Privilegio Studio Associato: La Cassazione Approfondisce i Criteri
Il riconoscimento del privilegio studio associato sui crediti per prestazioni professionali rappresenta da tempo un tema dibattuto nelle aule di giustizia, specialmente nell’ambito delle procedure fallimentari. Una recente ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione, la n. 7602/2024, riaccende i riflettori su questa tematica, evidenziando la necessità di fare chiarezza su un aspetto specifico della questione.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine dal ricorso di uno studio di dottori commercialisti associati avverso un decreto del Tribunale di Alessandria. Lo studio aveva richiesto l’ammissione al passivo di un fallimento per un credito di oltre 189.000 euro, chiedendo che fosse riconosciuto il privilegio previsto dall’art. 2751-bis, n. 2 del Codice Civile, che tutela le retribuzioni dei professionisti.
Il Tribunale, tuttavia, aveva ammesso il credito solo in via chirografaria, ovvero come credito non privilegiato, negando la richiesta di priorità nel pagamento. La motivazione di tale diniego risiedeva nella natura associata del creditore, ritenuta incompatibile con il carattere personale della prestazione professionale a cui il privilegio è legato.
La Questione del Privilegio Studio Associato e l’Orientamento Consolidato
La Corte di Cassazione, nel suo provvedimento, richiama il proprio orientamento consolidato. Secondo la giurisprudenza, la domanda di insinuazione al passivo presentata da uno studio associato fa presumere l’assenza del carattere personale della prestazione, elemento indispensabile per il riconoscimento del privilegio. Questo perché il rapporto si instaura con l’associazione nel suo complesso e non con il singolo professionista.
Tuttavia, la stessa Corte ammette un’importante eccezione. Il privilegio studio associato può essere concesso se l’istante riesce a dimostrare due condizioni fondamentali:
1. La prestazione alla base del credito è stata svolta personalmente, in via esclusiva o prevalente, da un determinato professionista.
2. Il credito, sebbene formalmente richiesto dall’associazione, è “di pertinenza” dello stesso professionista. Ciò può avvenire, ad esempio, in virtù di un accordo interno che preveda la cessione del credito dal singolo all’associazione.
La Decisione della Cassazione: Un Rinvio per Fare Chiarezza
Il punto focale dell’ordinanza n. 7602/2024 non è la decisione finale sul caso, ma la riflessione su uno dei requisiti dell’eccezione. La Corte ritiene che l’affermazione ricorrente secondo cui il credito debba essere “di pertinenza dello stesso professionista” sia una formula consolidata (tralatizia affermazione) che necessita di un’analisi più approfondita per definirne il senso esatto e la portata.
Di conseguenza, la Cassazione non si pronuncia sul merito del ricorso ma, con un’ordinanza interlocutoria, rimette la causa alla pubblica udienza della prima sezione civile. Questa scelta indica la volontà della Corte di affrontare la questione in modo più ampio e di fornire un’interpretazione chiara e definitiva, che possa fungere da guida per i casi futuri.
Le Motivazioni dell’Ordinanza
La motivazione principale del rinvio risiede nella consapevolezza del Collegio che la questione giuridica sottesa merita un dibattito più esteso. Definire con precisione cosa significhi “pertinenza del credito” è fondamentale per garantire l’uniformità e la certezza del diritto. La Corte vuole superare una formula ripetuta per dare contenuto concreto a un principio, stabilendo criteri oggettivi per valutare quando un credito, pur fatturato da un’entità collettiva, conservi quel legame personale con il professionista che giustifica la tutela privilegiata.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza interlocutoria n. 7602/2024 è un segnale importante per tutti i professionisti che operano in forma associata. La futura decisione della Corte di Cassazione a seguito della pubblica udienza avrà un impatto significativo, poiché definirà in modo più stringente le condizioni per ottenere il riconoscimento del privilegio studio associato. Potrebbe influenzare non solo le strategie processuali in ambito fallimentare, ma anche la struttura degli accordi interni agli studi professionali, che dovranno essere redatti in modo da poter dimostrare, in caso di necessità, il legame diretto tra la prestazione, il credito e il singolo professionista che l’ha eseguita.
Uno studio associato ha diritto al privilegio sui crediti professionali in un fallimento?
In linea di principio, no. La giurisprudenza consolidata presume che la richiesta proveniente da un’entità associata escluda la natura personale della prestazione, presupposto per il privilegio. La pretesa creditoria, infatti, è formalmente dell’associazione e non del singolo professionista.
Esistono delle eccezioni a questa regola generale?
Sì. Il privilegio può essere riconosciuto se lo studio associato dimostra che la prestazione è stata svolta personalmente e in modo prevalente da un singolo professionista e che il relativo credito è di “pertinenza” di quello stesso professionista, anche se richiesto formalmente dall’associazione.
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione in questo specifico caso?
La Corte non ha emesso una decisione finale. Con un’ordinanza interlocutoria, ha rinviato la causa a una pubblica udienza per approfondire e definire con maggiore precisione il significato del requisito della “pertinenza del credito” al singolo professionista, ritenendo la questione meritevole di un’analisi più approfondita prima di decidere sul ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7602 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7602 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 28060/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di ALESSANDRIA n. 769/2021 depositato il 07/10/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
-lo RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, avverso il decreto, indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Alessandria ha respinto la sua opposizione ex art. 98 l.fall. contro l ‘ammissione del credito di euro 189.025,40 allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE solo in via chirografaria, con esclusione del privilegio invocato ex art. 2751-bis n. 2 c.c.;
-il RAGIONE_SOCIALE intimato ha resistito con controricorso, illustrato da memoria;
Considerato che:
-risponde a consolidato orientamento di questa Corte che «la domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., salvo che l’istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall’associazione professionale» (Cass. 20746/2023, 14829/2022, 10977/2021, 9927/2018, 14321/2019, 5656/2019, 5248/2019, 9927/2018, 6285/2016), in forza, ad esempio, «di un accordo tra gli associati che preveda la cessione all’associazione del credito al compenso per la prestazione professionale» (Cass. 7898/2020; cfr. Cass. 11502/2012, 18455/2011, 448/2015, per cui sarebbe questa la «sola ipotesi in cui anche lo studio associato sarà legittimato a far valere il diritto al privilegio»).
-il Collegio ritiene che sulla questione circa il senso da dare alla tralatizia affermazione per cui il credito debba (anche) essere «di pertinenza dello stesso professionista» ricorrano gli estremi per la trattazione in pubblica udienza;
P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza della prima sezione civile e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23/01/2024.