Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34744 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34744 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 18693-2023 proposto da:
CONSIGLIO DI COGNOME RAGIONE_SOCIALE ROVIGO, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO N. 16541/2023 del TRIBUNALE DI ROMA, depositato il 24/7/2023;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 29/11/2024;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il Consiglio di Bacino RAGIONE_SOCIALE Rovigo ha proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE, deducendo che: – il Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti Rovigo e la A.T.I. capeggiata da RAGIONE_SOCIALE
poi divenuta RAGIONE_SOCIALE, hanno stipulato, in data 22/5/2003, una convenzione avente ad oggetto l ‘ esercizio di una discarica di rifiuti solidi urbani non pericolosi (‘ R.S.U. ‘); – tale convenzione, più volte modificata nel corso del tempo, prevedeva la bonifica e la gestione della discarica nonché le opere di messa in sicurezza e sistemazione finale per i trent ‘ anni successivi all ‘ esaurimento della stessa (cd. gestione ‘ postchiusura ‘); -la ‘ copertura dei costi di gestione ‘ della discarica, ai sensi dell ‘ art. 15 del d.lgs. n. 36/2003 e dell ‘ art. 36, comma 2, lett. a), n. 4), della l.r. Veneto n. 3/2000, era fornita, tanto per la fase attiva, quanto per la sistemazione finale e la gestione post-mortem , dalla cd. ‘ tariffa ‘ , corrisposta al gestore per ogni tonnellata di rifiuti conferiti, nella misura determinata di anno in anno con provvedimenti della Provincia di Rovigo, e proveniente dalle somme riscosse dai Comuni a titolo di tassa sui rifiuti; – la COGNOME si era, tuttavia, resa inadempiente rispetto ad alcuni degli obblighi relativi al deposito provvisorio realizzato dopo l ‘ esaurimento della discarica nonché rispetto agli obblighi di sistemazione finale ed a quelli di gestione post mortem della discarica originaria; – il Consorzio era stato liquidato e sostituito dal Consiglio di Bacino, che era subentrato, fra l ‘ altro, nel credito vantato nei confronti della RAGIONE_SOCIALE alla restituzione della parte di tariffa dalla stessa incassata per i lavori rimasti ineseguiti.
1.2. L ‘ opponente, quindi, già ammesso al passivo per la somma complessiva di €. 8.822.880,29 in collocazione chirografaria, ha chiesto il riconoscimento del privilegio previsto dall ‘ art. 2752, ult. comma, c.c. e/o dall ‘ art. 253 del d.lgs. n. 152/2006, deducendo, per un verso, che il privilegio previsto dall ‘ art. 2752 ult. comma, c.c., non coprirebbe soltanto le imposte locali ma, in forza di una consentita interpretazione estensiva, anche il credito richiesto dall ‘ istante, che attiene alla
restituzione delle somme riscosse dall ‘ ente territoriale a titolo di tassa sui rifiuti e dallo stesso materialmente poste nella disponibilità della Daneco per lo svolgimento delle sue attività, e, per altro verso, che il privilegio previsto dall ‘ art. 253 cit. afferisce ‘ in via integrale ed esclusiva a somma che il Consiglio deve per legge destinare agli interventi di sistemazione finale, messa in sicurezza e bonifica del sito ‘ .
1.3. Il Fallimento ha resistito all ‘ opposizione, chiedendone il rigetto.
1.4. Il Tribunale, con decreto in epigrafe, ha respinto l ‘ opposizione.
1.5. Il Tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato che, secondo l ‘ opponente, ‘ il credito ammesso al passivo ‘ ha per oggetto la ‘ restituzione della parte di tariffa incassata dal gestore per i lavori per gli obblighi rimasti ineseguiti … ‘ (vale a dire ‘i l mancato assolvimento, da parte della RAGIONE_SOCIALE, dei lavori di sistemazione finale e chiusura della discarica … e degli obblighi di gestione post-mortem per la durata prevista, (che) ha generato in capo alla fallita l ‘ obbligo di rifondere al Consorzio RSU (ed oggi, dunque, al Consiglio di Bacino) la quota parte della tariffa già incassata e accantonata dalla Daneco per la futura esecuzione di tali adempimenti … ‘ ) e che ‘ le somme richieste consistono in sostanza nella Tassa Rifiuti, afferendo direttamente ed esclusivamente alla copertura dei costi per lo svolgimento dei compiti istituzionali dei Comuni ‘ , ha, per contro, ritenuto che: – le norme che attribuiscono privilegi sono di stretta interpretazione trattandosi di norme eccezionali; -l ‘ interpretazione estensiva di tali norme non è in alcun modo utilizzabile a proposito del recupero delle quote di tariffa cui si riferisce la domanda del Consiglio di Bacino in ragione della ‘ sua natura di corrispettivo pagato al gestore in funzione della
quantità di rifiuti trattati nella misura determinata di anno in anno con provvedimenti della Provincia di Rovigo ‘, che ne segna la totale differenza concettuale e sostanziale rispetto al rapporto tributario; – i tributi consistono, infatti, nel prelievo coattivo previsto dalla legge a carico dei contribuenti ed in favore dello Stato o di altri soggetti pubblici allo scopo di far fronte alle spese pubbliche; – la domanda proposta, al contrario, si riferisce al recupero della tariffa applicata a Daneco per la gestione della discarica, e cioè per la restituzione di importi pagati dal Consiglio in relazione a prestazioni inadempiute della fallita in un contesto negoziale e di corrispettività tra il servizio reso e gli importi dovuti; – la società RAGIONE_SOCIALE inoltre, non viene in rilievo nella qualità di contribuente assoggettato all ‘ imposizione fiscale ma come mera controparte inadempiente (e poi fallita) in un rapporto contrattuale con il Consiglio di Bacino per il recupero e la gestione della discarica, non assumendo a questo proposito alcuna importanza la circostanza che la provvista con cui il Consiglio effettuava i pagamenti da recuperare derivava dalla riscossione contributiva da parte dei Comuni interessati.
1.6. Né, ha aggiunto il Tribunale, può essere riconosciuto il privilegio previsto dall ‘art. 253 cit., secondo cui ‘ le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell ‘ articolo 2748, secondo comma, del codice civile’, tenuto conto della diversità della fattispecie dedotta rispetto a quella prevista dalla norma, la quale individua, ai fini del privilegio, ‘ le sole spese effettuate dai Comuni (e) dalle Regioni interessate per gli interventi di bonifica dei siti contaminati (che il Consiglio neanche afferma di aver già sostenuto) e non anche il recupero della tariffa non corrisposta ‘.
1.7. Il Tribunale, infine, ha ritenuto l ‘ infondatezza della domanda con la quale l ‘ opponente ha chiesto il trasferimento della proprietà del terreno su cui insiste la discarica, ai sensi dell ‘ art. 18 della Convenzione.
1.8. Il Consiglio di Bacino RAGIONE_SOCIALE Rovigo, con ricorso notificato il 22/9/2023, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto.
1.9. Il Fallimento ha resistito con controricorso.
1.10. Il ricorrente ha depositato memoria nella quale ha, tra l ‘ altro, dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse relativamente al terzo motivo.
1.11. Il Fallimento ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 2752, comma 3°, c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale ha escluso che il credito azionato dall ‘ opponente dovesse essere ammesso al passivo con il privilegio previsto dall ‘ art. 2752, comma 3°, c.c., senza, tuttavia, considerare che: – tale credito ha per oggetto la ‘ restituzione dei fondi cd. post mortem, cioè dei fondi che i Comuni consorziati hanno costituito presso RAGIONE_SOCIALE con i propri proventi TARI, al fine di coprire i costi di attività istituzionali, rappresentati dalla chiusura e gestione successiva della discarica, che la legge demanda proprio ai Comuni, e per essi ai Consigli di Bacino cui sono tenuti a partecipare ‘ ; – sussistono, dunque , ‘ le medesime ragioni di meritevolezza e la medesima ratio che hanno indotto il legislatore ad assicurare ai tributi locali il privilegio di cui all ‘ art. 2752 ult. co. c.c. ‘ ; – il credito azionato dall ‘ opponente, infatti, ‘ avendo ad oggetto le somme riscosse a carico della cittadinanza da parte dell ‘ ente territoriale e da questi
materialmente poste nella disponibilità della RAGIONE_SOCIALE per lo svolgimento di funzioni ed attività proprie dello stesso Ente Pubblico ‘, ha per oggetto somme che, ‘ per provenienza, titolarità, ruolo e scopo ‘, ‘ di fatto sono esse stesse Tassa Rifiuti, in quanto afferiscono direttamente ed esclusivamente alla copertura dei costi per lo svolgimento dei compiti istituzionali dei Comuni, e per essi del Consorzio/Consiglio, in materia di smaltimento dei rifiuti urbani ‘ ; – tali somme, pertanto, pur se entrate nella materiale disponibilità del gestore della discarica, hanno ‘ sempre mantenuto la propria origine e natura tributaria, trattandosi della mera traditio a Daneco di quanto riscosso a titolo di Tassa Rifiuti, cioè del tributo istituito proprio e soltanto per coprire i costi di gestione dei rifiuti e tra questi, in particolare, i costi del loro smaltimento e del trattamento postmortem ‘; – in definitiva, a fronte della ‘ pacifica … natura tributaria della TARI ‘ e dell ‘ ‘ attribuzione ad essa del privilegio di cui all ‘ art. 2752 c.c. ‘ , ‘ la successiva attribuzione del medesimo privilegio ai costi (inutilmente) sostenuti per l ‘ erogazione del servizio deriva dal rapporto di sostanziale immedesimazione che i costi stessi instaurano con il tributo locale ‘.
2.2. Il motivo è infondato. L ‘ art. 2752, comma 3°, c.c. riconosce, infatti, il privilegio generale sui mobili, subordinatamente a quello dello Stato, ai crediti per imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti (tra l’altro) dalla ‘ legge per la finanza locale ‘ .
2.3. La portata applicativa di tale ultima disposizione è stata esplicitata dall ‘ art. 13, comma 13, del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella l. n. 214/2011, attraverso un ‘ interpretazione autentica che ha posto fine alla questione ermeneutica che aveva diviso la dottrina e la giurisprudenza in merito alla sua estensione applicativa.
2.4. Tale norma ha chiarito che, ai fini del comma in esame, il riferimento alla ‘ legge per la finanza locale ‘ s ‘ intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali e, dunque, non solo alle norme su quelli previsti dal testo unico per la finanza locale.
2.5. La norma dev ‘ essere, dunque, intesa nel senso che l ‘espressione ‘ legge per la finanza locale ‘, contenuta nell’ art. 2752 c.c., non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta bensì a tutte le disposizioni che disciplinano i tributi degli enti locali (Cass. n. 24836 del 2019).
2.6. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la ratio che sorregge tale causa di prelazione dev’essere rinvenuta nell ‘ esigenza di assicurare all ‘ ente territoriale la provvista dei mezzi economici necessari per l ‘ adempimento dei compiti istituzionali e tale ragione giustificativa vale a legittimare un ‘ interpretazione estensiva (e non analogica) della norma in forza della comune appartenenza della Regione, insieme ai Comuni e alle Province, alla categoria degli enti territoriali (cfr. Cass. n. 24071 del 2021; Cass. n. 24836 del 2019).
2.7. Sulla base di tale principio, in particolare, è stata riconosciuta l ‘ applicabilità del privilegio in questione anche al credito per la tariffa d ‘ igiene ambientale (TIA), istituita dal d.lgs. n. 22/1997 (cfr. Cass. n. 2320 del 2012), ed a quello per la tassa automobilistica provinciale, istituita dall ‘ art. 4 della l.p. Trento n. 10/1998 (cfr. Cass. n. 3134 del 2016; Cass. n. 13301 del 2012).
2.8. I medesimi principi sono stati ritenuti applicabili anche alla tassa automobilistica istituita dal d.P.R. n. 39/1953, in riferimento alla quale è stato ripetutamente affermato che, in sede d ‘ ammissione al passivo fallimentare, deve riconoscersi a favore del credito fatto valere dalla regione il privilegio generale
mobiliare previsto dall ‘ art. 2752, comma 3°, c.c. (Cass. n. 617 del 2022, in motiv.; Cass. n. 24071 del 2021; Cass. n. 24836 del 2019); più di recente, Cass. n. 13714 del 2024).
2.9. Il privilegio previsto dall ‘ art. 2752, ult. comma, c.c. è stato, così, riconosciuto anche per i crediti relativi all ‘ imposta comunale sugli immobili, pur se non compresa tra i tributi contemplati dal r.d. n. 1175/1931 in quanto introdotta successivamente con il d.lgs. n. 504/1992, sul rilievo, appunto, che le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi possono essere oggetto di un ‘ interpretazione estensiva che sia diretta ad individuarne il reale significato e la portata effettiva in modo da delimitare il loro esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla formulazione testuale, tenendo in considerazione l ‘ intenzione del legislatore e la causa del credito che, ai sensi dell ‘ art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio (cfr., in tal senso, Cass. SU n. 11930 del 2010; conf., più di recente, Cass. n. 617 del 2022, in motiv.).
2.10. E per le stesse ragioni si è ritenuto, infine, che il privilegio previsto dall ‘ art. 2752, comma 3°, c.c. assiste anche la tassa rifiuti (TARI), che ha sostituito a decorrere dall ‘ 1/1/2014 i preesistenti tributi dovuti ai comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (come la TARSU e, in seguito, la TIA e la TARES), conservandone peraltro la medesima natura tributaria (Cass. n. 12275 del 2016).
2.11. Risulta, dunque, evidente come sia ormai del tutto acquisito che le disposizioni sui privilegi possono, di per sé, tollerare l ‘ eventualità di un ‘ interpretazione estensiva: e ciò vale senz’altro anche per la norma prevista dall ‘ art. 2752, ult. comma, c.c. (Cass. n. 13714 del 2024, in motiv.).
2.12. Resta, tuttavia, la necessità che, ai fini dell ‘ interpretazione estensiva della norma prevista dall ‘ art. 2752, comma 3°, c.c., il credito azionato abbia pur sempre ad oggetto il pagamento (sia pur nei termini chiariti in seguito) di un ‘ imposta.
2.13. I crediti assistiti da tale privilegio sono, infatti, esclusivamente quelli, come la tassa rifiuti, strumentali al reperimento, da parte degli enti locali, delle risorse da impiegare nello svolgimento dei loro compiti istituzionali: e questa (e solo questa) è la ragione in funzione della quale il privilegio è concesso dalla legge e che, in forza del richiamato insegnamento di questa Corte, segna e definisce i limiti invalicabili dell ‘ eventuale interpretazione estensiva della disposizione normativa in esame.
2.14. Il credito del Consiglio di Bacino, già ammesso al passivo del Fallimento in via chirografaria, ha, per contro, ad oggetto la mera ‘ restituzione della parte di tariffa incassata ‘ dalla società poi fallita ‘ per i lavori ‘ costituenti l’oggetto de gli ‘obblighi rimasti ineseguiti’ dalla stessa (vale a dire la sistemazione finale e la chiusura della discarica e la gestione post-mortem per la durata prevista) ed ha quale causa semplicemente quella di ottenere la restituzione di parte delle somme che il Consiglio (già Consorzio), dopo averle già reperite presso i contribuenti a titolo d ‘ imposta, aveva, appunto, corrisposto alla RAGIONE_SOCIALE a titolo di compenso contrattualmente previsto per i servizi di gestione della discarica da parte di quest ‘ ultima.
2.15. Il privilegio in questione garantisce la riscossione (di tutte) le possibili forme di imposizione che consentano agli enti locali di reperire presso la collettività le risorse indispensabili all ‘ attività istituzionale: ma non può di certo assistere il credito
meramente restitutorio che, come ben detto dal controricorrente, discenda da vicende patologiche che hanno contrassegnato il modo in cui tali risorse, ormai acquisite al patrimonio comunale, siano state poi impiegate, attraverso meccanismi non coattivi ma di carattere negoziale e corrispettivo, dall ‘ amministrazione locale: come, appunto, rilevato dal Tribunale, lì dove, in particolare, ‘ ha distinto il credito degli enti locali avente ad oggetto la riscossione dalla cittadinanza delle somme dovute a titolo di tasse ed imposte, per il quale opera l ‘ invocato privilegio, dal diverso credito, al quale il privilegio non può estendersi, avente ad oggetto la restituzione delle somme già riscosse e infruttuosamente impiegate dai comuni per lo svolgimento del servizio, peraltro attraverso un meccanismo neppure coattivo, ma di natura negoziale e corrispettiva’.
2.16. In tal senso, del resto, depone quanto di recente affermato dalla Corte costituzionale (con sentenza n. 101/2022) la quale, in particolare, ha evidenziato come il privilegio previsto dall ‘ art. 2752, comma 3° e 4°, c.c. garantisce esclusivamente il ‘ credito fiscale ‘ ‘ che rinviene la propria causa in una prestazione patrimoniale posta dall ‘ ordinamento a carico di un soggetto in base ad uno specifico indice di capacità contributiva e destinata a sovvenire a pubbliche spese (sentenze n. 167 e 89 del 2018, n. 269 e n. 236 del 2017) ‘ , e non è, dunque, estensibile al diverso credito che ‘ trova titolo nel potere accordato, a determinate condizioni, dalla legge al soggetto obbligato all ‘ assolvimento del tributo di recuperarne l ‘ onere economico ‘ e, dunque, a fortiori , al diritto dell ‘ ente impositore che, dopo aver riscosso il tributo presso i contribuenti, abbia, poi, versato, in adempimento di precisi obblighi contrattuali, i relativi fondi ad un soggetto terzo, come la società fallita, e pretenda, poi, in
ragione dell ‘ inadempimento di quest ‘ ultima agli obblighi assunti, la restituzione delle somme alla stessa in precedenza versate.
2.17. Né può invocarsi a sostegno della soluzione interpretativa sostenuta dal ricorrente il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in caso di fallimento del concessionario alla riscossione dei tributi, l’ente impositore ha il diritto d’insinuare al passivo di quest’ultimo il proprio credito con il privilegio previsto dall’art. 2752 c.c. anche se tale pretesa ha per oggetto non il tributo cui il contribuente è tenuto per legge nei suoi confronti ma il riversamento contrattualmente dovuto da parte del concessionario di quanto lo stesso (detratto l’aggio) ha incassato dai contribuenti (Cass. n. 3449 del 2016; conf. Cass. n. 22420 del 2018).
2.18. Non v’è dubbio , infatti, che: l’omesso riversamento ai Comuni delle somme riscosse dalla società concessionaria del servizio di riscossione delle entrate comunali non esclude che ‘ il mancato riversamento sia sempre relativo a un’entrata tributaria, la quale dunque non muta natura sol perché la sorte sia stata incamerata dalla concessionaria stessa anziché esser rifluita nelle casse dell’ente ‘; -ai fini del privilegio, infatti, ‘ il credito relativo ai tributi locali resta tale, anche rispetto alla concessionaria inadempiente all’obbligo di riversamento, perché non muta la causa per la quale il legislatore riconosce il privilegio medesimo ‘, ‘ la quale … ne rappresenta la ragione giustificatrice su entrambi i piani, oggettivo e soggettivo ‘, tant’è che, come osservato, ‘ l’esazione delle imposte pubbliche viene espletata attraverso l’affidamento del servizio a un ente privato in forza di un atto amministrativo avente natura di concessione ‘ (Cass. n. 37017 del 2022, in motiv.); l’obbligazione intercorrente tra il concessionario della riscossione ed il Comune concedente, che pure non ha natura tributaria (per difetto del presupposto
impositivo e della correlata capacità contributiva), risente, dunque, dell’interesse dell’ente pubblico alla pronta e sicura esazione delle entrate, che, infatti, lo stesso non ha ricevuto anche se , ‘ per effetto del versamento, sia esaurito il rapporto fra l’ente e il contribuente ‘ ; -le somme incassate dal concessionario restano, pertanto, ancorate, proprio perché mai incassate dall’ente impositore, alla finalità pubblicistica cui i tributi sono funzionali, con la conseguenza che il relativo credito, per quanto già riscosso presso i contribuenti, dev’essere comunque ammesso al passivo fallimentare del concessionario con il privilegio attribuitogli dalla legge, ai sensi dell’art. 2752 c.c., poiché i tributi incassati non perdono i caratteri propri dell’entrata fiscale ma mantengono invece la loro natura e le finalità pubblicistiche cui sono funzionali (Cass. n. 7834 del 2022, in motiv., con i relativi riferimenti; Cass. n. 23477 del 2020, in motiv.).
2.19. Resta, nondimeno, la necessità che, ai fini del privilegio in esame, il credito azionato abbia pur sempre ad oggetto, quanto meno a latere creditoris (come le somme riscosse dal concessionario presso i contribuenti e non riversate al Comune impositore), il pagamento di somma che (almeno) il creditore abbia il diritto di ricevere a titolo d ‘imposta : e non può essere, dunque, riconosciuto ad un credito, come quello azionato dall’opponente, che ha, per contro, ad oggetto la mera restituzione delle somme che lo stesso, dopo averle riscosse dai contribuenti (con la conseguente estinzione delle relative obbligazioni d’imposta tanto dal punto di vista dei debitori che le hanno pagate, quanto dal punto di vista degli enti impositori che le hanno ricevute), aveva, a sua volta, corrisposto alla società poi fallita a titolo di compenso contrattualmente previsto per la prestazione d i servizi da parte di quest’ultima , anche se si
tratta di compiti che, come la gestione della discarica, rientrano nei relativi compiti istituzionali.
2.20. E neppure, infine, può ritenersi (come il ricorrente ha dedotto in memoria) che la mancata attribuzione del privilegio invocato dall’opponente al credito azionato dallo stesso finisca per esporre la normativa legislativa in materia ad una questione d ‘ illegittimità costituzionale, la quale, per contro, appare, proprio in ragione della oggettiva diversità dei crediti garantiti dal privilegio rispetto a quello azionato dall’opponente, manifestamente infondata.
2.21. La Corte costituzionale , d’altra parte, come ha testualmente ricordato nella sentenza n. 101/2022 in precedenza citata, ha in più occasioni evidenziato che, in considerazione del carattere politico-economico dei criteri che orientano il riconoscimento della natura privilegiata di determinati crediti, non è consentito utilizzare lo strumento del giudizio di legittimità costituzionale per introdurre, sia pure con riguardo a posizioni creditorie che (come quella in esame) sottendono interessi di rango costituzionale, una causa di prelazione ulteriore ‘ con strutturazione di un autonomo modulo normativo che codifichi la tipologia del nuovo privilegio ed il suo inserimento nel sistema di quelli preesistenti ‘ (sentenza n. 84/1992; in senso conf., n. 113/2004, n. 1/1998 e n. 40/1996).
2.22. Le cause legittime di prelazione costituiscono, invero, eccezioni alla regola generale, enunciata dall’art. 2741 c.c., per la quale i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, accordando preferenza a quei crediti che, in ragione della causa o delle qualità del titolare, esigano una tutela particolare.
2.23. L’efficienza di un sistema siffatto è garantita dall’equilibrio tra la regola della parità dei creditori e l’eccezione
del regime preferenziale giacché l’indiscriminata proliferazione dei privilegi potrebbe vanificare la stessa funzionalità del trattamento privilegiato.
2.24. Si tratta di un meccanismo presidiato dal principio di legalità, in forza del quale solo la legge può incidere, in base ad una nuova valutazione assiologica, sull’ordine di valori espresso dalla regola della par condicio creditorum , selezionando le cause del credito che, ai sensi dell’art. 2745 c .c., rappresentino la ragione giustificatrice della creazione di nuovi privilegi (sentenza n. 326/1983).
2.25. La Corte enuncia, dunque, il seguente principio di diritto: ‘ Il privilegio previsto dall’art. 2752, comma 3°, c.c. assiste esclusivamente i crediti che hanno a oggetto il pagamento di un’imposta o di una tassa e, dunque, non spetta nella differente situazione in cui si faccia questione del semplice diritto restitutorio attinente alle somme che l’ente impositore, dopo averle riscosse dai contribuenti a titolo di tributo, abbia a sua volta versato ad un terzo a titolo di compenso contrattualmente previsto per i servizi eseguiti da ques t’ultimo , anche se si tratta di un’ attività che, come la gestione di una discarica, rientra nei suoi compiti istituzionali ‘.
2.26. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 253, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, anche in relazione agli artt. 95, comma 3°, e 96, comma 1°, l.fall. e all ‘ art. 112 c.p.c., a norma dell ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio previsto dall ‘ art. 253, comma 2, del d.lgs. n. 152 cit., senza, tuttavia, considerare che: – il credito pecuniario vantato dal Consiglio di bacino è assistito dal privilegio speciale immobiliare sull ‘ area della discarica previsto
dalla norma citata, afferendo in via integrale ed esclusiva alle somme che il Consiglio stesso deve per legge destinare, così come in effetti ha destinato, agli interventi di sistemazione finale, messa in sicurezza e bonifica del sito; – sussistono, in effetti, tutti i presupposti per l ‘ applicazione del privilegio previsto e disciplinato dall ‘ art. 253 cit. in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati; – il Consiglio opponente, infatti, sotto il profilo soggettivo, ha agito quale organismo associativo e rappresentante ex lege dei comuni obbligatoriamente consorziati, mentre, sotto il profilo oggettivo, il credito ha per oggetto somme già sostenute dall ‘ ente ma indebitamente trattenute da Daneco proprio per l’ attività di messa in sicurezza e bonifica del sito della discarica.
2.27. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, infatti, non si confronta con la pronuncia che ha impugnato: la quale, infatti, con statuizione rimasta incensurata, ha ritenuto che il privilegio previsto dall ‘art. 253 cit., secondo cui ‘ le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell ‘articolo 2748, secondo comma, del codice civile’, è limitato esclusivamente al credito per ‘ le sole spese effettuate dai Comuni (e) dalle Regioni interessate per gli interventi di bonifica dei siti contaminati (che il Consiglio neanche afferma di aver già sostenuto) e non anche’ -come pretende il ricorrente -‘il recupero della tariffa ‘ a suo tempo versata alla società poi fallita.
2.28. Non si comprende, d ‘altra parte, come il privilegio speciale immobiliare previsto dall ‘ art. 253, comma 2, del d.lgs. 152 cit. sull’area del sito contaminato , che, come si evince dall’art. 253, comma 1, riguarda ‘ le spese sostenute per gli interventi’ ‘ effettuati d’ufficio … ai sensi degli articolo 250 e 252, comma 5 ‘, e cioè gli interventi ‘ di bonifica e ripristino
ambientale dei siti contaminati ‘ eseguiti dal comune territorialmente competente o, in difetto, dalla Regione (art. 250, comma 1), ovvero, se si tratta di siti d’interesse nazionale, dal ministero dell’ambiente (art. 252, comma 5), possa riguardare il credito per cui è causa, e cioè un credito che ( avendo ad oggetto la restituzione delle somme che l’opponente aveva corrisposto alla società poi fallita a titolo di compenso contrattualmente previsto per i servizi di gestione della discarica da parte di quest’ ultima): – non è vantato né dal comune in cui si trova la discarica, né dalla regione né, tanto meno, dal ministero dell’ambiente ; – non ha ad oggetto le spese sostenute per la bonifica e il ripristino ambientale di un sito contaminato.
2.29. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando sulla violazione e falsa applicazione, ai sensi dell ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 93, 95 comma 3° e 96, comma 1°, l. fall. e dell ‘ art. 112 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda relativa al trasferimento della proprietà del terreno su cui insiste la discarica.
2.30. Il ricorrente ha però dato atto, in memoria, del sopravvenuto difetto d’interesse in ordine a tale motivo , che dunque non va esaminato.
Il ricorso dev’essere rigettato.
Le spese del giudizio, in ragione della novità della questione, meritano di essere interamente compensate tra le parti.
La Corte, infine, dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese processuali; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima