Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 36406 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 36406 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
Oggetto
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOME COGNOME
Presidente
PROPRIETA’
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 07/12/2023
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
Dott. NOME COGNOME
NOME. Consigliere
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3678/2020 R.G. proposto da: NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COMUNE MILETO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI CATANZARO n. 1189/2019 depositata il 06/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il Sostituto Procuratore generale in persona della dott.ssa NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto di tutti i motivi di ricorso;
udit o l’AVV_NOTAIO per il Comune di RAGIONE_SOCIALE che ha insistito per il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA
NOME e NOME COGNOME convenivano in giudizio il Comune di RAGIONE_SOCIALE per far accertare il proprio diritto di proprietà sul terreno sito in agro di RAGIONE_SOCIALE identificato al Catasto alla partita 4211, foglio 20, particelle 29, 30, 31 e 32 e 139, denominato “Orto Monsignore” o, in via subordinata, per sentir dichiarare in loro favore l’acquisto della proprietà dei suddetti beni per intervenuta usucapione.
Gli attori premettevano che erano pendenti con il medesimo Comune di RAGIONE_SOCIALE due giudi zi per conseguire l’indennità di esproprio e, a fondamento del proprio diritto di proprietà, producevano un atto pubblico di divisione del 27 marzo 1954 rogato dal AVV_NOTAIO, e la denuncia di successione del 15 marzo 1968 presentata dagli eredi di NOME COGNOME. I medesimi attori deducevano altresì che a seguito della rinuncia all’eredità della coerede NOME COGNOME e della morte della madre NOME COGNOME usufruttuaria del terreno, il bene in oggetto risultava di loro proprietà.
Si costituiva il Comune di RAGIONE_SOCIALE eccependo l’inammissibilità e l’improcedibilità della domanda della quale chiedeva il rigetto.
Il Tribunale di Vibo Valentia rigettava entrambe le domande formulate da parte attrice.
NOME COGNOME in proprio e in qualità di procuratrice speciale di NOME COGNOME proponeva appello avverso la suddetta sentenza.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resisteva al gravame chiedendone il rigetto.
La Corte d’Appello di Catanzaro rigettava l’appello. In particolare, la Corte territoriale evidenziava che gli attori dovevano fornire la prova rigorosa (c.d. probatio diabolica ) della proprietà del bene in contestazione sia che la loro domanda dovesse qualificarsi come rivendica che come azione di accertamento, non essendo in possesso del bene (Cass. Sez. 2. n. 9959 del 2016), onere che, nel caso di specie, non era stato assolto, mancando un atto idoneo a dimostrare il titolo di acquisto sulla base del quale i beni oggetto di causa sarebbero stati attribuiti in sede di divisione.
La Corte territoriale riteneva non provato neanche il possesso del bene utile ai fini dell’accoglimento della domanda di usucapione.
Il perito, dopo aver definito i terreni come incolti, aveva evidenziato di aver ricevuto da parte del Comune di RAGIONE_SOCIALE una documentazione del RAGIONE_SOCIALE in cui in base al d. lgs. n. 42 del 2004 l’area di “RAGIONE_SOCIALE Antica” che comprendeva il terreno oggetto di causa era da considerarsi bene culturale sottoposto a tutte le disposizioni di tutela”. Pertanto, lo stesso CTU sottolineava che, dopo il 22 gennaio del 2004, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo il terreno in esame non poteva più essere usucapito.
La Corte d’Appello rigettava anche il motivo relativo all’ultrapetizione da parte del giudice di primo grado che invece si era limitato a motivare in relazione alla domanda di usucapione e
rigettava l’ultimo motivo avente ad oggetto la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado.
NOME COGNOME in proprio e in qualità di procuratrice speciale di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.
Il Comune di RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ravvisava la manifesta infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.
10 . Il collegio all’esito dell’udienza camerale del 10 giugno 2021 ha rinviato la trattazione del ricorso alla pubblica udienza.
