Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2495 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 2495 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 36076-2019 proposto da:
COGNOME – CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO N. 59/2017 RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE;
– intimato – avverso il decreto n. cronologico 187/2019 del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 18/10/2019 R.G.N. 27743/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con decreto n.187/19, il Tribunale di Torino rigettava l’opposizione allo stato passivo proposta da Inarcassa nei
Oggetto
Privilegio 27532754 c.c.
R.G.N. 36076/2019
COGNOME
Rep.
Ud.12/12/2024
CC
confronti del fallimento RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare dei propri crediti per contributo integrativo non pagato per gli anni 2007, 2008, 2009, 2013, nonché per sanzioni conseguenti all’omesso pagamento. I crediti erano stati ammessi in via chirografaria e RAGIONE_SOCIALE chiedeva con l’opposizione la loro ammissione in via privilegiata ai sensi degli artt.2753 e 2754 c.c.
Il Tribunale ha rigettato l’opposizione affermando che il contributo integrativo non è finalizzato ad assicurare una copertura previdenziale, trattandosi di un contributo di solidarietà necessario a finanziare RAGIONE_SOCIALE.
Avverso il decreto, Inarcassa ricorre per un motivo.
Il fallimento è rimasto intimato.
All’odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2745, 2753, 2754. Il Tribunale non avrebbe considerato che RAGIONE_SOCIALE gestisce l’assicurazione obbligatoria contro invalidità e vecchiaia; non si tratterebbe di assicurazione volontaria bensì imposta dalla legge.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha già deciso causa analoga alla presente, relativa al contributo integrativo e alle sanzioni per mancato pagamento; in detta pronuncia (Cass.33787/22) è stato chiarito che RAGIONE_SOCIALE gestisce un regime di previdenza sociale obbligatoria, per cui i relativi crediti per contributo integrativo e sanzioni devono essere assistiti dal privilegio degli artt.2753 e 2754 c.c.
Resta solo da aggiungere che non può rilevare l’art.2751 -bis, n.2 c.c., con riguardo al contributo integrativo dovuto dai professionisti alle rispettive casse, al fine di escludere il richiamo agli artt.2753 e 2754 c.c. L ‘art.2751 -bis, n.2 c.c., nella sua attuale formulazione, è stato infatti introdotto con la l. n.205/17, mentre nel caso di specie si tratta di crediti pregressi, relativi agli anni 2007, 2008, 2009, 2013.
Va dunque accolto il ricorso e cassato il decreto oggetto di ricorso, con rinvio al Tribunale di Torino in diversa composizione per i conseguenti provvedimenti in tema di formazione dello stato passivo, nonché per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.