Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 514 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 514 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23857/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende; ricorrente contro RAGIONE_SOCIALE in persona del Curatore; -intimato-
avverso il decreto del Tribunale Napoli Nord n. 3147/2021 depositato il 28/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.RAGIONE_SOCIALE(di seguito denominata per brevità semplicemente ‘RAGIONE_SOCIALE‘) chiese che fosse ammesso allo stato passivo del fallimento RAGIONE_SOCIALE, in via privilegiata, il proprio credito pari ad € 680.038,47, oltre interessi di mora per € 202.077,10, per forniture di gasolio auto impagate effettuate negli anni 2015 e 2016 in favore della società in bonis.
2 Il Giudice Delegato ammise al passivo il credito di € 81.194,63 al privilegio IVA ed € 55.505 in chirografo.
3 Sull’impugnazione della RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di Napoli Nord, in parziale accoglimento dell’opposizione, ammetteva allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE il credito per € 581.945,49, oltre interessi moratori ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 231/2002 sulla sorte capitale, a decorrere dalla scadenza delle singole fatture fino alla data di dichiarazione di fallimento, al grado chirografario.
3.1 Per quanto ancora di interesse in questa sede, il Tribunale riteneva raggiunta la prova del credito per l’importo di € 581.945,49 (di cui € 331.538,08 per imponibile ed iva ed € 250.407,41 a titolo di accise), attraverso la documentazione versata in atti (in particolare decisiva, ai fini della dimostrazione delle prestazioni di fornitura di gasolio erano i DAS prodotti solo nel giudizio di opposizione).
3.2 I giudici circondariali non riconoscevano l’invocato privilegio di cui all’art. 2751 bis nr 5 c.c. in quanto le risultanze del verbale, prodotto dall’opponente, di revisione della ‘Lega Cooperative e Mutue del 2015’ che, nell’esercizio dell’attività di vigilanza sugli enti cooperativi disciplinata dal d.lgs. 220/2002, aveva affermato la sussistenza della mutualità prevalente per il biennio 2015-2016, al quale si facevano risalire le forniture per cui è causa ed attestante, tra le altre cose, la prevalenza del lavoro dei soci per oltre il 55% rispetto al lavoro complessivamente sostenuto, erano chiaramente smentite dai dati del bilancio degli stessi anni e da altri elementi
relativi alla struttura e alla composizione della Cooperativa, che evidenziavano la preponderanza del fattore capitale rispetto al fattore lavoro come indice sintomatico dello smarrimento dello scopo mutualistico dell’ente.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria. Il Fallimento è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con il primo mezzo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, del d.l. 504/1995, così come modificato dall’art. 344 sexies Legge 221/2012, in relazione all’art 360, comma,1 n. 3, c.p.c. e la violazione dell’art. 16 del d.l gs. 26/10/1995 n.504, comma 3 per avere il Tribunale di Napoli Nord escluso il privilegio sulle accise, privilegio, che non è vincolato all’applicazione o meno dell’art. 2751 bis n. 5 c.c. , che riconosce il privilegio generale sui mobili ai crediti ‘delle società ed enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti’ , essendo la Cooperativa soggetto passivo dell’imposta quale fornitore del prodotto energetico tenuto al pagamento di detta imposta poi traslata sul consumatore.
2.1 Il motivo è inammissibile in quanto non è correttamente calibrato rispetto al contenuto dell’impugnato provvedimento.
2.2 Ed invero, il Tribunale campano ha motivatamente escluso la collocazione prelatizia, ex art. 2751 bis nr 5 c.c., del credito accertato, ma ha completamente omesso di statuire sul privilegio asseritamente spettante al credito, ammesso per € 250.407,41, per le accise secondo quanto previsto dall’art. 16 , comma 3, del d.l. 504/1995 così come modificato dall’art.344 sexies L. 221/2012 a tenore del quale « i crediti vantati dai soggetti passivi dell’accisa e dai titolari di licenza per l’esercizio di depositi commerciali di
prodotti energetici ad imposta assolta, verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno comunque corrisposto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall’art. 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto, limitatamente ad un importo corrispondente all’ammontare dell’accisa, qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione ».
2.3 Si è, quindi, al cospetto: i) o della completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto (il Tribunale non ha esaminato la domanda di riconoscimento del privilegio sulle accise previsto dalla legislazione speciale ) che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c.; ii) o, al più, di un provvedimento completamente privo di motivazione, (in quanto il Tribunale ha ammesso il credito per le accise in chirografo senza spiegare le ragioni dell’esclusione del privilegio), denunciabile come vizio processuale ex art. 360 comma 1 nr. 4 c.p.c.
2.5 La censura di violazione di norme di diritto sostanziale è, dunque, malposta con la conseguenza che l’erronea sussunzione, come avvenuto in questo caso, nell’uno piuttosto che nell’altro motivo di ricorso del vizio che il ricorrente intende far valere in sede di legittimità ne comporta l’inammissibilità ( cfr. Cass. 7268/2012 e 22204/2021).
3 Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 360 comma 1 nr. 5 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio discussi tra le parti risultanti dalla memoria di costituzione del Fallimento nel giudizio di opposizione allo stato passivo e dai verbali di udienza del 4/2/20 e 4/5/21: in particolare si sostiene che il Tribunale non abbia ammesso il credito da accise relativo alla fattura nr. 8021/2015 in quanto mancava il relativo DAS dell’importo di € 5.592,48, quando invece il legale del Fallimento, all’udienza del
4/2/2020, su espressa sollecitazione della difesa dell’opponente, aveva dichiarato che per la fattura 8021/15 era stato individuato il DAS di riferimento, per cui il credito indicato in tale documento poteva essere ammesso.
3.1 Il motivo, che rispetta il canone della autosufficienza essendo stati riprodotti nel corpo del ricorso il contenuto del verbale d’udienza e le dichiarazioni rese del curatore, va accolto in quanto il Tribunale ha omesso l’esame di un fatto potenzialmente decisivo, ai fini della decisione della controversia, con riferimento al quantum della pretesa creditoria, costituito dal riconoscimento, da parte della Curatela, della presenza del DAS collegato alla fattura insoluta n.8021/15 di complessivi € 5.592,48.
4 In accoglimento del secondo motivo, l’impugnato decreto va cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Napoli Nord, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa, in relazione al motivo accolto, il decreto impugnato e rinvia la causa Tribunale di Napoli Nord, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2024.