Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27223 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 27223  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 11/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 20891/2019 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) (già RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO .
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA).
-intimato – avverso il decreto del Tribunale di Paola, depositato in data 4.6.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/9/2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Paola decidendo sull’opposizione allo stato passivo proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE ed avverso il provvedimento del g.d., col quale era stato ammesso il creditore istante al passivo fallimentare per la somma di euro 352.408,00, in via chirografaria ha parzialmente accolto la proposta impugnazione, ammettendo il credito per la maggior somma di euro 778.662,55, sempre però in via chirografaria, senza riconoscere il richiesto privilegio cd. artigiano ex art. 2751 bis n. 5 c.c.. Il Tribunale ha motivato, per quanto qui ancora di interesse, nel modo seguente: ‘esaminata, infatti, la documentazione depositata in atti, non risulta provata la ricorrenza (al momento in cui è sorto il credito fatto valere) dei criteri di cui al citato art. 2083 c.c., nonché degli ulteriori elementi indicati dalla legge quadro n. 44 3/1985, tenuto conto dell’attività svolta, dell’entità delle prestazioni rese (consistite nell’esecuzione di lavori edili) e del capitale investito (anche mediante la sua comparazione con il fattore della forza lavoro impiegata dal titolare dell’impresa)’.
2. Il decreto, pubblicato il 4.6.2019, è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Il RAGIONE_SOCIALE, intimato, non ha svolto difese. La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 2751 bis n. 5 c.c., nel testo risultante dalla novella introdotta dall’art. 36 d.l. 5/2012, convertito in legge 35/2012, e degli artt. 2,3,4 e 5 della l. 443/1985, …, oltreché dei principi ermeneutici, in materia, fissati dalla corte di legittimità, perché il Tribunale di Paola, non tenendo conto del momento in cui è sorto il credito, ha erroneamente applicato la nozione di piccolo imprenditore di cui all’art. 2083 c.c. senza c oordinarla con i requisiti della legge speciale 443/1985’.
Con il secondo mezzo si deduce ‘omessa motivazione su fatti controversi essenziali e decisivi per il giudizio, che avevano formato oggetto di discussione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, poiché il giudice del merito non ha riconosciuto il privilegio ex art. 2751 bis c.c. n. 5, ritenendo che la ditta RAGIONE_SOCIALE non avesse provato la ricorrenza dei criteri generali di cui all’art. 2083 c.c., in contrasto con quanto emergente dalla visura camerale, dalle dichiarazioni Iva anni 2015, 2016, 2017 (doc. 14) e dalle dichiarazioni Iva anni 2012, 2013, 2014 (doc. 17); dal libro unico anni 2015, 2016, 2017 (doc. 15) e dal libro unico anni 2014, 2013, 2012 (doc. 2018); dal libro dei cespiti (doc. 16), tutti prodotti sia in sede di istanza di ammissio ne al passivo quanto di opposizione allo stato passivo’.
2.1 Va accolto il secondo motivo di ricorso, quanto al denunciato vizio di motivazione, accoglimento che assorbe peraltro l’esame del primo motivo. Sul punto va premesso che la parte ricorrente, al di là della titolazione del motivo del ricorso qui in esame (articolato come vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), ha denunciato, nella sostanza e nel corpo dell ‘ esposizione del motivo stesso, un vizio di motivazione apparente (sussumibile, invero, formalmente sotto l’egida applicativa del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 132, 2 comma, stesso codice di rito). La riqualificazione del vizio è sempre consentita a questa Corte (v. Sez. 5, Ordinanza n. 759 del 12/01/2025; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26310 del 07/11/2017; Sez. 6-5, Ordinanza n. 25557 del 27/10/2017).
Ebbene, sussiste il denunciato vizio di motivazione apparente.
Va infatti ricordato che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; n. 8053 del 2014; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019).
Ciò posto, rileva il Collegio che – come dedotto dalla parte ricorrente – il Tribunale non ha spiegato, quanto al denunciato diniego del riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c., le ragioni per le quali non fossero risultati provati dalla parte istante i presupposti applicativi fattuali del richiesto privilegio (attività svolta; capitale investito in comparazione con il fattore della forza lavoro), nonostante la ricorrente avesse allegato una serie di indici documentali diretti proprio a dimostrarne la ricorrenza (visura camerale, dichiarazioni Iva, libro unico, libro dei cespiti, documenti tutti prodotti sia in sede di istanza di ammissione al passivo, quanto di opposizione allo stato passivo). A fronte di questa ampia produzione documentale, il Tribunale avrebbe dovuto spiegare le ragioni dell’irrilevanza probatoria della prova allegata, senza trincerarsi, invece, dietro una formula stereotipata espressiva del rilievo della mancanza della prova dei presupposti applicativi dell’invocata normativa.
Si impone pertanto la cassazione del decreto impugnato con rinvio per un nuovo esame.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Paola, che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24.09.2025
Il Presidente NOME COGNOME