Entrambe le parti, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, hanno insistito nelle rispettive richieste
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
Il motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 948 e 2967 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La ricorrente evidenzia che l ‘azione esperita , espressamente qualificata quale mero accertamento, sorgeva a seguito di un giudizio di opposizione alla stima innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro (il cui atto introduttivo era integralmente trascritto alle pag. 17 dell’atto di citazione in primo grado), nell’ambito del quale nasceva la contestazione sulla effettiva titolarità degli immobili in
causa, interessati da una procedura di espropriazione portata avanti dal Comune RAGIONE_SOCIALE.
Secondo la ricorrente, la Corte di Cassazione si sarebbe già espressa in casi simili nel senso che in un giudizio di risarcimento dei danni derivati ad un immobile da un illecito comportamento del convenuto (occupazione illecita della P.A.), non è richiesta la prova rigorosa della proprietà, atteso che oggetto della pretesa azionata, come nella fattispecie, è, non già il diretto e rigoroso accertamento della proprietà del fondo con efficacia erga omnes , bensì l’individuazione del titolare del bene avente diritto al risarcimento.
In tali casi, si è detto, il convincimento del giudice in ordine alla legittimazione alla pretesa risarcitoria può formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale e presuntivo sufficiente ad escludere un’erronea destinazione del pagamento dovuto.
Solo in presenza di una domanda ‘petitoria’ in senso stretto, intesa ad ottenere, oltreché l’accertamento della proprietà di un dato bene, anche la restituzione, la riconsegna o qualunque azione idonea a mettere il proprietario nella condizione di utilizzare in modo pieno ed esclusivo il bene, la prova deve essere articolata con il massimo rigore (c.d. probatio diabolica ) (Ex multis: Cass. civ., sez. VI, Ord. 10.09.2018 n. 21940; Cass. civ., sez. II, Sent. 04.12.2014. n. 25643).
Al contrario, nella diversa ipotesi in cui il bene non debba essere recuperato (in tal caso poiché regolarmente passato nel possesso del Comune espropriante), la giurisprudenza maggioritaria ha da sempre ritenuto che l’onere della prova sia integrato mediante la semplice dimostrazione del titolo d’acquisto del bene, da parte dell’attore proprietario . Per tali motivi non può
condividersi la decisione della Corte Territoriale, che ha ritenuto di applicare il criterio probatorio più rigoroso alla fattispecie oggetto di giudizio.
I ricorrenti, difatti, nel periodo interessato dalla domanda di accertamento della titolarità dei beni, prima che venisse eseguito l’esproprio, avevano indiscutibilmente la disponibilità di fatto dell’immobile, tant’è che il possesso gli è stato sottratto unicamente tramite regolare procedura ablativa conclusasi nel 2001, iter che chiaramente riconosce la sussistenza del diritto altrui. Dunque, avrebbe errato la Corte a richiedere anche in presenza di un’azione di mero accertamento la prova rigo rosa dell’acquisto a titolo originario per la mancanza dell’attualità del possesso del bene.
1.2 La proposta di definizione si è fondata sulla conformità della sentenza impugnata alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale: l’azione di accertamento della proprietà, che esime colui il quale propone l’azione dall’onere della ” probatio diabolica ‘ e lo subordina solo a quello di allegare e provare il titolo del proprio acquisto, si caratterizza per il fatto che detta azione mira non già alla modifica di uno stato di fatto, bensì solo all’eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l’attore è già investito (Cass. 7777/05; v. anche 696/00).
Nella specie l’azione mira alla modifica dello stato di fatto perché il ricorrente non gode del possesso pacifico del bene oggetto della controversia.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso evidenziando che: Se può concordarsi con la ricorrente nella qualificazione del petitum come azione di mero accertamento della
proprietà e non certo come di revindica, poiché l’attrice non mira ad ottenere la restituzione dell’immobile, tuttavia va rilevato che la pronunzia è immune dagli errori di diritto contestati, poiché la Corte, dopo avere rilevato che, al momento dell’instaurazione del giudizio di primo grado, gli attori non erano nel possesso dei beni, oggetto di una procedura espropriativa conclusasi nel 2001, si è attenuta all’indirizzo giurisprudenziale costante in materia secondo cui: In tema di azioni a difesa della proprietà, tanto nell’azione di accertamento della proprietà, quanto in quella di rivendicazione, l’ampiezza e la rigorosità della prova circa la spettanza del diritto sono identiche, mentre la differenza tra le due figure va vista nel momento finale dell’azione, che in quella di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell’appartenenza del diritto, laddove nella rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa ( ex plurimis Sez. 2, Ord. n. 24050 del 2022).
Secondo l’ufficio di Procura n on assume alcun rilievo, al fine di sostenere la tesi opposta, la circostanza che l’azione sia stata proposta al fine di dimostrare la legittimazione dei ricorrenti all’azione di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione, avendo il Comune contestato, nell’ambito dei relativi giudizi, la proprietà del bene in capo ai ricorrenti. Infatti non è invocabile nel caso di specie la giurisprudenza citata dai ricorrenti, che riguarda la prova della legittimazione alla domanda di risarcimento del danno da occupazione usurpativa ovvero di opposizione alla stima della indennità di esproprio, secondo cui ‘Ai fini della individuazione del titolare del diritto al risarcimento del danno per la perdita della proprietà di un immobile (particolarmente a seguito di occupazione usurpativa), così come dell’avente diritto all’indennità di
espropriazione, l’interessato deve dimostrare in giudizio di essere proprietario del fondo, e a tal fine il giudice può formare il proprio convincimento circa la legittimazione di chi agisce sulla base di qualsiasi elemento, documentale o presuntivo, sufficiente ad escludere una erronea destinazione del pagamento; oggetto del giudizio non è, infatti, l’accertamento diretto di detta proprietà, dovendo il relativo diritto essere dimostrato al solo fine di individuare l’avente diritto al risarcimento (Cass. 18.5.2012, n. 7904): si verte in tema di tutela di posizioni creditorie, e non di rivendicazione o, comunque, di azioni di natura reale (Cass. 21.1.2011, n. 1488).’ ( Cfr Cass. civ. n° 15268/14, n° 30705/18, n° 145/20, n° 9065/23).
L’azione in questione ha , invece, come unico oggetto l’accertamento diretto della proprietà del bene, di cui i ricorrenti non avevano il possesso all’epoca dell’inizio del giudizio, con la conseguenza che non è ammissibile alcuna attenuazione dell’onere probatorio.
Il collegio condivide le conclusioni della proposta così come quelle del procuratore Generale.
Il ricorrente ritiene che nella specie possa ritenersi operante il c.d. principio dell’onere della prova attenuato perché al momento dell’esproprio era in possesso del bene e , tuttavia, in conformità con la giurisprudenza di legittimità deve affermarsi che nel caso di colui che agisce per far riconoscere il suo diritto di proprietà su un terreno del quale non è più in possesso, anche se la domanda è subordinata alla definizione di un altro giudizio relativo all’indennità di esproprio, la stessa è soggetta alla prova rigorosa di acquisto a
titolo originario della proprietà non potendosi applicare il principio della c.d. ‘attenuazione dell’onere probatorio’ .
D’altra parte , la giurisprudenza più recente di questa Corte ha sostanzialmente equiparato l’onere probatorio spettante a colui che agisce in rivendica rispetto a quello di colui che chiede l’accertamento del suo diritto di proprietà. In proposito deve richiamarsi il seguente principio di diritto, citato anche dal P.G. nelle sue conclusioni: «In tema di azioni a difesa della proprietà, tanto nell’azione di accertamento della proprietà, quanto in quella di rivendicazione, l’ampiezza e la rigorosità della prova circa la spettanza del diritto sono identiche, mentre la differenza tra le due figure va vista nel momento finale dell’azione, che in quella di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell’appartenenza del diritto, laddove nella rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa» (Sez. 2, Ord. n. 24050 del 03/08/2022, Rv. 665553 – 01).
Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
7 . Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della
parte contro ricorrente che liquida in euro 3500 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione