Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 70 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 70 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27693/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione
– intimato
–
avverso il decreto del Tribunale di Latina n. 277/2019 depositato il 19/7/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il giudice delegato al fallimento di RAGIONE_SOCIALE ammetteva al passivo della procedura con riserva ex art. 96, comma 3, l. fall. -in quanto accertato con sentenza emessa prima del fallimento e impugnata in appello il credito di € 3.973.462,31 vantato da RAGIONE_SOCIALE, gerente la discarica di Borgo Montello (Latina), quale corrispettivo per l’attiv ità di smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolta in favore della società fallita; non riconosceva,
tuttavia, il privilegio richiesto ai sensi dell’art. 2952 cod. civ. in ragione della fonte contrattuale del credito.
Il Tribunale di Latina, a seguito dell’opposizione presentata da RAGIONE_SOCIALE onde veder riconosciuto il privilegio richiesto, riteneva che il credito dovesse essere classificato come chirografario, perché non si trattava di entrata pubblica ma di corrispettivo di natura privatistica.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 19 luglio 2019, prospettando due motivi di doglianza.
L’intimato fallimento di RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2752 cod. civ.: il tribunale non ha adeguatamente considerato -sostiene il ricorrente – che il credito ammesso aveva natura tributaria per disciplina, struttura e funzione, in quanto le somme erano destinate a coprire un a spesa per attività svolte nell’interesse dell’intera collettività, trattandosi non già del corrispettivo di una libera prestazione, bensì di una forma di finanziamento di un servizio pubblico attraverso l’imposizione dei relativi costi sull’area sociale che ne ricavava beneficio.
Occorreva, inoltre, considerare che il servizio di smaltimento rifiuti aveva una rilevanza pubblicistica, circostanza che spiegava perché la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti non fosse liberamente determinabile, ma fosse stata fissata dalla Regione.
Agli oneri in questione doveva, perciò, essere riconosciuta natura tributaria, non essendovi alcuna diversità ontologica con tributi quali TARSU, TIA, TARES e TARI a cui tale carattere era già stato riconosciuto, in applicazione del generale principio per cui le norme
in materia di privilegi possono essere oggetto di un’interpretazione estensiva in considerazione dell’intenzione del legislatore e della causa del credito.
4. Il motivo è inammissibile.
Non vi è dubbio (cfr. Cass., Sez. U., 11930/2010) che le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi in favore di determinati crediti costituiscano norme eccezionali che, in quanto tali, non sono suscettibili di interpretazione analogica, ma possono essere oggetto di interpretazione estensiva; questo tipo di interpretazione costituisce il risultato di un’operazione logica diretta a individuare il reale significato e la portata effettiva della disposizione di legge, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale e, quindi, di estendere la regula iuris a casi non espressamente previsti dalla norma, ma dalla stessa implicitamente considerati, alla luce dell’intenzione del legislatore e della causa del credito che, ai sensi dell’art. 2745 cod. civ., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio.
Il tribunale, tuttavia, ha rilevato, in fatto, che: i) il credito in questione rappresentava il corrispettivo per l’attività di smaltimento dei rifiuti soliti urbani presso la discarica gestita dall’opponente; ii) la società fallita, gestore dei servizi di igiene ambientale per il Comune di Latina, era subentrata allo stesso Comune nelle attività di conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani, assumendo direttamente i relativi diritti e obblighi nei confronti della ricorrente; iii) il credito aveva fonte contrattuale, pur se determinato nel suo ammontare con modalità che esulavano dalla libera contrattazione. Ciò acclarato, il giudice di merito ha osservato, in diritto, che la norma invocata a giustificazione della richiesta di riconoscimento del privilegio (art. 2752 cod. civ.) riguarda le entrate tributarie, mentre nel caso di specie il credito ammesso non consisteva in un tributo (vale a dire in una prestazione patrimoniale dovuta allo Stato o ad
altro ente pubblico in forza di una disposizione di legge o di un atto della pubblica amministrazione oppure una prestazione caratterizzata dalla doverosità e dal collegamento alla pubblica spesa con riferimento a un presupposto rilevante), ma in un corrispettivo maturato in capo a un soggetto privato e in virtù di una previsione contrattuale.
Proprio in questa prospettiva il tribunale ha sottolineato come non potesse essere fatto alcun parallelismo fra prezzo di smaltimento in discarica e TIA, giacché quest’ultima, avente pacifica natura tributaria in virtù della legge sulla finanza locale, confluiva nelle casse dell’ente comunale quale entrata pubblica.
Il motivo in esame non tiene in alcun conto la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata. N ell’addurre la mancanza di una diversità ontologica del credito vantato da RAGIONE_SOCIALE con tributi quali TARSU, TIA, TARES e TARI, si limita a rappresentare una comune finalità di tutela dell’ambiente giustificatrice dei differenti crediti, ma non spiega in alcun modo, sotto un profilo soggettivo e oggettivo, come possa rivestire natura tributaria il credito costituito da un corrispettivo negoziale vantato da un privato.
Il secondo motivo di ricorso assume, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della decisione impugnata per violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., in quanto il tribunale non si sarebbe pronunciato sulla domanda proposta in via subordinata con cui si chiedeva il riconoscimento del rango privilegiato quanto meno per tutti gli importi relativi a ecotassa, oneri post gestione e benefit ambientale.
6. Il motivo non è fondato.
Il tribunale ha rilevato come il decreto di archiviazione pronunciato nei confronti dell’amministratore di RAGIONE_SOCIALE, indagato per peculato, non assumesse rilevanza ai fini del decidere, in quanto si limitava a stabilire che non vi erano state appropriazioni con riferimento al denaro destinato ai cd. benefit ambientali o alla
gestione post mortem , ma non dimostrava che una parte del corrispettivo in esame avesse natura tributaria.
Si deve dunque escludere il ricorrere di un vizio di omessa pronuncia, dato che anche la domanda subordinata, in realtà, è stata presa in esame e respinta per lo stesso motivo per cui era stata rigettata la domanda principale, giacché l’intero corrispettiv o reclamato, al pari di ogni sua parte, mancavano della natura tributaria necessaria per il riconoscimento del privilegio richiesto.
In virtù delle ragioni in precedenza illustrate il ricorso deve essere respinto.
La mancata costituzione in questa sede della procedura intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 29 novembre 2024.