Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26599 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26599 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12704/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura in atti, con domicilio digitale presso gli indirizzi pec dei difensori;
-ricorrente –
contro
LA ROCCA GERARDA, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentate e difese dall’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME giusta procura in atti, con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore;
-controricorrenti e ricorrenti incidentali –
nonché contro
QUIRITO NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME PIETRO;
-intimati – avverso la sentenza n. 367/2024 della CORTE D ‘ APPELLO di SALERNO, depositata il 2/05/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME adì il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Montecorvino Rovella, per sentir dichiarare la comproprietà con i germani NOME e NOME, e per essi i rispettivi eredi, di un fondo in Pontecagnano Faiano acquistato da NOME COGNOME (il comune dante causa) con rogito notarile del 1975, nonché degli immobili ivi edificati. L’attore, esponendo che con scrittura privata successiva al rogito il germano NOME e la moglie di costui NOME COGNOME avevano riconosciuto la proprietà comune dei predetti beni, domandò altresì lo scioglimento della comunione della consistenza immobiliare, da dividersi in parti uguali tra i tre fratelli.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, spiegarono domanda riconvenzionale di rilascio dell’appartamento detenuto sine titulo dall’attore.
Con separato atto di citazione, NOME COGNOME e la coniuge NOME COGNOME convennero in giudizio le eredi di NOME COGNOME per sentir accertare la maturata usucapione dell’appartamento e di un locale garage. Le convenute resistettero alle pretese attoree.
Previa riunione dei due procedimenti, il Tribunale adito rigettò le domande di usucapione e di scioglimento della comunione e ordinò il rilascio dell’appartamento e del garage in favore delle eredi di NOME COGNOME.
NOME COGNOME, in proprio e quale erede della coniuge, interpose gravame. Nella resistenza delle eredi di NOME COGNOME, con sentenza n. 367/2024 la Corte d’Appello di Salerno confermò la decisione di primo grado. Il Giudice di seconde cure -preliminarmente disattesa l’eccezione di nullità per illeggibilità della procura rilasciata dall’appellante ai fini della proposizione del gravame -rigettò nel merito la censura volta a ottenere il trasferimento della consistenza immobiliare; ciò in quanto
l’appellante , allegando che la scrittura privata fosse atto ricognitivo non del trasferimento, bensì dell’intestazione fiduciaria degli immobili ad NOME, sul quale sarebbe gravato, in forza di un patto fiduciario con i germani, l’obbligo di ritrasferirli ai sensi dell’art. 1706 c.c. , aveva mutato la causa petendi . Inoltre, la Corte territoriale ritenne assolto l’onere probatorio incombente su parte convenuta, che aveva agito in rivendica, senza la necessità di produrre in giudizio l’atto notarile di acquist o del fondo da parte di NOME COGNOME, non avendo il germano NOME contestato la proprietà del fondo e il successivo acquisto per accessione della proprietà delle costruzioni ivi edificate.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME, in proprio e quale erede di NOME COGNOME, propone ricorso per cassazione affidandosi a due censure e NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso e ricorso incidentale condizionato, sulla scorta di un’unica doglianza. NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono rimasti intimati.
In prossimità dell’udienza camerale, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la prima censura il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 112 c.p.c., 345 c.p.c. e 2932 c.c. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile il primo motivo di appello, atteso che la domanda di trasferimento sarebbe stata già contenuta nell’atto di citazione e che il divieto di proporre domande nuove in appello non impedirebbe la prospettazione di rilievi che determinino una diversa qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio e l’applicazione di una norma di diritto non invocata in prime cure.
Col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
nonché degli artt. 1350 e 2697 c.c. Il Giudice del gravame avrebbe erroneamente accolto la domanda riconvenzionale di rilascio dell’appartamento e del garage , confermandone la qualificazione di azione di rivendica operata dal Tribunale, malgrado le eredi di NOME COGNOME non avessero prodotto l’atto di acquisto del fondo oggetto di causa del 1975, che, in quanto relativo a beni immobili, richiedeva la prova scritta ad substantiam .
Le due doglianze, che possono essere scrutinate congiuntamente in virtù della loro connessione logico-giuridica, sono fondate.
Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, non costituisce domanda nuova, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la prospettazione, in appello, di una diversa qualificazione giuridica del negozio oggetto di causa, ove basata sui medesimi fatti (Sez. 1, n. 15470 del 3 giugno 2024; Sez. 2, n. 6292 del 2 marzo 2023).
Nella fattispecie, la diversa qualificazione giuridica prospettata dall’odierno ricorrente riguardava la stessa scrittura privata di riconoscimento dell’acquisto comune del bene.
Invero , nel giudizio di rivendica l’attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata, risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l’attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Ne consegue che la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l’esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall’attore a fondamento del la pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall’attore e l’eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d’ufficio ( Sez. 2, n. 14540 del 30 maggio 2025).
Esaminando nel dettaglio il caso di specie, ad agire in rivendica erano i convenuti, i quali, domandando in via riconvenzionale il rilascio
dell’appartamento a sseritamente detenuto senza titolo da NOME COGNOME, erano gravati dall’onere della cd. ‘ probatio diabolica ‘. Tuttavia, come rilevato dalla Corte territoriale, detto onere doveva considerarsi attenuato, stante la carenza di contestazione dell’acquisto del fondo per cui è giudizio da parte di NOME COGNOME, con rogito notarile del 1975, e del successivo acquisto, per accessione, della proprietà degli immobili su di esso edificati. Invero, NOME COGNOME, nell’incardinare i giudizi innanzi al Tribunale di Salerno, non soltanto non aveva contestato la circostanza dell’originaria appartenenza dei prefati beni al germano NOME ma, anzi, l’aveva allegata a sostegno delle molteplici domande articolate. Il Giudice di secondo grado ha compiuto, poi, un ulteriore passaggio argomentativo, giungendo financo a sostenere che detta carenza di contestazione rendesse non necessaria la produzione in giudizio, da parte delle eredi di NOME COGNOME, del titolo di acquisto del fondo del 1975.
Una simile ricostruzione non trova conforto nella giurisprudenza di legittimità, concorde nel ritenere che nell ‘ azione per rivendicazione l ‘ onere della cd. ‘ probatio diabolica ‘ incombente sull ‘ attore si attenua quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo d ‘ acquisto, quale l ‘ usucapione, che non sia in contrasto con l ‘ appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell ‘ attore; in siffatta evenienza detto onere può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell ‘ usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell ‘ appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere (Sez. 2, n. 28865 del 19 ottobre 2021).
Pertanto, anche laddove il rigore dell’onere probatorio incombente su chi agisce in rivendica possa considerarsi attenuato, in quanto la controparte riconosce che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, ai fini dell’accoglimento della domanda
occorre che il rivendicante dimostri, mediante gli atti d’acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui (Sez. 2, n. 4547 del 20 febbraio 2025; Sez. 2 n. 25793 del 14 dicembre 2016).
In definitiva, l’onere probatorio incombente sul rivendicante, ancorché attenuato, non può prescindere dall’allegazione del titolo attestante la proprietà del bene, nel caso di specie il rogito notarile di acquisto del fondo del 1975, che non è stato prodotto in giudizio da parte convenuta.
Con un unico motivo di ricorso incidentale condizionato, ai sensi de ll’art. 360 n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 157 c.p.c., per avere l a Corte territoriale erroneamente disatteso l’eccezione di nullità della sottoscrizione illeggibile apposta da NOME COGNOME – peraltro affetto da marcato deterioramento cognitivo alla procura allegata all’atto di appello .
Il motivo è inammissibile.
L’affermazione della sentenza impugnata che ‘ nella specie non sia ravvisabile alcun vizio della procura, giacché la firma del sottoscrittore COGNOME NOME appare leggibile, l’indicazione del nome del sottoscrittore è fatta nel corpo dell’atto e la sottoscrizione è autenticata dai difensori ‘ costituisce una valutazione di fatto, che esorbita dal perimetro del giudizio di legittimità. Inoltre la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Sez. 3, n. 26419 del 20 novembre 2020).
I controricorrenti non hanno dedotto alcunché in proposito.
Accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale, la causa va rimessa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, per il nuovo giudizio che valuterà altresì il regime delle spese del giudizio di legittimità.
La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto, da parte di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione. Dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto, da parte di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME NOME .
Così deciso in Roma il 1° ottobre 2025
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME