Privilegio Artigiano ai Consorzi: la Cassazione Prende Tempo
Il riconoscimento del privilegio artigiano rappresenta una tutela fondamentale per i crediti derivanti dal lavoro. Ma cosa succede quando a vantare il credito non è una singola impresa, bensì un consorzio di imprese artigiane? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria in esame, affronta questa complessa questione, scegliendo di non dare una risposta immediata ma di approfondire il tema in una pubblica udienza.
I Fatti di Causa
La vicenda nasce dal reclamo presentato da un consorzio di trasporti, regolarmente iscritto all’albo delle imprese artigiane. Nell’ambito della procedura fallimentare di una società sua debitrice, il consorzio aveva chiesto che il proprio credito fosse ammesso al passivo con il riconoscimento del privilegio artigiano, previsto dall’art. 2751-bis, n. 5 del codice civile. Tale privilegio avrebbe garantito al consorzio una posizione di preferenza rispetto agli altri creditori non privilegiati.
Il tribunale di merito, tuttavia, aveva respinto la richiesta. La decisione si basava sulla considerazione che la forma giuridica del consorzio, specialmente se di secondo grado, fosse strutturalmente incompatibile con la nozione di impresa artigiana delineata dalla legge quadro (L. 443/1985). Secondo i giudici, la natura consortile escludeva la possibilità di beneficiare di una tutela pensata per remunerare direttamente il lavoro dei soci.
La Questione Giuridica sul Privilegio Artigiano
Il ricorso in Cassazione si concentra su due punti principali. In primo luogo, il consorzio contesta la violazione dell’art. 2751-bis n. 5 c.c., sostenendo che l’iscrizione all’albo artigiano dovrebbe essere di per sé sufficiente per ottenere il riconoscimento del privilegio artigiano, a prescindere dalla forma giuridica. In secondo luogo, lamenta un vizio di motivazione, poiché il decreto impugnato avrebbe ignorato gli elementi documentali che dimostravano la sussistenza dei requisiti sostanziali e dimensionali tipici dell’impresa artigiana.
La questione centrale, quindi, è se la causa prelatizia codicistica possa essere esclusa a priori per un consorzio, anche se composto da imprese artigiane e regolarmente iscritto all’apposito albo. Si tratta di stabilire se la forma consortile sia di per sé un ostacolo insormontabile per l’applicazione di questa importante forma di tutela del credito.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nell’analizzare il caso, ha ritenuto che la questione non fosse di facile e immediata soluzione. La ratio decidendi del provvedimento impugnato si fonda sulla netta separazione tra lo statuto dell’impresa artigiana (definita dalla legge quadro e iscritta all’albo) e quello dei consorzi. Questi ultimi, anche se composti da imprese artigiane, sono considerati soggetti giuridici distinti.
Questa impostazione solleva un problema giuridico di notevole spessore: può un consorzio, che per legge non è un’impresa artigiana in senso stretto, beneficiare del privilegio artigiano solo perché i suoi membri lo sono? E quale valore ha, in questo contesto, l’iscrizione del consorzio stesso all’albo? La Corte ha riconosciuto che rispondere a queste domande implica una disamina approfondita della possibile esclusione ex se (cioè per sua stessa natura) del consorzio dal beneficio, e condiziona anche il controllo sulla legittimità dell’atto di iscrizione all’albo.
Valutando la complessità e la rilevanza della questione, il Collegio ha concluso che non ricorrevano le ipotesi per una trattazione semplificata in camera di consiglio, come previsto dall’art. 375, co. 1, nn. 1 e 5 c.p.c.
Conclusioni: Rimessione alla Pubblica Udienza
In conclusione, la Corte di Cassazione non ha deciso nel merito la controversia. Con la presente ordinanza interlocutoria, ha disposto che la causa sia rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice. Questa scelta procedurale testimonia l’importanza e la delicatezza della questione giuridica. La decisione finale, che scaturirà dalla pubblica udienza, avrà un impatto significativo, poiché definirà con maggiore chiarezza i confini di applicabilità del privilegio artigiano e stabilirà se questa tutela possa essere estesa anche a forme aggregative come i consorzi, chiarendo il rapporto tra la natura sostanziale dell’attività e la forma giuridica del creditore.
Qual era la richiesta del consorzio nel caso in esame?
Il consorzio ricorrente aveva richiesto il riconoscimento del privilegio artigiano per un proprio credito nei confronti di una società dichiarata fallita, al fine di essere pagato con preferenza rispetto ad altri creditori.
Perché il tribunale di merito aveva negato il privilegio artigiano al consorzio?
Il tribunale aveva negato il privilegio ritenendo che la forma giuridica del consorzio fosse incompatibile con la nozione legale di impresa artigiana, la quale è strettamente legata alla remunerazione diretta del lavoro dei soci, un elemento che non si riscontra in un organismo di secondo grado come un consorzio.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione in questa ordinanza?
La Corte di Cassazione ha ritenuto la questione giuridica troppo complessa per una decisione in forma semplificata. Pertanto, con un’ordinanza interlocutoria, ha rimesso la causa alla pubblica udienza della sezione semplice per un esame più approfondito, senza decidere nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 34559 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 34559 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2019
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso proposto da:
CONSORZIO COGNOME RAGIONE_SOCIALE soc.cons. a r.I., in persona del I.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. NOME COGNOME elett. dom. presso studio del medesimo, in Roma, INDIRIZZO come da procura in calce all’atto
-ricorrente –
GLYPH 1 i 3
RG 8660/2017- g.est. m.ferro
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona dei cur.fallim. p.t.
-intimato- per la cassazione del decreto Trib. Treviso 22.2.2017, in R.G. n. 8125/2016, R.G.Fall. 38/2016 sub 1;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2019 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo Presidente.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. CONSORZIO RAGIONE_SOCIALE. impugna il decreto Trib. Treviso 22.2.2017, in R.G. n. 8125/2016, R.G.Fall. 38/2016 sub 1 che, rigettando il reclamo avverso il decreto del giudice delegato del fallimento RAGIONE_SOCIALE, ha negato che il ricorrente, creditore della società fallita, potesse essere considerato artigiano ai fini della concessione del privilegio codicistico; tale qualifica, scrutinata alla luc dei parametri della legge n.443/1985, stante l’applicazione ratione temporis del novellato art.2751bis n.5 c.c., risulta positivamente esclusa, per la forma organizzativa consortile, incompatibile con la previsione remunerativa diretta del lavoro dei soci ove operi, come nel caso, un organismo di secondo grado; r.
2. la ricorrente deduce in due motivi: a) la violazione dell’art.2751bis n.5 c.c., in relazione all’art. 3 I. n.443 del 1985, avend errato il tribunale a richiamare la natura consortile del creditore, bastando per il privilegio l’iscrizione all’albo artigiano, com’è per ricorrente; b) il vizio di motivazione, avendo il decreto trascurato gl
GLYPH
elementi anche documentali offerti dal creditore, volti a dimostrare i requisiti sostanziali e dimensionali della I. quadro, attinenti ad un processo produttivo con essa coerente. Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
la contestazione con cui è formulato il primo motivo evidenzia che, nella ratio decidendi del decreto, si opera l’esclusione del privilegio, richiamando la separazione di statuto tra impresa artigiana (definita ai sensi della I.quadro n.443 del 1985 ed iscritta al relativo albo) e consorzi, anche fra imprese artigiane, quali soggetti distinti dalla prima; tale questione involge la disamina della possibile esclusione ex se della causa prelatizia codicistica per il consorzio, benché fra imprese artigiane e per quanto iscritto all’albo, ove esso non possa dirsi a sua volta impresa artigiana; la prospettiva condiziona il controllo incidentale di legittimità dell’atto iscrizionale, quale rimesso al giudic per l’impresa artigiana;
ritiene il Collegio che non sussistano le ipotesi di cui all’art.375, co. nn. 1 e 5 c.p.c. e pertanto la causa debba essere rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice, ai sensi dell’art. 380b1s u.co. c.p.c.
P.Q.M.
la Corte rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione semplice.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2019 il Presidente