Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 34559 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 34559 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2019
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del I.r.p.t., rappr. e dif. dall’AVV_NOTAIO, elett. dom. presso studio del medesimo, in Roma, INDIRIZZO, come da procura in calce all’atto
-ricorrente –
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RG 8660/2017- g.est. m.ferro
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei cur.fallim. p.t.
-intimato- per la cassazione del decreto Trib. Treviso 22.2.2017, in R.G. n. 8125/2016, R.G.Fall. 38/2016 sub 1;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2019 dal AVV_NOTAIO;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo Presidente.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. RAGIONE_SOCIALE [RAGIONE_SOCIALE] impugna il decreto Trib. Treviso 22.2.2017, in R.G. n. 8125/2016, R.G.Fall. 38/2016 sub 1 che, rigettando il reclamo avverso il decreto del giudice delegato del fallimento RAGIONE_SOCIALE, ha negato che il ricorrente, creditore della società fallita, potesse essere considerato artigiano ai fini della concessione del privilegio codicistico; tale qualifica, scrutinata alla luc dei parametri della legge n.443/1985, stante l’applicazione ratione temporis del novellato art.2751bis n.5 c.c., risulta positivamente esclusa, per la forma organizzativa consortile, incompatibile con la previsione remunerativa diretta del lavoro dei soci ove operi, come nel caso, un organismo di secondo grado; r.
2. la ricorrente deduce in due motivi: a) la violazione dell’art.2751bis n.5 c.c., in relazione all’art. 3 I. n.443 del 1985, avend errato il tribunale a richiamare la natura consortile del creditore, bastando per il privilegio l’iscrizione all’albo artigiano, com’è per ricorrente; b) il vizio di motivazione, avendo il decreto trascurato gl
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elementi anche documentali offerti dal creditore, volti a dimostrare i requisiti sostanziali e dimensionali della I. quadro, attinenti ad un processo produttivo con essa coerente. Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
la contestazione con cui è formulato il primo motivo evidenzia che, nella ratio decidendi del decreto, si opera l’esclusione del privilegio, richiamando la separazione di statuto tra impresa artigiana (definita ai sensi della I.quadro n.443 del 1985 ed iscritta al relativo albo) e consorzi, anche fra imprese artigiane, quali soggetti distinti dalla prima; tale questione involge la disamina della possibile esclusione ex se della causa prelatizia codicistica per il consorzio, benché fra imprese artigiane e per quanto iscritto all’albo, ove esso non possa dirsi a sua volta impresa artigiana; la prospettiva condiziona il controllo incidentale di legittimità dell’atto iscrizionale, quale rimesso al giudic per l’impresa artigiana;
ritiene il Collegio che non sussistano le ipotesi di cui all’art.375, co. nn. 1 e 5 c.p.c. e pertanto la causa debba essere rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice, ai sensi dell’art. 380b1s u.co. c.p.c.
P.Q.M.
la Corte rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione semplice.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2019 il Presidente