Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7099 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7099 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 12618-2019 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (cod. fisc. 13756881002), rappresentata e difesa dall’Avvocat ura Generale dello stato, presso i cui Uffici è domiciliata ex lege.
-ricorrente –
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione
–
intimato – avverso il decreto del Tribunale di Cuneo, depositato in data 11.3.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/2/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Cuneo , decidendo sull’opposizione allo stato passivo proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti del Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, ha rigettato la proposta impugnazione avverso il provvedimento del g.d. del 2.8.2018, con il quale era stata esclusa l’ammissione del privilegio richiesto dall’ente di riscossione in relazione al credito di RAGIONE_SOCIALE, garante di Cassa di Risparmio di Savignano s.p.a. (che aveva concesso finanza a Silver Car in bonis ), quale gestore del Fondo di garanzia istituito ex art. 2, comma 100, lett. a, l. 662/96, allo scopo di garantire i crediti concessi da istituti di credito a piccole e medie imprese.
Il tribunale ha ricordato ed osservato che: (i) la domanda di insinuazione si fondava sul richiesto riconoscimento del privilegio al credito insinuato, sulla base de ll’ art. 2, comma 4, d.m. 20.6.2005, del d.lgs. 123/98, della legge n. 662/96 (art. 24, comma 33), dell’art. 8bis comma 3 della l. n. 33/2015 ; (ii) più in particolare l’istanza di insinuazione si fondava sul fatto che la prestazione da parte del fondo di garanzia era da considerarsi di natura eccezionale e conseguentemente la relativa escussione, cui conseguiva l’indennizzo, rappresentava titolo autonomo e distinto, poiché fondato esclusivamente sulla disposizione normativa speciale (l. n. 662/96) e beneficiava del privilegio generale previsto dalla suddetta garanzia escussa; (ii) la RAGIONE_SOCIALE, in virtù della convenzione stipulata con il MISE, svolgeva attività di gestione del fondo di garanzia istituito ai sensi dell’art. 2, comma 100, lett. a, l. 662/1996, con lo scopo di garantire i crediti concessi dagli istituti di credito a favore di piccole e medie imprese; (iii) l’intervento al quale era stata ammessa la Silver Car in bonis si sostanziava nella concessione di agevolazioni rientranti nelle ipotesi di cui al d.lgs. n. 123/98; (iv) il predetto intervento agevolativo si era sostanziato nella prestazione di garanzia per crediti concessi da parte di RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE, iscritti a ruolo con emissione di cartella di pagamento; (v) a seguito dell ‘ escussione della garanzia, per il fallimento della debitrice, RAGIONE_SOCIALE aveva inviato alla debitrice comunicazione di surroga ed invito al pagamento delle posizioni nn. 437607, per euro 120.000, e 437608, per euro 111.113,17; (vi) occorreva
tuttavia aderire sulla questione qui in esame a quell’orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito secondo cui, pur trattandosi di garanzia diretta prestata dal Fondo di garanzia per piccole e medie imprese, il diritto del Gestore, e cioè di RAGIONE_SOCIALE non era altro che una surroga legale nei diritti dell’originario creditore, con la conseguenza che, in tal caso, un ‘ eventuale ragione di privilegio sarebbe in contrasto con i principi che regolano la surroga nei diritti del creditore, poiché attribuirebbe, in violazione dell’art. 1203 cod. civ., al garante, che soddisfa il creditore surrogato, una qualità del credito poziore rispetto a quella che aveva il creditore originario; (vii) anche la giurisprudenza di legittimità invocata dall ‘ opponente a sostegno della sua tesi (Cass. n. 9926/2018) si riferiva diversamente al caso della revoca del finanziamento, ipotesi disciplinata dall’art. 9 d.lgs. n. 123/1998.
Il decreto, pubblicato in data 11.3.2019, è stato impugnato da ADERAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Il fallimento, intimato, non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 9 del d.lgs. n. 123/98, dell’art. 1203 cod. civ. e dell’art. 23, comma 33, l. 449/97, sul rilievo che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non riconducibili alle previsioni di cui agli artt. 1 e 9, 5 comma, D.lgs. 123/98, le prestazioni di garanzia ex art. 2, comma 100, d.lgs. n. 662/96, poste alla base della contestata ammissione al passivo in chirografo, anziché in privilegio.
Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 8bis l. 33/2015 e 9, comma 5, d.lgs. n. 123/98, sul rilievo che le somme intimate da essa agente della riscossione, per conto di RAGIONE_SOCIALE erano state prima erogate dall’amministrazione pubblica e poi richieste ai sensi del D.lgs. n. 123/98, trattandosi di ‘concessione di garanzia’ espressamente prevista dall’art. 7 del predetto decreto, avente finalità propria dei finanziamenti previsti dalla
norma in esame, e trovando giustificazione nelle garanzie che lo Stato ha previsto al fine di tutelare le proprie ragioni di credito.
2.1 I due motivi sopra esposti possono essere trattati congiuntamente e vanno accolti.
Sulle questioni dibattute dalla ricorrente la giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai ferma nel ritenere che ‘ hanno natura privilegiata ex art. 8-bis della legge n. 33 del 2015 i crediti restitutori, in ragione della loro causa riferita alle “somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia”, purché la liquidazione sia avvenuta successivamente all’entrata in vigore di detta legge, ed anche se il credito garantito trovi titolo in un contratto concluso in precedenza ‘ (così espressamente, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 33369 del 30/11/2023; si legga, in tal senso, anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6508 del 09/03/2020 , secondo cui ‘ In tema di ripartizione dell’attivo fallimentare, il privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l’escussione della garanzia da parte dell’istituto di credito finanziatore a seguito dell’inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, dovendosi interpretare estensivamente (secondo l’insegnamento di Sez. U, n. 11930/2010) la norma anzidetta in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa, che non viene meno neppure in ipotesi di revoca del finanziamento ‘ (cfr. anche Cass. S ez. 3, Ordinanza n. 1005 del 16/01/2023; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13152 del 15/05/2023; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27360 del 22/10/20249).
Alla luce dei principi sopra ricordati e qui di nuovo riaffermati, il ricorso va dunque accolto ed il decreto impugnato cassato con rinvio per nuova lettura al Tribunale di Cuneo che dovrà adeguare la sua decisione ai predetti principi di diritto.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Cuneo che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13.2.2025