Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6573 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6573 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 499-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COMOGLIO per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO N. 13427/2017 del TRIBUNALE DI ASTI depositato il 7/12/2017;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 25/2/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. La RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE, dichiarato con sentenza del 18/5/2015, chiedendo di esservi ammessa per la somma di €. 193.399,16,
oltre interessi, con il riconoscimento del privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998.
1.2. La società istante ha, in sostanza, dedotto che il finanziamento bancario erogato alla società poi fallita, in quanto assistito dalla propria garanzia, integrava una forma di sostegno pubblico rientrante nell ‘ ambito di applicazione del d.lgs. n. 123/1998 e che il credito restitutorio derivante dall ‘ intervenuta escussione di tale garanzia, era, dunque, munito, contrariamente a quanto statuito dal giudice delegato, del privilegio previsto dall ‘ art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 cit., indipendentemente dal momento della revoca del beneficio concesso.
1.3. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l ‘ opposizione.
1.4. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto: -innanzitutto, che la norma prevista dall’ art. 9, comma 5, cit. fa esclusivo riferimento ai crediti restitutori conseguenti ai finanziamenti erogati, laddove, nel caso in esame, la Sace non ha concesso un finanziamento ma una ‘ garanzia ‘ ; – in secondo luogo, che il riconoscimento del privilegio presuppone la revoca del beneficio per mancanza dei requisiti previsti per la sua concessione, come il trasferimento dei beni acquistati a mezzo dell ‘ intervento pubblico nei cinque anni successivi alla concessione o per fatti addebitati all ‘ impresa beneficiaria e non trova, pertanto, applicazione nel caso di inadempimento dell’obbligo di restituzione delle somme finanziate , che rimane assoggettato alla ordinaria normativa di carattere privatistico; nel caso in esame, peraltro, la Sace, pur invocando la sussistenza di un’ipotesi di revoca, ha, in realtà, agito a titolo di surrogazione nei diritti della banca finanziatrice per il recupero della somma escussa in forza del garanzia, né ha comunque
dimostrato la sussistenza di una delle ipotesi di revoca della garanzia previste dall’art. 9, commi 1 e 3.
1.5. RAGIONE_SOCIALE con ricorso notificato il 28/12/2017, ha domandato, per tre motivi, la cassazione del decreto.
1.6. Il Fallimento ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1 e 7, comma 1, del d.lgs. n. 123/1998, in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha escluso che il credito vantato dall’opponente potesse beneficiare della richiesta collocazione privilegiata sul rilievo che il privilegio invocato dalla stessa è riconosciuto dalla legge a garanzia del diritto alla restituzione di finanziamenti, senza, tuttavia, considerare che il d.lgs. n. 123 cit. trova applicazione anche alla concessione di garanzie.
3.2. Con il terzo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1, 7, comma 1, e 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998, in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha escluso che il credito vantato dall ‘ opponente potesse beneficiare della richiesta collocazione privilegiata sul rilievo che l ‘ opponente non aveva fornito alcuna prova dei fatti avevano determinato la revoca del beneficio, senza, tuttavia, considerare che: – la revoca era stata disposta per il fatto, rimasto incontestato, che la società poi fallita non aveva fornito la prova dell ‘ effettivo utilizza del mutuo ricevuto; – l ‘ opponente, dopo l’escussione della garanzia, ha provveduto a pagare alla banca l ‘ importo delle rate scadute e, in conseguenza di tale pagamento, oltre a surrogarsi nei diritti della banca nei confronti della società poi fallita, ha maturato un autonomo
diritto nei confronti di quest’ultima alla restituzione di quanto versato, che è il credito azionato in sede di ammissione al passivo e riconosciuto dalla legge come privilegiato.
3.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati, con assorbimento del secondo.
