Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34741 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34741 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 18250-2017 proposto da:
COMUNE DI COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO N. 102/2017 del TRIBUNALE DI BENEVENTO, depositato il 30/6/2017;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 29/11/2024;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il Tribunale, con il decreto in epigrafe, ha ammesso il Comune di Anagni al passivo del Fallimento della RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE in collocazione chirografaria, per la somma di €. 1.536.406,33, oltre interessi legali fino alla sentenza dichiarativa, depositata l ‘ 11/12/2015.
1.2. Il Tribunale, in particolare, dopo aver rilevato che: il credito azionato, secondo la prospettazione dell ‘ istante, trova il suo titolo nella ‘ regolamentazione contrattuale della concessione del servizio di riscossione, affidato, con atto del 1° dicembre 2011, dal Comune di Anagni alla società ‘ poi fallita RAGIONE_SOCIALE; – tale contratto prevedeva, tra l ‘ altro, che il concessionario, ai fini del corretto espletamento del servizio affidato, avrebbe dovuto aprire tre conti correnti, sui quali depositare le somme riscosse, rispettivamente, a titolo di ICI, TARSU e sanzioni amministrative; -la Gosaf, in data 12/11/2014, aveva comunicato al Comune che, alla scadenza del terzo trimestre del 2014, l ‘ ente aveva maturato nei suoi confronti, quale residuo non versato rispetto all ‘ importo riscosso, un credito pari alla somma complessiva di €. 1.536.406,33; ha, in sostanza, ritenuto, per un verso, che il Comune istante doveva essere ammesso al passivo per la somma di €. 1.536.406,33, oltre interessi legali fino alla sentenza dichiarativa del fallimento, e, per altro verso, che il credito tributario dallo stesso azionato doveva essere riconosciuto in collocazione meramente chirografaria sul rilievo che ‘ il privilegio attiene al rapporto tributario, esistente tra il soggetto passivo e l ‘ ente impositore ‘ e che tale rapporto è ‘ estraneo, anche se ad esso presupposto, a quello contrattuale che lega la Gosaf al Comune all ‘ interno del quale è maturato il credito ‘.
1.3. Il Comune di Anagni, con ricorso notificato il 25/7/2017, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto.
1.4. Il Fallimento ha resistito con controricorso.
1.5. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con l ‘ unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell ‘ art. 2752, comma 4°, c.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale ha ammesso al passivo il credito vantato dallo stesso ma in collocazione chirografaria sul rilevo che il privilegio invocato riguarda esclusivamente il rapporto tributario esistente tra il l ‘ ente impositore e il soggetto passivo ma non quello contrattuale intercorrente tra l ‘ ente impositore e la società concessionaria del servizio per la sua riscossione, omettendo, tuttavia, di considerare che: – il privilegio previsto dall ‘ art. 2752 c.c. trova applicazione non solo nel rapporto tra l ‘ ente impositore e ed il contribuente ma anche in quello intercorrente tra il Comune ed il concessionario; -in caso d ‘ insolvenza del concessionario e di assoggettamento dello stesso alla procedura di fallimento, l ‘ ente impositore ha, di conseguenza, il diritto di insinuare al passivo il proprio credito con il privilegio previsto dall ‘ art. 2752 c.c., poiché lo stesso riguarda anche i tributi già incassati dai contribuenti, i quali non perdono i propri caratteri disperdendosi nell ‘ attivo patrimoniale della società ma conservano la loro natura in quanto ancorati alla finalità pubblicistica cui gli stessi sono funzionali.
2.2. Il motivo è fondato. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che: – l ‘ esazione delle imposte pubbliche viene espletata attraverso l ‘ affidamento del servizio ad un ente privato in forza di un atto amministrativo avente natura di concessione; – il rapporto che si instaura tra tale soggetto e l ‘ ente impositore non è, dunque, un rapporto privatistico di mandato bensì concessorio, articolato sulle scansioni delle potestà di diritto pubblico, perché finalizzato a riscuotere i tributi con l ‘ obbligo di riversarli all ‘ ente impositore, detratto l ‘ aggio convenuto; -in caso di fallimento del
concessionario, pertanto, l ‘ ente impositore ha il diritto d’ insinuare al passivo il proprio credito con il privilegio previsto dall’ art. 2752 c.c. anche se tale pretesa ha per oggetto il versamento da parte del concessionario dei tributi che lo stesso ha già incassato dai contribuenti, i quali, infatti, non perdono i caratteri propri dell ‘ entrata fiscale disperdendosi nell ‘ attivo patrimoniale della società, ma mantengono la loro natura in quanto ancorati alla finalità pubblicistica cui gli stessi sono funzionali (Cass. n. 3449 del 2016; conf. Cass. n. 22420 del 2018).
2.3. Non pu ò essere, dunque, accolta ‘la tesi … secondo cui quanto riscosso dal concessionario delle imposte comunali si sarebbe disperso nell ‘ attivo patrimoniale della societ à e, perciò, avrebbe perso quei caratteri propri dell ‘ entrata fiscale, per divenire un provento privo di riferimento alla causa del suo pagamento ‘: al contrario, ‘ quanto incassato resta ancorato alla finalità pubblicistica cui i tributi sono funzionali, onde il credito ad essi corrispondenti, per quanto gi à riscosso dai contribuenti, legittimante forma oggetto di ammissione al passivo in via privilegiata, ai sensi dell ‘ art. 2752 c.c. ‘ ( Cass. n. 3449 del 2016 in motiv.).
2.4. La tesi per cui l ‘ obbligazione tributaria nei confronti dell ‘ ente si estingue già con l ‘ adempimento del contribuente, anche se effettuato al concessionario per la riscossione quale soggetto autorizzato a ricevere il pagamento, con la conseguente estinzione (non solo del debito che grava sul contribuente ma) anche del privilegio che astrattamente assiste il credito, non è giuridicamente corretta. Questa Corte ha, invero, ritenuto che: – l ‘ omesso riversamento ai Comuni delle somme riscosse dalla società concessionaria del servizio di riscossione delle entrate comunali, se implica certamente una
responsabilità contrattuale della società concessionaria nei confronti del Comune stesso, non esclude che ‘ il mancato riversamento sia sempre relativo a un ‘ entrata tributaria, la quale dunque non muta natura sol perché la sorte sia stata incamerata dalla concessionaria stessa anziché esser rifluita nelle casse dell ‘ ente ‘ ; – ai fini del privilegio, infatti, ‘ il credito relativo ai tributi locali resta tale, anche rispetto alla concessionaria inadempiente all ‘ obbligo di riversamento, perché non muta la causa per la quale il legislatore riconosce il privilegio medesimo ‘, ‘ la quale … ne rappresenta la ragione giustificatrice su entrambi i piani, oggettivo e soggettivo ‘, tant’ è che, come osservato, ‘ l ‘ esazione delle imposte pubbliche viene espletata attraverso l ‘ affidamento del servizio a un ente privato in forza di un atto amministrativo avente natura di concessione ‘ (Cass. n. 37017 del 2022, in motiv.); – il rapporto tra ente impositore e concessionario della riscossione e l ‘ obbligazione intercorrente tra quest ‘ ultimo e il Comune concedente, pur non essendo certamente di natura tributaria (per difetto del presupposto impositivo e della correlata capacità contributiva), risente, dunque, della natura pubblicistica degli interessi ad essa sottesi, tanto da potersi qualificare un ‘ obbligazione ‘ pubblica ‘ in quanto regolata da norme che deviano dal regime comune delle obbligazioni civili in ragione della tutela dell ‘ interesse dell ‘ente pubblico alla pronta e sicura esazione delle entrate; – sono stati, infatti, ritenuti non pignorabili presso il concessionario del servizio di riscossione dei tributi (così come presso le banche delegate alla riscossione dei tributi) ‘ i corrispondenti crediti dell ‘ ente pubblico, prima che le obbligazioni pubbliche del concessionario siano estinte, così esaurendosi il procedimento normativamente disciplinato ‘ , e ciò anche se, ‘ per effetto del versamento, sia esaurito il rapporto fra l ‘ ente e il contribuente ‘;
