Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32459 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32459 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30255/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE -ENTE RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’ Avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente
–
contro
FALLIMENTO di ASSOCIAZIONE RAGIONE_SOCIALE della SICILIA – RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’ Avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’Avvocata NOME COGNOME (CODICE_FISCALE giusta procura speciale in calce al controricorso
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Palermo n. 886/2018 depositato l’ 11/9/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/9/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Il giudice delegato al fallimento della RAGIONE_SOCIALE (nel prosieguo, per brevità, ARAGIONE_SOCIALE) ammetteva al passivo -fra l’altro e per quanto qui di interesse – il credito di € 529.508,23 vantato dall’Ente Nazionale di P revidenza per gli Addetti e per gli impiegati in Agricoltura (in seguito, per brevità, E.RAGIONE_SOCIALE) per contributi afferenti al fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto, con collocazione in chirografo anziché, come richiesto, al primo post o dell’ordine di prelazione previsto dagli artt. 2778 cod. cod., 2, 4, 11 e 12 l. 246/1975 e 1 l. 297/1982.
L ‘opposizione pr oposta da RAGIONE_SOCIALE contro il provvedimento del G.D. veniva rigettata dal Tribunale di Palermo.
Il giudice collegiale riteneva che la richiesta di riconoscimento del privilegio ex art. 2751bis , n. 1, cod. civ. presentata in sede di opposizione fosse nuova e, come tale, inammissibile, in ragione del principio di immutabilità della domanda che sorregge il giudizio di opposizione a stato passivo.
Aggiungeva, in ogni caso, che l’art. 2751 -bis , n. 1, cod. civ. riconosce un privilegio generale alle retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma ai prestatori di lavoro subordinato, alle indennità spettanti ai medesimi per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, ai crediti per la mancata corresponsione di contributi previdenziali e assicurativi obbligatori e ai crediti per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile. Sottolineava che la domanda di insinuazione in esame non riguardava alcuna retribuzione del prestatore di lavoro, ma la contribuzione dovuta al fondo di accantonamento T.F.R. gestito in veste privatistica da RAGIONE_SOCIALE.
Reputava che la norma invocata non riconoscesse alcun privilegio alla contribuzione da versarsi al gestore del fondo di accantonamento del T.F.R., che nel caso di specie era per di più costituita da una fondazione di diritto privato.
ERAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione del decreto di rigetto del reclamo, pubblicato in data 11 settembre 2018, prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di RAGIONE_SOCIALE
Considerato che:
4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 11 l. 426/1975 e 1 l. 297/1982, perché il tribunale ha erroneamente ritenuto inapplicabile il privilegio previsto dall’art. 2751 -bis cod. civ. per i crediti derivanti da omessi versamenti T.F.R. nei confronti dell’ente gestore, ex lege , del fondo per i versamenti già erogati ai prestatori di lavoro subordinati.
L’ente ricorrente, dopo aver rappresentato che l’originaria domanda di insinuazione, nel fare riferimento anche agli artt. 2 e 12 l. 426/1975 e 1 l. 297/1982, aveva inteso sollecitare il riconoscimento del privilegio anche in virtù del disposto dell’art. 2751 -bis cod. civ., introdotto proprio da tali norme, ha spiegato che l’art. 2 l. 297/1982 ha istituito un fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto allo scopo di creare uno specifico organismo che si sostituisca al datore di lavoro per il pagamento di taluni crediti dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza dell’obbligato e assicurare, in questo modo, l’effettività della tutela connessa alla natura del credito in esame.
La surrogazione del fondo al lavoratore prevista di diritto dall’art. 2, comma 7, l. 297/1982 smentisce così -in tesi di parte ricorrente gli argomenti addotti dal tribunale, perché l’ordinamento riconosce a un soggetto diverso dal prestatore di lavoro e deputato per legge all’erogazione del T.F.R. il privilegio di cui all’art. 2751 -bis cod. civ.. Il fatto che a E.N.P.A.I.A. siano affidati dalla l. 1655/1962, per i lavoratori dipendenti da aziende agricole (a cui è precluso l’accesso al fondo di garanzia introdotto dalla l. 297/1982), compiti di gestione delle forme di previdenza obbligatorie, fra cui il fondo T.F.R., doveva
indurre il tribunale a riconoscere al credito vantato dall’opponente il medesimo privilegio, in ragione della sua natura, dell’intenzione del legislatore di tutelare il diritto del lavoratore a percepire la retribuzione differita e dell’interesse pubblico a che l’organo di garanzia dei diritti del lavoratore abbia modo di reperire e conservare le risorse necessarie per assicurare il pagamento dei crediti non soddisfatti dei lavoratori impiegati in agricoltura.
4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 113 cod. proc. civ., in quanto il tribunale, laddove ha dichiarato l’inoperatività del privilegio generale di cui all’art. 2751 -bis cod. civ. per i crediti derivanti da omessi versamenti T.F.R. nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, ha tralasciato di procedere a una ricostruzione completa della normativa applicabile al caso di specie, senza tenere conto di quanto previsto dalla direttiva comunitaria n. 987/1980, dalla l. 297/1982, istitutiva
l’E.N.P.A.I.A..
Il richiamo al disposto e ai principi ispiratori della l. 297/1982 e del intende così sollecitare il riconoscimento del privilegio di cui a applicazione analogica della disciplina prevista per differenti categorie di lavoratori.
Non è possibile, però, trovare giustificazione per il riconoscimento del privilegio richiesto all’interno di una normativa direttamente inapplicabile al caso di specie e attraverso il ricorso all’ analogia legis o all’ analogia iuris , ove si consideri che le norme del codice civile che stabiliscono privilegi in favore di determinati crediti costituiscono norme eccezionali e non sono suscettibili di interpretazione analogica, ma solo di interpretazione estensiva (cfr. Cass. 5297/2009, Cass. 17396/2005).
5.3 L’art. 2, comma 7, l. 297/1982 prevede che ‘ i pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell’interessato. Il fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate ‘.
Dal testo normativo emerge chiaramente che la surroga di diritto del fondo di garanzia al lavoratore avviene ed è condizionata alla
RAGIONE_SOCIALE ha chiesto l’ammissione al passivo non di quanto versato a lavoratori a titolo di
, stante l’inadempimento dell’imprenditore dichiarato fallito, ma di ‘ contributi afferenti al fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto ‘ (v. pag. 2 del ricorso).
Pertanto, la tesi interpretativa proposta finisce per sollecitare il riconoscimento di un privilegio che la norma richiamata non contempla, , perché la surroga prevista in favore del fondo dall’art. 2 l. 297/1982 riguarda i pagamenti effettuati in favore del lavoratore non soddisfatto e non i contributi dei datori di lavoro diretti ad alimentare le casse del fondo di garanzia e da loro dovuti ai sensi del comma 8 della norma in parola.
5.4 La statuizione impugnata si fonda su una duplicità di rationes decidendi , autonome fra loro e ambedue idonee a fondare la decisione adottata sul piano logico e giuridico.
La ritenuta infondatezza delle censure mosse alla seconda di tali ragioni rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative all’altra ragione, esplicitamente fatte oggetto di
doglianza con il secondo motivo, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività dell’altra, alla cassazione della decisione impugnata (Cass. 11493/2018, Cass. 2108/2012).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 6.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 25 settembre 2024.