3.4. Questa Corte ha, infatti, già avuto modo di affermare che: l’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998, lì dove prevede la revoca del beneficio e disporre il privilegio in favore del credito alle restituzioni, si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell’erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione, ivi compresa la risoluzione negoziale del rapporto (Cass. n. 27303 del 2022); – il privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998, per i crediti dello Stato per la restituzione dei ‘ finanziamenti ‘ erogati trova, peraltro, applicazione per tutti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, comunque denominati ed a prescindere dal riferimento, nell’atto di finanziamento, alla specifica legge statale che tale privilegio prevede, non essendo, peraltro, necessaria, per la sua operatività, la sussistenza di un formale provvedimento di revoca cd. amministrativa, trattandosi di garanzia che accede al credito in ragione della finalità pubblica di sostegno a esso sottesa (Cass. n. 27360 del 2024); – il privilegio previsto, dall’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998, per i crediti dello Stato per la restituzione dei ‘ finanziamenti ‘ erogati, trova, dunque, applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, stante la finalità pubblicistica che connota il d.lgs. n. 123 cit. e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate, e si estende al credito del gestore del Fondo di garanzia che, a seguito di escussione,
soddisfa il finanziatore, il quale, peraltro, non originando da un’erogazione diretta da parte dell’Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento dell’istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge per effetto del solo pagamento, non occorrendo un provvedimento di revoca della concessione del finanziamento (Cass. n. 9657 del 2024); -in tema di finanziamenti pubblici alle imprese, la revoca del beneficio, del resto, è meramente ricognitiva del venir meno di un presupposto di fruizione del beneficio previsto puntualmente dalla legge e non ha, quindi, valenza costitutiva del credito recuperatorio della somma finanziata, che nasce privilegiato, in capo all’Amministrazione, ex lege e fin dal momento dell’erogazione, per cui è irrilevante che l’insorgenza dei presupposti per la revoca del finanziamento sia accertata anteriormente o posteriormente rispetto al fallimento che la determina (Cass. n. 13152 del 2023); – la revoca del sostegno pubblico accordato, anche sotto forma di ‘ concessione di garanzia ‘, per lo sviluppo delle attività produttive, deliberata ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 123/1998, è, pertanto, opponibile alla massa dei creditori, pur se intervenuta dopo che il beneficiario abbia proposto domanda di concordato preventivo e lo stesso sia stato omologato (ovvero, come nel caso in esame, sia stato assoggettato a fallimento) perché il provvedimento di revoca si limita ad accertare il venire meno di un presupposto già previsto in modo puntuale dalla legge, senza che possegga alcuna valenza costitutiva, sorgendo il credito come privilegiato ex lege dal momento in cui viene concesso ed erogato il beneficio e dovendosi, di conseguenza, intendere la revoca del contributo solo come condizione affinché si possa agire per il recupero del credito (Cass. n. 8882 del 2020); – in tema di finanziamenti
pubblici alle imprese coperti da garanzia RAGIONE_SOCIALE, la revoca del beneficio, per il venir meno dei requisiti cui ne è subordinato il riconoscimento, comporta l’insorgenza di un’autonoma obbligazione ex lege della beneficiaria verso il garante, la quale che, trovando la propria autonoma fonte nel sopravvenuto difetto della causa giustificatrice del beneficio, postula l’inapplicabilità delle norme sulla fideiussione ordinaria, degli istituti della surroga e del regresso nonché della disciplina di cui agli artt. 61 e 62 l.fall., sicché, in caso di fallimento della beneficiaria, RAGIONE_SOCIALE è legittimata ad insinuare il proprio credito al passivo, quand’anche consti un pagamento non interamente satisfattorio a vantaggio dell’istituto di credito in origine garantito, il quale abbia, a sua volta, chiesto ed ottenuto l’ammissione al passivo (Cass. n. 1453 del 2022); – in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, è, infine, irrilevante l’inquadramento in termini di regresso ovvero di surroga della pretesa fatta valere dalla Sace s.p.a. contro l’impresa garantita, nell’ambito della procedura concorsuale, a seguito della revoca dell’agevolazione conc essa in forma di garanzia (Cass. n. 11122 del 2020).
3.5. Il tribunale, lì dove ha escluso che il credito vantato dalla società opponente potesse beneficiare della richiesta collocazione privilegiata, non si è attenuto ai principi esposti.
3.6. Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto: e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Asti che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo, e, per l’effetto, cassa il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Asti che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima