Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28355 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28355 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 26/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 657 – 2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f. P_IVA -in persona del l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, responsabile dell’Area Affari legali e societari in virtù di procura per AVV_NOTAIO del 17.4.2019, elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
CURATORE del fallimento della RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO .
CONTRORICORRENTE
avverso il decreto del Tribunale di Bologna n. 3840/2019,
udita la relazione nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025 del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO,
RILEVATO CHE
C on ricorso ritualmente depositato la ‘ RAGIONE_SOCIALE autorizzata al rilascio di garanzie per il rischio di mancato rimborso dei finanziamenti a supporto del processo di internazionalizzazione delle RAGIONE_SOCIALE italiane -domandava l’ammissione al passivo del fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE (già ‘ RAGIONE_SOCIALE) , dichiarato dal Tribunale di Bologna con sentenza del 16 marzo 2018.
Esponeva che la ‘ Banca Popolare dell’Emilia Romagna ‘ aveva in data 29.7.2009 accordato alla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ un mutuo dell’importo di euro 2.000.000,00 assistito da RAGIONE_SOCIALE prestata da essa ricorrente per la quota del 73,5% dell’importo finanziato (cfr. ricorso, pag. 4) .
Esponeva che la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ si era resa inadempiente nel pagamento delle rate scadute e la ‘ RAGIONE_SOCIALE.P.E.RRAGIONE_SOCIALE ‘ con missiva in data 20.7.2015 le aveva richiesto l’incameramento del la RAGIONE_SOCIALE prestata (cfr. ricorso, pag. 4) .
Chiedeva quindi l’ammissione al passivo in via privilegiata ex art. 9, 5° co., del d.lgs. n. 123/1998.
Il giudice delegato ammetteva l’istante al passivo per l’importo di euro 592.574,48 in chirografo.
Esplicitava che non era stata ‘documentata l’emissione e la relativa comunicazione del provvedimento di revoca del beneficio alla società RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. controricorso, pag. 3).
La ‘ RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione allo stato passivo.
Chiedeva l’ammissione con il privilegio già invocato per l’importo di euro 598.636,97, oltre interessi al tasso legale speciale dal dì dell’erogazione dell’indennizzo alla data di deposito del piano di riparto (cfr. ricorso, pag. 6).
Resisteva il curatore del fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE
Con decreto n. 3840/2019 il Tribunale di Bologna rigettava l’opposizione e compensava le spese di lite.
Premetteva il tribunale che presupposto per il riconoscimento del privilegio di cui al 5° co. dell’art. 9 del d.lgs. n. 123/1998 era ‘l’emanazione da parte dell’ente di un atto amministrativo di revoca, contenente la valutazione e la ricognizione dei presupposti che legittimano l’iniziativa’ (così decreto impugnato, pag. 4) .
Indi evidenziava che nel caso di specie la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ non aveva fatto luogo all’adozione di alcun provvedimento di revoca.
Evidenziava dapprima che la comunicazione datata 9.11.2015 costituiva una mera informativa, con la quale l’opponente aveva reso edotta la società poi fallita della mancata ricezione della documentazione richiesta nonché dell’avvio del procedimento di revoca (cfr. decreto impugnato, pag. 5) .
Evidenziava poi che non risultava che la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ avesse dato impulso al procedimento di revoca e l’avesse definito con la pronuncia del relativo provvedimento (cfr. decreto impugnato, pag. 5) .
Evidenziava, per altro verso, che era da ribadire il quantum -euro 592.574,48 per il quale il g.d. aveva fatto luogo all’ammissione al passivo, ‘in mancanza di specifiche deduzioni in ordine alla lieve divergenza tra detto importo e la somma indicata dall’opponente’ (così decreto impugnato, pag. 5) .
Avverso tale decreto ha proposto ricorso la ‘ RAGIONE_SOCIALE; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
Il curatore del fallimento d ella ‘RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 7 e 9 d.lgs. n. 123/1998; l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
Deduce che ha errato il tribunale a disconoscere l’invocato privilegio.
Deduce che ha fatto luogo alla revoca quanto meno tacita del proprio intervento alla stregua della condotta posta in essere a seguito dell’inadempimento della mutuataria -beneficiaria poi fallita (cfr. ricorso, pag. 7) .
Deduce del resto che l’art. 9 del d.lgs. n. 123/1998 non prescrive una specifica forma per la revoca dell’intervento, sicché il pagamento eseguito in favore dell a ‘RAGIONE_SOCIALE ‘ ne fornisce puntuale riscontro, siccome ne costituisce diretta conseguenza (cfr. ricorso, pag. 8) .
Deduce d’altro canto in ordine all’assunto del tribunale secondo cui non risultava che le violazioni ipotizzate fossero state valutate dall’organo competente -che la revoca dell’intervento può essere disposta anche nell’ipotesi in cui la beneficiaria si sia resa inadempiente nei confronti del creditore garantito (cfr. ricorso, pag. 10) ovvero non abbia provveduto al rimborso di alcune delle rate del mutuo garantito (cfr. ricorso, pag. 13) .
Deduce infine che la ‘COGNOME‘ non ha dimostrato di aver ottemperato alla richiesta di inoltro dei giustificativi di spesa, il che costituisce ulteriore valido motivo di revoca (cfr. ricorso, pag. 14) .
Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Sovviene l’elaborazione di questa Corte a tenor della qual e il privilegio previsto dall ‘ art. 9, 5° co., del d.lgs. n. 123 del 1998, per i crediti dello Stato per la restituzione dei ‘ finanziamenti ‘ erogati, trova applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di RAGIONE_SOCIALE (stante la finalità pubblicistica che connota il d.lgs. n. 123 del 1998 e il carattere
unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate) e si estende al credito del gestore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore, il quale, peraltro, non originando da un ‘ erogazione diretta da parte dell ‘ Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento dell ‘ istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge per effetto del solo pagamento, non occorrendo un provvedimento di revoca della concessione del finanziamento (cfr. Cass. (ord.) 10.4.2024, n. 9657; Cass. (ord.) 24.8.2025, n. 23805, secondo cui, in tema di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, i crediti per la restituzione dei finanziamenti erogati sono assistiti dal privilegio previsto dall ‘ art. 9, 5° co., del d.lgs. n. 123 del 1998, anche durante l ‘ esecuzione del rapporto e a prescindere dalla revoca dell’intervent o; Cass. (ord.) 22.10.2024, n. 27360. Si veda anche Cass. (ord.) 9.3.2020, n. 6508, secondo cui, in tema di ripartizione dell ‘ attivo fallimentare, il privilegio previsto dall ‘ art. 9, 5° co., del d.lgs. n. 123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle RAGIONE_SOCIALE, assiste anche il credito del gestore del RAGIONE_SOCIALE che abbia subito l ‘ escussione della RAGIONE_SOCIALE da parte dell ‘ istituto di credito finanziatore a seguito dell ‘ inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, dovendosi interpretare estensivamente (secondo l ‘ insegnamento di Sez. U, n. 11930/2010) la norma anzidetta in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa, che non viene meno neppure in ipotesi di revoca del finanziamento; Cass. (ord.) 20.4.2018, n. 9926, secondo cui, in tema di ordine di ripartizione dell ‘ attivo fallimentare, l ‘ art. 9, 5° co., del d.lgs. 31.3.1998, n. 123, in materia razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle RAGIONE_SOCIALE, nel prevedere la revoca del beneficio e disporre il
privilegio in favore del credito alle restituzioni, si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell ‘ erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione) .
La riferita elaborazione appieno si attaglia al caso di specie -pur al di là della revoca tacita che la ricorrente reputa sia da scorgere nella sua condotta -siccome il pagamento delle somme richieste dalla ‘B .P.E.R. ‘ , oramai coperto da giudicato ‘endofallimentare’, è fuor di discussione (cfr. Cass. (ord.) 22.10.2024, n. 27282) .
La riferita elaborazione, inoltre, esplica valenza assorbente.
Più esattamente, rende vano pur l’ulteriore rilievo motivazionale del tribunale secondo cui non si aveva riscontro che le violazioni ipotizzate nella comunicazione del 9.11.2015 si fossero concretizzate e fossero state ‘valutate dall’ente a ciò preposto’ (così decreto impugnato, pag. 5) .
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
Pr emette che il tribunale ha respinto l’opposizione e ha reiterato l’ammissione per il minor ammontare di euro 592.574,58 anziché per il maggior ammontare, all’uopo richiest o, di euro 598.636,97.
Indi deduce che il tribunale non ha considerato che aveva corrisposto alla ‘B .P.E.R. ‘ ‘il complessivo importo di € 720.877,91 (come da relativa contabile di bonifico (…)), d ivenendo di conseguenza creditrice di RAGIONE_SOCIALE per la complessiva somma di € 723.437,27′ (così ricorso, pagg. 14 -15) .
Deduce dunque che ha domandato l’ammissione al passivo per la somma di euro 723.437,27, ‘oltre interessi al tasso legale speciale (…) maturati e maturandi a far data dalla materiale erogazione dell’indennizzo (06/07/2016)
fino alla data di deposito del relativo piano di riparto’ (così ricorso, pag. 15) , al netto della somma di euro 124.800,30 recuperata antecedentemente alla declaratoria di fallimento in virtù del piano ex art. 67 l.fall. predisposto dalla società poi fallita (così ricorso, pag. 15) .
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Propriamente il secondo mezzo difetta di specificità.
Vero è che le conclusioni dell’istanza di ammissione al passivo, quali riprodotte a pagina 2 del ricorso per cassazione, danno conto della ‘lievitazione’ dell’importo di euro 720.877,91 sino all’ammontare di euro 723.437,27 in dipendenza della richiesta di ammissione altresì della somma di euro 2.559,36 a titolo -in verità, non meglio qualificato -di ‘remunerazione’ .
E però la somma di euro 2.559,36 non vale a ‘coprire’ integralmente la differenza di euro 6.062,49, ossia la differenza intercorrente tra l’importo preteso e l’importo ammesso.
Permane perciò impregiudicato, a fronte, appunto, del difetto di specificità della censura, il rilievo motivazionale svolto al riguardo dal tribunale (‘in mancanza di specifiche deduzioni in ordine alla lieve divergenza tra detto importo e la somma indicata dall’opponente’: così decreto impugnato, pag. 5) .
In accoglimento del primo motivo di ricorso il decreto n. 3840/2019 del Tribunale di Bologna va cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto a cui ci si dovrà uniformare in sede di rinvio, può farsi luogo per relationem , nei medesimi termini espressi da ll’elaborazione di questa Corte in precedenza menzionata.
In dipendenza del (parziale) buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie il primo motivo di ricorso, cassa in relazione al medesimo motivo il decreto n. 3840/2019 del Tribunale di Bologna e rinvia allo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2025.
Il presidente NOME COGNOME