gravami, principale e incidentale, confermando la decisione di primo grado. La Corte territoriale riteneva, in particolare, non dimostrata l’appartenenza ‘pubblica’ dell’opera, né che questa costituisse un bene di interesse storico o artistico, considerato, da un lato, che lo Stato non era stato coinvolto nel giudizio di merito, e che in sede penale era stata esclusa la sussistenza di ipotesi di reato contro il patrimonio (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). La Corte distrettuale ha poi ripercorso le articolate vicende della normativa nazionale in tema di tutela dei beni di interesse storico, artistico e archeologico, giungendo all’esito ad affermare che l’esigenza di protezione non implica di per sé l’appartenenza dell’opera alla mano pubblica, essendo ben possibile che un bene di interesse storico, artistico e archeologico appartenga a privati (cfr. pagg. 6-9 della sentenza). La Corte fiorentina ha poi evidenziato che, nel presente giudizio, non è in discussione l’appartenenza del dipinto allo Stato, che non ne è parte, ma alla RAGIONE_SOCIALE, ed ha ritenuto che la clausola dell’atto di compravendita del 1974, con cui era stata ceduta la proprietà dell’immobile in cui l’opera era posta, senza garanzia della relativa titolarità, non fosse di per sé indicativa dell’appartenenza del cespite alla RAGIONE_SOCIALE. Inoltre, la Corte toscana ha anche rilevato che l’eventuale appartenenza della cappella alla RAGIONE_SOCIALE non implicava anche la proprietà del dipinto oggetto di causa, trattandosi di beni diversi (cfr. pag. 9 della sentenza). Il giudice del gravame ha altresì evidenziato che l’appartenenza del dipinto alla RAGIONE_SOCIALE non poteva ritenersi provata dalla documentazione proveniente dalla RAGIONE_SOCIALE e che l’unico atto rilevante, ai fini della prova della proprietà, rappresentato dal rogito del 2.9.1981 per atto del AVV_NOTAIO, non era stato acquisito agli atti del giudizio (cfr. pag. 10 della sentenza). Su tali basi,
la Corte fiorentina ha ritenuto non conseguita la prova della proprietà del dipinto in capo alla RAGIONE_SOCIALE, secondo il regime previsto dall’art. 948 c.c. (cfr . pag. 11 della sentenza) e ha dunque rigettato il gravame principale interposto dagli originari convenuti avverso la decisione di prime cure.
Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad undici motivi.
Resiste con controricorso COGNOME NOME.
In prossimità dell’udienza pubblica, ambo le parti hanno depositato memoria ed il P.G. ha depositato requisitoria scritta, invocando l’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza sono comparsi il P.G., nella persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso; l’AVV_NOTAIO, per la parte ricorrente, che del pari ha chiesto l’accoglimento del ricorso; nonché l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, per la parte controricorrente, che ha invece invocato il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’undicesimo ed ultimo motivo (indicato dal ricorrente come decimo) che -avendo ad oggetto una questione attinente alla composizione del giudice che ha emesso la decisione impugnata- va esaminato con priorità rispetto agli altri, la parte ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 158 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., con conseguente nullità della sentenza impugnata, perché al collegio che ha deciso la causa ha partecipato anche un giudice ausiliario, in veste di relatore. I ricorrenti sollevano, al riguardo, questione di legittimità costituzionale degli artt. da 62 a 72
del D.L. n. 69 del 2013, convertito in legge n. 98 del 2013, in relazione agli artt. 102 e 106 Cost.
La questione di costituzionalità è manifestamente infondata, posto che la Corte Costituzionale, a seguito delle ordinanze di remissione di questa Corte n. 32032 e n. 32033, entrambe depositate il 9.12.2019, si è pronunciata, con sentenza n. 41 del 25 gennaio 2021, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale degli articoli da 62 a 72 compresi della Legge n. 98 del 2013, ‘nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non verrà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116’. Con detta pronuncia la Corte Costituzionale, operando un misurato bilanciamento tra i diversi valori costituzionali, ed allo scopo di evitare pregiudizi irreparabili all’amministrazione della giustizia, ha ribadito, in motivazione, la legittimità della costituzione dei collegi delle Corti di Appello ai quali abbia partecipato non più di un giudice ausiliario. Poiché quindi la questione proposta dai ricorrenti coincide con quella decisa dalla richiamata sentenza n. 41 del 2021 della Corte Costituzionale, essa è manifestamente infondata.
Ne consegue l’inammissibilità del motivo in esame, poiché la Corte distrettuale ha deciso la causa in forma collegiale, con composizione del collegio perfettamente aderente al dictum della legge, nell’interpretazione della stessa fornita dalla Corte Costituzionale.
Passando agli altri motivi di impugnazione, con il primo di essi la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 948 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe ravvisato l’appartenenza del dipinto oggetto di causa al COGNOME, senza che lo stesso avesse fornito la prova di un acquisto a titolo originario.
Con il secondo motivo, logicamente connesso al primo, viene altresì denunziata la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente distribuito tra le parti l’onere della prova, trascurando che gli odierni ricorrenti, convenuti in un giudizio di rivendicazione della proprietà di un bene, non erano tenuti a fornire alcuna prova, essendo comunque a carico del rivendicante l’onere di fornire la cd. probatio diabolica di cui all’art. 948 c.c.
Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate.
Con il passaggio motivazionale riportato a pag. 9 del ricorso (corrispondente a pag. 11 della sentenza) la Corte di Appello ha esaminato la questione della prova della proprietà del bene oggetto di causa sul presupposto che gli odierni ricorrenti avessero proposto domanda di rivendicazione, trascurando il decisivo fatto che, al contrario, detta domanda era stata formulata in prime cure, sia pure sotto il profilo dell’accertamento della sussistenza del diritto dominicale, dal COGNOME. Gli enti ecclesiastici, odierni ricorrenti e convenuti nel giudizio di primo grado, si erano infatti costituiti limitandosi a chiedere il rigetto della domanda di accertamento della proprietà del dipinto proposta dall’attore, senza svolgere alcuna domanda riconvenzionale di rivendicazione del bene.
Era quindi il COGNOME, attore, che avrebbe dovuto assolvere l’onere probatorio previsto dall’art. 948 c.c., e non viceversa. Al riguardo, infatti, come indicato anche dalla Corte di Appello nella decisione impugnata, va ribadito che ‘Colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l’azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla probatio diabolica della titolarità
del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un’azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1210 del 18/01/2017, Rv. 642466; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7894 del 09/06/2000, Rv. 537457). Il giudice distrettuale, in altri termini, avrebbe dovuto affrontare la questione della prova della proprietà dell’opera in termini diametralmente opposti a quanto risulta dalla decisione impugnata, verificando cioè se l’attore in rivendicazione, ovverosia il COGNOME, avesse adempiuto, o meno, all’onere della prova nei termini di cui all’art. 948 c.c.
Sotto questo profilo, la Corte distrettuale non ha configurato un acquisto a titolo originario in capo al COGNOME, né ha dato atto che l’onere della prova di cui alla norma da ultimo richiamata era da considerarsi affievolito in ragione del riconoscimento, da parte degli odierni ricorrenti, della provenienza del cespite da un comune dante causa, ma si è limitata ad esaminare la sussistenza, o meno, del diritto di proprietà in capo agli enti ecclesiastici, in tal modo operando una illecita inversione dell’onere della prova, che è stata, nei fatti, posta a carico non già del rivendicante, ma dei soggetti nei cui confronti la domanda di rivendicazione era stata proposta dal COGNOME.
Analogo ragionamento va condotto in relazione alla domanda di accertamento della proprietà per intervenuta usucapione e a quella proposta dal COGNOME sulla scorta dell’art. 1153 c.c., poiché anche sotto questo profilo è totalmente mancato qualsiasi accertamento in relazione alla posizione dell’attore. A tal riguardo la Corte avrebbe dovuto porsi il problema del possesso al momento della proposizione della domanda giudiziale, posto che essa stessa fa riferimento ad un sequestro dell’opera nel corso di un procedimento penale. Parimenti, avrebbe dovuto interrogarsi sulla buona fede in caso di acquisto da una
casa d’asta con clausola di esonero della responsabilità nel caso di evizione da parte di terzi (come la stessa Corte di Appello dà atto, richiamando, a pag. 4 della sentenza impugnata, la motivazione della decisione di prime cure).
L’accoglimento delle prime due doglianze implica l’assorbimento di tutte le altre, tranne l’ultima, della quale si è già trattato, con le quali i ricorrenti denunziano, nell’ordine:
la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato le risultanze del contratto di compravendita del 5.2.1974 (terzo motivo);
la violazione o falsa applicazione della legge n. 364 del 1909 e della legge n. 1089 del 1934, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe dovuto ravvisare l’inalienabilità del dipinto controverso, in quanto costituente un bene ecclesiastico (quarto motivo);
la violazione o falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte fiorentina avrebbe omesso di rilevare la sussistenza del litisconsorzio necessario dello Stato italiano, essendo il dipinto oggetto di causa un bene di rilevanza storico – artistica (quinto motivo, indicato come quarto motivo – bis);
la violazione o falsa applicazione degli artt. 831 e 832 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l’appartenenza del bene controverso, costituente una pala d’altare, alla RAGIONE_SOCIALE (sesto motivo, indicato come quinto);
l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte toscana avrebbe trascurato
di considerare che gli atti concernenti la cappella in cui il dipinto controverso era posto si riferivano anche al suo contenuto (settimo motivo, indicato come sesto);
la violazione o falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente valutato le prove, ivi inclusi gli accertamenti eseguiti in sede penale (ottavo motivo, indicato come settimo);
la violazione o falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di tener conto di alcune risultanze istruttorie, ed in particolare dei documenti provenienti dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato (nono motivo, indicato come ottavo);
la violazione o falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte fiorentina avrebbe dovuto inferire, dalle circostanze indiziarie espressamente riconosciute come acquisite agli atti del giudizio di merito, la conclusione dell’appartenenza del dipinto alla RAGIONE_SOCIALE, sulla base di una corretta applicazione del ragionamento presuntivo (decimo motivo, indicato come nono).
Il giudice del rinvio dovrà pertanto procedere ad un nuovo apprezzamento della fattispecie, verificando se il COGNOME, attore in rivendicazione, abbia fornito, o meno, la prova del suo invocato diritto dominicale nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 948 c.c., risalendo quindi sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dando atto di un eventuale affievolimento del suo onus probandi , qualora fosse ravvisabile, nello specifico, il riconoscimento della provenienza del bene controverso da un comune dante causa.
In definitiva, l’undicesimo motivo va dichiarato inammissibile, mentre vanno accolti il primo e secondo motivo e dichiarati assorbiti gli altri.
La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione ai motivi accolti, e la causa rinviata alla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo e secondo motivo del ricorso, dichiara inammissibile l’undicesimo e dichiara assorbiti tutti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa alla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 15 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME
IL RELATORE NOME COGNOME