Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32893 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32893 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 19686/2019 r.g. proposto da:
REGIONE VENETO, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE.
-ricorrente –
contro
Fallimento società RAGIONE_SOCIALE
-intimato – avverso il decreto emesso dal Tribunale di Vicenza, depositato in data 22.5.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.La regione Veneto proponeva opposizione allo stato passivo del Fallimento società RAGIONE_SOCIALE chiedendo, per quanto in effetti ancora rileva, che fosse riconosciuto il privilegio ex art. 2752 cod. civ. al credito derivante dall’omesso versamento della tassa automobilistica; l’adito Tribunale di Vicenza rigettava l’opposizione ritenendo che la classificazione del credito come afferente a un tributo speciale della finanza locale non era autorizzata dalla norma citata, nemmeno in forza di una possibile interpretazione estensiva, non consentita dal carattere tassativo dei privilegi.
Il decreto, pubblicato il 22.5.2019, è stato impugnato da REGIONE VENETO con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Il Fallimento società RAGIONE_SOCIALE, intimato, non ha svolto difese.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l’ente ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2752, ultimo comma, dell’art. 12 disposizioni preliminari e dell’art. 3 Cost. , sul rilievo che il decreto impugnato, in violazione dell’ultimo comma dell’art. 2752 cod. civ., aveva negato la natura privilegiata del credito regionale da omesso versamento di tasse automobilistiche, escludendo in tal modo una interpretazione estensiva della citata disposizione invece consentita.
Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 2752, ultimo comma c.c., dell’art. 2745 c.c., degli artt. 3, 24 e 119 Cost, sul rilievo che il decreto impugnato avrebbe fornito una interpretazione non conforme alla causa del credito e, pertanto, del privilegio di cui all’ultimo comma dell’art . 2752 cod. civ., con conseguente errata applicazione di tale disposizione, nonché dell’art. 2745 cod. civ.
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sempre per violazione e falsa applicazione di norme di legge, questa volta in relazione all’art. 13 d.l. n. 20/2011 e all’art. 2 d.lgs. n. 267/2000 e agli artt. 5, 114 e 119 Cost., sul rilievo che con il decreto impugnato l’esclusione del credito regionale si fonderebbe sull’interpretazione nominalistica della definizione di ente locale, negando la natura dinamica del rinvio alla ‘legge di finanza locale’, di cui all’art. 2752 cod. civ.
Da ultimo l’ente ricorrente chiede che sia sollevata ‘questione di leg ittimità costituzionale dell’ultimo comma dell’art. 2752 cod. civ. per violazione degli artt. 3, 5, 24, 114 e 119 Cost. e del principio di parificazione tra Stato e Regioni in materiale tributaria’, rilevando che la negazione del privilegio di cui all’art. 2752, ultimo comma c.c., conseguente alla interpretazione restrittiva adottata dal Tribunale di Vicenza, avrebbe discriminato le Regioni rispetto a Province e Comuni.
I primi tre motivi -che possono essere esaminati congiuntamente -sono fondati ed il loro accoglimento determina anche l’assorbimento della questione di legittimità costituzionale agitata nell’ultimo .
5.1 Si discute del privilegio di cui all’art. 2752, terzo comma, cod. civ. in relazione al credito derivante dall’omesso versamento della tassa automobilistica.
Orbene, tale norma estende il privilegio generale sui mobili, subordinatamente a quello dello Stato, ai crediti per imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale nonché dalle norme relative all’imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.
Ciò detto, va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Vicenza, è da tempo pacifico che le norme sui privilegi – e in particolare quella in esame – sono suscettibili di interpretazione estensiva; tanto questa Corte ha affermato poiché il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l’adempimento dei loro compiti istituzionali, sicché l’espressione “legge per la finanza locale”, contenuta nell’art. 2752 cod. civ.,
non va riferita a una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì all’atto astrattamente generatore dell’imposizione (così espressamente, Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 24836 del 04/10/2019). Ne consegue che il privilegio in questione assiste – si è detto, per esempio – il credito per la tassa automobilistica provinciale, istituita dall’art. 4 della legge prov. Trento n. 10 del 1998, avente natura tributaria e afferente a risorse essenziali di un ente locale a previsione costituzionale (v. Cass. n. 13301-12; Cass. n. 3134-16, Cass. n. 21007-17). A tale principio è conformata la legge di interpretazione autentica della norma citata: ai sensi dell’art. 13, tredicesimo comma, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv., con modif., in l. 22 dicembre 2011, n. 214, il riferimento alla “legge per la finanza locale” si intende invero effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali.
Ebbene, l’estensione interpretativa del principio non può che valere anche per la comune tassa automobilistica regionale.
Va dunque anche in questa sede riaffermato il principio, più volte ripetuto nella giurisprudenza di questa Corte (v.: Ord. n. 24836 del 04/10/2019, cit. supra ; Sez. 6 -1, Ordinanza n. 24071 del 07/09/2021; Cass., Sez. 1, ord. n. 617/2022), secondo cui ‘ In sede di ammissione allo stato passivo fallimentare, deve riconoscersi alla Regione il privilegio in relazione al credito tributario vantato per la tassa automobilistica, perché il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l’adempimento dei loro compiti istituzionali, previsti dalla Costituzione, sicché l’espressione “legge per la finanza locale”, contenuta nell’art. 2752, comma 4, c.c., non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì a tutte le disposizioni che disciplinano i tributi degli enti locali, con interpretazione estensiva da applicarsi anche ai tributi regionali e confermata dall’art. 13, comma 13, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, in riferimento ai tributi comunali e provinciali ‘.
Ne consegue che il provvedimento del tribunale va cassato e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere la causa nel merito riconoscendo il privilegio invocato dall’ente locale; le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, riconosce al credito della regione Veneto di cui in motivazione il privilegio previsto dall’art. 2752, ultimo comma, cod. civ.; condanna il Fallimento alle spese processuali, che liquida, per il giudizio di merito, in EUR 4.000 per compensi e, per il giudizio di cassazione, in EUR 7.200, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre in ogni caso agli accessori e al rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.
Così deciso in Roma, il 29.11.2024