– il privilegio , riconosciuto dalla legge per realizzare l’esigenza di reperire i mezzi necessari per consentire allo Stato e agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, costituisce, d’altra parte , una qualità intrinseca e oggettiva del credito tributario garantito: – è, dunque, la stessa ratio del privilegio ad imporre che esso persista sino alla soddisfazione del credito cui accede, a prescindere dall ‘ eventuale dissociazione tra il soggetto titolare del credito ( l’ ente impositore) e quello incaricato di procedere alla sua riscossione (il concessionario del servizio di riscossione), non potendo certo sostenersi che la natura del credito muti in base al sistema di riscossione praticato (e cioè direttamente tramite organi della P.A. oppure indirettamente tramite terzi); – il privilegio, dunque, sussiste non solo quando il concessionario del servizio di riscossione agisca, per conto dell ‘ ente impositore, nel fallimento del contribuente ma anche quando sia lo stesso ente impositore ad agire in proprio, per la soddisfazione del medesimo credito, in seno all ‘ eventuale procedura d ‘ insolvenza del concessionario, sia pure alle condizioni che caratterizzano il loro rapporto interno; – la soggezione del concessionario della riscossione alla giurisdizione contabile, in ragione dell ‘ attività svolta in funzione ausiliaria del Fisco, conferma, del resto, la persistente natura pubblica del credito anche nella fase in cui le somme riscosse sono detenute dal concessionario per conto dell ‘ amministrazione finanziaria, stante la finalità di garantire allo Stato la piena e tempestiva disponibilità dei proventi tributari; – si tratta, infatti, di una fase che pertiene a pieno titolo a quella della riscossione, la quale, con riguardo alla fattispecie in esame, si conclude solo con il versamento delle somme in tesoreria da parte del concessionario a norma degli artt. 178 ss. T.U.E.L.; – il fatto, poi, che il titolo pubblicistico dell ‘ obbligazione tributaria non
valga in sé a rendere ‘ non fungibile ‘ il denaro riscosso dal concessionario e versato sui propri conti correnti bancari o postali, né provochi automatici fenomeni di individuazione e/o separazione delle somme corrispondenti, se può escludere, in tesi, l ‘ ammissibilità di un ‘ azione di rivendica o restituzione di quelle somme da parte dell ‘ ente impositore, ex art. 103 l.fall., in caso d ‘ insolvenza del concessionario della riscossione, non esclude affatto, invece, l ‘ ammissione al passivo del credito erariale con il privilegio generale ex art. 2752 c.c.; – le somme incassate dal concessionario restano, dunque, ancorate alla finalità pubblicistica cui i tributi sono funzionali, con la conseguenza che il relativo credito, per quanto già riscosso presso i contribuenti, va comunque ammesso al passivo fallimentare del concessionario con il privilegio attribuitogli dalla legge, ai sensi dell ‘ art. 2752 c.c., poiché i tributi incassati non perdono i caratteri propri dell ‘ entrata fiscale, ma mantengono invece la loro natura e le finalità pubblicistiche cui sono funzionali (Cass. n. 7834 del 2022, in motiv., con i relativi riferimenti; Cass. n. 23477 del 2020, in motiv.).
2.5. Il Tribunale, lì dove ha ritenuto che il credito tributario azionato dal Comune doveva essere riconosciuto in collocazione meramente chirografaria sul rilievo che ‘ il privilegio ‘ dallo stesso invocato ‘ attiene al rapporto tributario, esistente tra il soggetto passivo e l’ente impositore ‘ e che tale rapporto è, come tale, ‘ estraneo, anche se ad esso presupposto, a quello contrattuale che lega la Gosaf al Comune all’interno del quale è maturato il credito ‘, non si è, dunque, attenuto al principio esposto e si espone, come tale, alle censure svolte sul punto dal ricorrente.
Il ricorso dev’essere, quindi, accolto: e il decreto impugnato cassato con rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale
di Benevento che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale di Benevento che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima