Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28356 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28356 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 26/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 15546 – 2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE-RISCOSSIONE -c.f. 13756881002 -in persona del presidente pro tempore , rappresentata e dife sa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma, alla INDIRIZZO, domicilia.
RICORRENTE
contro
CURATORE del fallimento della RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, in persona della AVV_NOTAIOessa NOME COGNOME.
INTIMATO
avverso il decreto del Tribunale di Busto Arsizio del 5.3.2020, udita la relazione nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025 del AVV_NOTAIO,
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto accogliersi il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso e rigettarsi il terzo motivo di ricorso,
RILEVATO CHE
Con ricorso ex art. 101 l.fall . in data 20.2.2019 l’RAGIONE_SOCIALE domandava l’ammissione al passivo del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE , dichiarato dal Tribunale di Busto Arsizio con sentenza del 16 dicembre 2016.
Esponeva che ‘ RAGIONE_SOCIALE aveva in data 8.6.2011 accordato alla ‘ RAGIONE_SOCIALE un finanziamento assistito da RAGIONE_SOCIALE prestata ai sensi della legge n. 662/1996 (cfr. decreto impugnato, pag. 3) .
Esponeva che la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ si era resa inadempiente e sia ‘il provvedimento di liquidazione della perdita’ sia il pagamento, in favore di ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ e da parte della ‘Banca del RAGIONE_SOCIALE Medio Credito Centrale’, gestore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, erano ‘intervenuti successivamente alla pronuncia dichiarativa di fallimento’ (così decreto impugnato, pag. 4) .
Esponeva quindi che ‘RAGIONE_SOCIALE ‘ aveva, posteriormente alla dichiarazione di fallimento, provveduto alla formazione del ruolo ed al suo inoltro all’RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE (cfr. decreto impugnato, pag. 4) .
Chiedeva – peraltro l’ammissione al passivo in via privilegiata ai sensi dell’ art. 24, 33° co., della legge n. 449/1997, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 123/1998 ed ai sensi dell’art. 8 bis della legge n. 33/2015 per l’importo di euro 913.866,58 nonché per l’importo di euro 26.625,99 a titolo di aggio .
Il giudice delegato ammetteva l’istante al passivo in chirografo per la somma di euro 887.249,11 e per la somma di euro 283,50.
Puntualizzava che non competeva il privilegio sul maggior importo, ‘trattandosi di finanziamento erogato ante 24.3.2015 ex art. 8 bis D.L. 3/2015 conv. in L. 33/2015, norma di natura interpretativa che si applica soltanto per i finanziamenti successivi alla sua entrata in vigore ‘ ; che era da disconoscere il credito per l’aggio, siccome relativo a ‘ cartella notificata dopo la sentenza di fallimento ‘ (cfr. decreto impugnato, pag. 2).
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione allo stato passivo.
I l curatore del fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE non si costituiva.
Con decreto del 5.3.2020 il Tribunale di Busto Arsizio rigettava l’opposizione .
Evidenziava il tribunale che non era condivisibile l’assunto dell’A DER secondo cui il disposto de l 3° co. dell’art. 8 bis del d.l. n. 3/2015, inserito in sede di conversione dalla legge n. 33/2015, aveva ‘funzione di mera interpretazione autentica del l’art. 9 , comma 5, del d.lgs. 123/1998 già contenente (…) la quali ficazione privilegiata del credito restitutorio conseguente all’eventuale i nadempimento dell’impresa finanziata’ (così decreto impugnato, pag. 4) .
Evidenziava invero che il sopravvenuto disposto del 3° co. dell’art. 8 bis cit. non era riconducibile al disposto del 5° co. dell’art. 9 cit., siccome tal ultima previsione contempla una fattispecie totalmente diversa (cfr. decreto impugnato, pag. 5) .
Evidenziava segnatamente che l’art. 9 cit. ricollega ‘il diritto alla restituzione agli espressi casi di revoca degli interventi’ ed elenca, al 1° co. ed al 3 ° co., ‘le relative ipotesi (…) riconducibili a patologie dell’atto o del rapporto, e non già a sviluppi del rapporto medesimo (…) quale il possibile inadempimento’ (così decreto impugnato, pag. 5) .
Evidenziava d el resto che ‘l’ipotesi dell’inadempimento del debitore finanziato era già oggetto di autonoma regolamentazione normativa’ (così decreto impugnato, pag. 5) alla stregua, dapprima, della legge n. 266/1997 e del decreto attuativo del Ministero dell’Industria , del Commercio e dell’Artigianato n. 248/1999 , alla stregua, poi, della legge n. 311/2004 e del decreto ministeriale attuativo del 20.6.2005.
Evidenziava quindi che la fattispecie controversa, espressamente qualificata dall’RAGIONE_SOCIALE come esercizio del diritto di surroga, doveva reputarsi regolata dalla legge n. 311/2004 e dal decreto ministeriale attuativo del 20.6.2005, vie più che il 3° co. dell’art. 8 bis cit. configura un diritto di regresso e non di surroga (cfr. decreto impugnato, pag. 7) .
Evidenziava per altro verso, il tribunale, che era da disattendere pur la richiesta di insinuazione al passivo ‘degli aggi, RAGIONE_SOCIALE spese di notifica e RAGIONE_SOCIALE spese tabellari’ (cfr. decreto impugnato, pag. 7) .
Evidenziava in particolare che nel mutato assetto, connotato dalla devoluzione dell’attività di riscossione ad un ente strumentale del creditore pubblico, l’aggio , attesa l a sua precipua funzione di remunerazione dell’attività degli agenti della riscossione, è dovuto a condizione quanto meno che la cartella esattoriale sia stata notificata in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento (cfr. decreto impugnato, pag. 8) .
Evidenziava quindi che l’opponente non aveva dato prova di aver atteso alla notifica della cartella anteriormente al dì del fallimento, sicché il credito all’aggio e al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese correlate all’attività di riscossione non aveva natura concorsuale (cfr. decreto impugnato, pag. 8) .
Evidenziava in ogni caso che sarebbe stata da escludere la natura privilegiata del credito all’aggio, siccome mero corrispettivo per un servizio reso (cfr. decreto impugnato, pagg. 8 – 9) .
Avverso tale decreto ha proposto ricorso l ‘RAGIONE_SOCIALE -l’RAGIONE_SOCIALE; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
Il curatore del fallimento d ella ‘ RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Il P.M. ha formulato per iscritto le sue conclusioni.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, co. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 9 d.lgs. n. 123/1998 , dell’art. 1203 cod. civ. e dell’art. 24, 33° co., legge n. 449/1997.
Premette che la ‘Banca del RAGIONE_SOCIALE / Medio Credito Centrale’ -ente impositore che ha richiesto l’iscrizione a ruolo svolge attività di gestione del RAGIONE_SOCIALE istituito ai sensi dell’art. 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662/1996 e ha rilasciato la RAGIONE_SOCIALE ex lege n. 662/1996 in favore della beneficiaria ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. ricorso, pag. 10) .
Premette che a seguito dell’escussione della RAGIONE_SOCIALE da parte di ‘ RAGIONE_SOCIALE la ‘RAGIONE_SOCIALE ‘ ha acquisito il diritto di rivalersi nei confronti della mutuataria-beneficiaria inadempiente e poi fallita ai sensi dell’art. 1203 cod. civ. e dell’art. 2, 4° co., del d.m. 20.5.2005 (cfr. ricorso, pag. 10) .
Indi deduce che ha errato il tribunale a non ricondurre la prestazione della RAGIONE_SOCIALE de qua alla previsione del 5° co. dell’art. 9 del d.lgs. n. 123/1998 e dunque a negare il privilegio invocato a tale titolo (cfr. ricorso, pag. 13) .
Deduce segnatamente che le disposizioni del d.lgs. n. 123/1998 sono da interpretare in termini non restrittivi, siccome evidentemente omnicomprensive
ovvero comprensive di ‘tutti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo RAGIONE_SOCIALE attività produttive senza esclusione alcuna’ (così ricorso, pag. 14) .
Deduce al contempo che la disciplina di cui al d.lgs. n. 123/1998 si applica in tutti i casi in cui vi sia un inadempimento contrattuale (cfr. ricorso, pag. 15) .
Deduce infine che i formulati rilievi non possono reputarsi smentiti dalla circostanza per cui l’art. 8 bis , 3° co., del d.l. n. 3/2015, inserito in sede di conversione dalla legge n. 33/2015, è stato emanato siccome era in precedenza ‘incerto se si potesse applicare o meno il privilegio, già stabilito d al decreto n. 123/98, anche ai crediti nascenti dai finanziamenti erogati in base alla legge n. 662/96’ (così ricorso, pag. 15) .
Con il secondo motivo – formulato in via subordinata , per l’ipotesi di reiezione del primo motivo – la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, co. proc. civ. la violazione e falsa applicazione della legge n. 311/2004, dell’art. 8 bis d.l. n. 3/2015 convertito nella legge n. 33/2015 e dell’art. 9, 5° co., d.lgs. n. 123/1998.
Deduce che l’art. 8 bis , 3° co., del d.l. n. 3/2015 deve reputarsi senz’altro applicabile alla fattispecie de qua , in quanto disposizione ‘ricognitiva ed esplicativa del dato normativo già in vigore’ (così ricorso, pag. 19) .
Deduce comunque che , pur a reputar il 3° co. dell’art. 8 bis cit. di carattere innovativo, ‘l’introduzione di un nuovo privilegio da parte del legislatore deve sempre ricevere immediata applicazione’ (così ricorso, pag. 19) .
Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso sono evidentemente connessi; il che ne giustifica -ancorché il secondo mezzo sia stato formulato in via subordinata -la disamina contestuale; ambedue i mezzi di impugnazione comunque sono fondati e meritevoli di accoglimento.
Con precipuo riferimento al primo motivo è sufficiente il rinvio all’elaborazione di questa Corte.
Ovvero all’insegnamento secondo cui il privilegio previsto dall ‘ art. 9, 5° co., del d.lgs. n. 123 del 1998, per i crediti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la restituzione dei ‘ finanziamenti ‘ erogati, trova applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di RAGIONE_SOCIALE (stante la finalità pubblicistica che connota il d.lgs. n. 123 del 1998 e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, RAGIONE_SOCIALE diverse misure agevolative ivi contemplate) e si estende al credito del gestore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore, il quale, peraltro, non originando da un ‘ erogazione diretta da parte dell ‘ Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento dell ‘ istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge per effetto del solo pagamento, non occorrendo un provvedimento di revoca della concessione del finanziamento (cfr. Cass. (ord.) 10.4.2024, n. 9657; Cass. (ord.) 22.10.2024, n. 27360; Cass. (ord.) 9.3.2020, n. 6508, secondo cui, in tema di ripartizione dell ‘ attivo fallimentare, il privilegio previsto dall ‘ art. 9, 5° co., del d.lgs. n. 123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle RAGIONE_SOCIALE, assiste anche il credito del gestore del RAGIONE_SOCIALE che abbia subito l ‘ escussione della RAGIONE_SOCIALE da parte dell ‘ istituto di credito finanziatore a seguito dell ‘ inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, dovendosi interpretare estensivamente (secondo l ‘ insegnamento di Sez. U, n. 11930/2010) la norma anzidetta in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa, che non viene meno neppure in ipotesi di revoca del finanziamento) .
Ovvero all’insegnamento secondo cu i, in tema di ordine di ripartizione dell ‘ attivo fallimentare, l ‘ art. 9, 5° co., del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle RAGIONE_SOCIALE, nel prevedere la revoca del beneficio e disporre il privilegio in favore del credito alle restituzioni, si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell ‘ erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione (cfr. Cass. (ord.) 20.4.2018, n. 9926) .
Con precipuo riferimento al secondo motivo è sufficiente parimenti il rinvio al l’elaborazione di questa Corte.
Ovvero alle motivazioni dell’ordinanza n. 22962 del 9.8.2025 .
<> .
Ebbene, nel caso di specie il provvedimento di liquidazione della perdita e il pagamento da parte del garante pubblico, ‘Banca del RAGIONE_SOCIALE Medio Credito Centrale’ , al creditore garantito, ‘RAGIONE_SOCIALE Sa n Paolo’ , ‘sono intervenuti successivamente alla pronunc ia dichiarativa di fallimento’ (così decreto impugnato, pag. 4) , cioè successivamente al 16 dicembre 2016 (dì della sentenza di fallimento: cfr. decreto impugnato, pag. 3) , quindi in epoca posteriore al 25 marzo 2015.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. l a violazione e falsa applicazione dell’art. 17 d.lgs. n. 112/199 9 e dell’art. 17 d.m. Finanze 21.11.2000.
Deduce che ha errato il tribunale a non ammettere al passivo in via privilegiata il credito per le spese tabellari.
Deduce segnatamente che il credito all ‘ aggio è opponibile al fallimento.
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
Più esattamente il terzo mezzo è del tutto generico ed in ragione, appunto, del suo difetto di specificità non si confronta, non censura la ‘ ratio in parte qua decidendi ‘ .
Si è premesso che il tribunale ha affermato che l’opponente non aveva dato prova di aver atteso alla notifica della cartella anteriormente al dì del fallimento , sicché il credito all’aggio e al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese correlate all’attività di riscossione non aveva natura di credito concorsuale.
Tanto, ovviamente, il tribunale ha esplicitato in linea con l’insegnamento secondo cui, in tema di formazione RAGIONE_SOCIALE stato passivo, il credito concernente l ‘ aggio per la riscossione e la eventuale esecuzione esattoriale riveste carattere concorsuale solo se la corrispondente attività venga intrapresa e svolta dal concessionario, sia pure solo con la notifica della cartella di pagamento, prima
della dichiarazione di fallimento del contribuente, mentre una siffatta natura va esclusa laddove una tale attività abbia avuto inizio dopo la predetta dichiarazione, atteso che, per il principio di cristallizzazione del passivo, i diritti di credito i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati anteriormente ad essa sono estranei ed inopponibili alla procedura concorsuale (cfr. Cass. (ord.) 18.6.2020, n. 11883) .
In tal guisa la ricorrente adduce invano -invano, appunto, attesa la genericità della sua prospettazione – che l ‘ art 17 del d.lgs. n. 112/1999, da applicare estensivamente, riconosce al concessionario della riscossione i diritti esecutivi tabellari e che la procedura fallimentare è da considerare senza dubbio una esecuzione di carattere AVV_NOTAIO (cfr. ricorso, pagg. 22 -23) .
Propriamente la ricorrente nulla ha puntualizzato in ordine all’esatto momento temporale in cui ha avuto inizio l’attività di riscossione.
In accoglimento del primo motivo e del secondo motivo di ricorso il decreto del Tribunale di Busto Arsizio del 5.3.2020 va cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto a cui ci si dovrà uniformare in sede di rinvio, può farsi luogo per relationem , nei medesimi termini espressi dagli insegnamenti di questa Corte in precedenza menzionati.
Non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit.
La Corte così provvede:
accoglie il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso, cassa in relazione ai medesimi motivi il decreto del Tribunale di Busto Arsizio del 5.3.2020 e rinvia allo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità;
dichiara inammissibile il terzo motivo di ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2025.
Il presidente NOME COGNOME