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Privacy hotel: responsabilità per il sito web

Una struttura ricettiva è stata sanzionata dal Garante della Privacy per due violazioni: la mancanza di un’informativa sul sito web e la conservazione eccessiva dei dati di videosorveglianza. Il Tribunale ha annullato la seconda sanzione. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha rigettato sia il ricorso del Garante che quello dell’hotel, confermando la sanzione per la mancata informativa online. La decisione sottolinea che la responsabilità sulla privacy hotel per il sito web rimane in capo al titolare, anche se la gestione è affidata a fornitori esterni.

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Pubblicato il 20 gennaio 2026 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Privacy hotel: La Cassazione sulla Responsabilità per il Sito Web

La gestione della privacy hotel è un tema cruciale per gli operatori del settore, specialmente per quanto riguarda gli strumenti digitali come i siti web. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il titolare della struttura ricettiva è sempre responsabile della conformità alla normativa privacy del proprio sito, anche quando la gestione tecnica è affidata a un fornitore esterno. Analizziamo insieme questa importante decisione.

I Fatti di Causa

Una società di gestione alberghiera riceveva un’ordinanza-ingiunzione dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, con una sanzione complessiva di 14.400 euro. Le contestazioni erano due:
1. Mancata informativa privacy: Sul sito internet della struttura non era presente l’informativa per gli utenti sul trattamento dei loro dati personali (sanzione da 2.400 euro).
2. Conservazione illecita dei dati: Le immagini di videosorveglianza venivano conservate per un periodo superiore ai sette giorni consentiti (sanzione da 12.000 euro).

La società si opponeva davanti al Tribunale, che accoglieva parzialmente il ricorso. I giudici di primo grado annullavano la sanzione relativa alla videosorveglianza, ritenendo che la norma contestata (art. 154 del vecchio Codice Privacy) fosse applicabile solo in caso di inosservanza di prescrizioni specifiche impartite dal Garante a seguito di un’istruttoria, e non per una violazione generale. Di conseguenza, la sanzione veniva ridotta ai soli 2.400 euro per la violazione legata al sito web.

Il Giudizio in Cassazione: Doppio Ricorso sulla Privacy Hotel

La vicenda è approdata in Corte di Cassazione con un doppio ricorso.
Da un lato, il Garante per la Privacy ha impugnato la sentenza, sostenendo che l’obbligo di non conservare le immagini oltre i termini fosse una regola generale e che la sua violazione dovesse essere sanzionata a prescindere da un’istruttoria specifica.

Dall’altro, la società alberghiera ha presentato un ricorso incidentale, contestando la sanzione residua di 2.400 euro. A sua difesa, sosteneva che il sito fosse ancora in fase di allestimento, che l’informativa fosse comunque presente nei locali fisici dell’hotel e di aver delegato la gestione a un fornitore esterno, attivandosi subito per risolvere il problema una volta segnalato.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato entrambi i ricorsi, confermando integralmente la decisione del Tribunale.

Per quanto riguarda il ricorso del Garante, i giudici hanno condiviso l’interpretazione del Tribunale. La struttura dell’art. 154 del D.Lgs. 196/2003 (nel testo applicabile all’epoca dei fatti) era tale da sanzionare la mancata osservanza di specifiche prescrizioni impartite a un determinato soggetto all’esito di un’attività ispettiva, e non una violazione generica delle norme sulla data retention.

Ben più rilevanti per gli operatori sono le motivazioni con cui è stato rigettato il ricorso dell’hotel. La Corte ha stabilito che:
1. Irrilevanza dell’affissione fisica: Il fatto che l’informativa fosse affissa nei locali della struttura era irrilevante. L’obbligo informativo deve essere adempiuto attraverso lo stesso canale con cui vengono raccolti i dati. Per gli utenti che accedevano via internet, l’unica informazione valida era quella presente sul sito.
2. Responsabilità del titolare: Affidare la gestione del sito a un fornitore esterno non esonera il titolare del trattamento dalla propria responsabilità. Anzi, la negligenza omissiva (la cosiddetta culpa in vigilando) consiste proprio nel non aver verificato adeguatamente l’operato del fornitore. La responsabilità per illecito amministrativo, che si fonda sulla semplice colpa, sussiste pienamente in questi casi.

Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per gli Operatori

Questa pronuncia della Cassazione è un monito importante per tutte le imprese, in particolare nel settore turistico-alberghiero. La gestione della privacy hotel non può essere delegata a cuor leggero. Il titolare del trattamento dei dati (l’albergatore) ha il dovere di supervisionare e verificare che i fornitori esterni, come le web agency o i gestori di software, operino nel pieno rispetto della normativa. La mancanza di un’informativa privacy su un sito web funzionante e accessibile al pubblico costituisce un illecito, e la responsabilità ricade direttamente sull’impresa, anche se l’errore materiale è del fornitore.

Un hotel è responsabile per la mancanza dell’informativa privacy sul proprio sito internet se la gestione è affidata a un fornitore esterno?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che la responsabilità per la conformità alla normativa privacy del sito web ricade sul titolare del trattamento (l’hotel), anche se la gestione tecnica è delegata a terzi. Il titolare ha un dovere di vigilanza sull’operato del fornitore.

Affiggere l’informativa privacy solo nei locali fisici dell’hotel è sufficiente se i dati vengono raccolti anche tramite il sito web?
No, non è sufficiente. Secondo la Corte, l’informativa deve essere fornita attraverso lo stesso canale utilizzato per la raccolta dei dati. Per gli utenti che interagiscono con la struttura tramite internet, l’informativa deve essere presente e accessibile direttamente sul sito web.

La sanzione per la violazione dell’art. 154 del vecchio Codice Privacy poteva essere applicata per una violazione generale, come la conservazione eccessiva di dati, senza un’istruttoria specifica?
No. La Corte ha stabilito che, per la sua formulazione, la sanzione prevista da tale articolo presupponeva la violazione di una prescrizione specifica impartita dal Garante a un determinato soggetto a seguito di un’istruttoria, e non una violazione generica delle regole sulla privacy.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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