Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5691 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5691 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 23902 – 2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALEc.f. 02898110586 -in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla INDIRIZZO domicilia per legge.
RICORRENTE
contro
CURATORE del fallimento della RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE , in persona del dottor NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato NOME COGNOME lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso il decreto del Tribunale di Treviso n. 4957/2017, udita la relazione nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025 del consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
C on ricorso ritualmente depositato la ‘RAGIONE_SOCIALE autorizzata ex lege al rilascio di garanzie per il rischio di mancato rimborso dei finanziamenti a supporto del processo di internazionalizzazione delle imprese italiane -domandava l’ammissione al passivo del fallimento della RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE , dichiarato dal Tribunale di Treviso con sentenza dei 7/8.6.2016.
Esponeva che ‘Cariparma/Banca Popolare Friuladria’ aveva in data 31.7.2014 accordato alla ‘RAGIONE_SOCIALE s.p.a. un mutuo dell’importo di euro 500.000,00 assistito da garanzia prestata da essa ricorrente per la quota del 52,5% in linea capitale.
Esponeva che la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ si era resa inadempiente e la ‘Cariparma/Banca Popolare Friuladria’ con missiva in data 1.3.2016 aveva comunicato alla mutuataria la decadenza dal beneficio del termine.
Esponeva che l’istituto di credito con missiva in data 12.4.2016, ad escussione della garanzia, le aveva richiesto il pagamento della somma di euro 172.081,79. Chiedeva quindi – dato atto che aveva provveduto alla revoca del contributo erogato sotto forma di garanzia ed al pagamento richiestole dall’istituto bancario art. 9, 5° co., del d.lgs. n.
-l’ammissione al passivo in via privilegiata ex 123/1998.
Il giudice delegato ammetteva l’istante al passivo per l’ importo di euro 169.757,86 in chirografo, denegando gli interessi e l’invocato privilegio.
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione allo stato passivo.
Resisteva il curatore del fallimento della RAGIONE_SOCIALE
Disconosceva ‘la natura privilegiata del credito sia perché esso non deriva dalla mancata restituzione di ai sensi dell ‘ art. 9, comma 5, del d.lgs. 123/98, sia perché SACE avrebbe revocato il beneficio esclusivamente in ragione del mero inadempimento civilistico al l’ obbligazione di
rimborso delle rate del mutuo, anziché per uno dei motivi tassativamente previsti dalla legge ‘ (così decreto impugnato, pag. 2) .
Con decreto n. 4957/2017 il Tribunale di Treviso rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese di lite .
Evidenziava il tribunale che, alla stregua del l’in terpretazione letterale e sistematica dell’art. 9, 5° co. – «per le restituzioni di cui al comma 4, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’art. 2751bis c.c. e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi» – del d.lgs. n. 123/1999, l’ambito del privilegio era senz’altro da circoscrivere ‘alle restituzioni c onseguenti alle sole erogazioni dirette di denaro da parte di SACE’ (così decreto impugnato, pag. 3) .
Evidenziava invero che la distinzione tra ‘ finanziamenti ‘ e ‘ garanzie ‘ emergeva nitida dalla previsione del 1° co. dell’art. 7 del d.lgs. cit. e ‘il significato letterale dell’espressione «finanziamenti» non è suscettibile di essere esteso fino a ricomprendere le garanzie (…)’ (così decreto impugnato, pag. 4) .
Evidenziava infine che nulla era dovuto all’opponente a titolo di interessi, in considerazione della natura chirografaria del credito ed in considerazione del dì del pagamento, eseguito dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento (cfr. decreto impugnato, pag. 4).
Avverso tale decreto ha proposto ricorso la ‘ RAGIONE_SOCIALE ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
Il curatore del fallimento RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
Il controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1 e 7 d.lgs. n. 123/1998.
Deduce che ha errato il tribunale a circoscrivere il privilegio al credito per le ‘erogazioni dirette di denaro’.
Deduce che pur il rilascio di garanzie costituisce una forma di sostegno pubblico alle imprese nazionali e quindi non sussistono valide ragioni per sottrarle all’ambito di operatività del titolo di prelazione (cfr. ricorso, pag. 8) .
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 9, 5° co., d.lgs. n. 123/1998 e degli artt. 1, 2° co., punto f), punto 6), e 106, 3° co., d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B) .
Deduce che ha errato il tribunale a negare il privilegio, siccome il contributo non è stato concesso nella forma del ‘finanziamento per cassa’.
Deduce che il rilascio di ‘ garanzie e impegni di firma’ costituisce senz’altro attività di finanziamento sia ai sensi del T.U.B. sia ai sensi dell’art. 2 del decreto n. 53/2015 del M.E.F., emanato in a ttuazione dell’art. 106, 3° co., del T.U.B. (cfr. ricorso, pag. 13) .
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 delle preleggi .
Deduce che il riferimento operato dal Tribunale di Treviso all’art. 14 delle preleggi è del tutto inconferente (cfr. ricorso, pag. 16) .
I motivi di ricorso sono evidentemente connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; in ogni caso, i medesimi mezzi di impugnazione sono fondati e meritevoli di accoglimento.
È sufficiente il rinvio all’elaborazione di questa Corte (di cui il curatore controricorrente è ben consapevole: cfr. memoria del controricorrente, pag. 8) .
Propriamente, a ll’insegnamento secondo cui il privilegio previsto, dall’art. 9, 5° co., del d.lgs. n. 123 del 1998, per i crediti dello Stato per la restituzione dei ‘finanziamenti’ erogati, trova applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, stante la finalità pubblicistica che connota il d.lgs. n. 123 del 1998 e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate, e si estende al credito del gestore del Fondo di garanzia che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore (cfr. Cass. (ord.) 10.4.2024, n. 9657. Cfr. altresì Cass. (ord.) 22.10.2024, n. 27360; Cass. (ord.) 17.12.2020, n. 28892; Cass. (ord.) 9.3.2020, n. 6508, secondo cui, in tema di ripartizione dell ‘ attivo fallimentare, il privilegio previsto dall ‘ art. 9, 5° co., del d.lgs. n. 123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l ‘ escussione della garanzia da parte dell ‘ istituto di credito finanziatore a seguito dell ‘ inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, dovendosi interpretare estensivamente (secondo l ‘ insegnamento di Sez. U., n. 11930/2010) la norma anzidetta in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa, che non viene meno neppure in ipotesi di revoca del finanziamento) .
12. In accoglimento dei motivi di ricorso il decreto n. 4957/2017 del Tribunale di Treviso va cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto a cui ci si dovrà uniformare in sede di rinvio, può farsi luogo per relationem , nei medesimi termini espressi dagli insegnamenti di questa Corte in precedenza menzionati.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie i motivi di ricorso, cassa in relazione ai medesimi motivi il decreto n. 4957/2017 del Tribunale di Treviso e rinvia allo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte