Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28939 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 28939 Anno 2025
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22121-2021 proposto da:
COGNOME NOME, NOME, COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 473/2021 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 30/06/2021 R.G.N. 550/2018;
Oggetto
ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N.22121/2021
COGNOME.
Rep.
Ud 16/10/2025
CC
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 30 giugno 2021, la Corte d’Appello di Catania, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Catania, rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto l’accertamento del diritto degli istanti, assunti dal predetto RAGIONE_SOCIALE all’esito della procedura di cui all’avviso pubblicato in data 25 giugno 1999 per la copertura di posti di agente tecnico esattore, all’assegnazione della sede rispettiva di Roccalumera, Taormina e Giardini Naxos ed il risarcimento del danno per l’assegnazione a sedi di lavoro diverse distanti dalle proprie residenze e ciò sul presupposto dell’essere stati avviati al lavoro tramite uffici di collocamento ai sensi dell’art. 16, comma 3, l. n. 56/1987 nell’ambito del contingente di 55 agenti tecnici esattori, in aggiunta ad un primo contingente di 74, per il quale l’RAGIONE_SOCIALE e all’Immigrazione con determinazione n. 2436 del 28.12.2001, a seguito della richiesta di avviamento a selezione avanzata dal RAGIONE_SOCIALE, aveva disposto che la formazione della graduatoria sarebbe dovuta avvenire applicando le riserve secondo criteri di priorità, di essere riservisti ai sensi dell’art. 8, l. n. 223/1991 (liste di mobilità), ma di essere stati, al momento dell’assegnazione della sede di lavoro, postergati rispetto ai c.d. ordinari, non titolari di riserva, alterando l’ordine di graduatoria predisposto dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giusta deliberazione n. 2436/2001 dell’RAGIONE_SOCIALE.
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La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’azionato diritto RAGIONE_SOCIALE scelta della sede non previsto dRAGIONE_SOCIALE delibera n. 2436/2001 dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE relativa soltanto all’ordine di avviamento definito in relazione al titol o di preferenza posseduto, né altrimenti desumibile anche in considerazione della non obbligatorietà della contestualità degli avviamenti, destinati a tener conto dell’inserimento nella graduatoria unica integrata regionale, prodotta solo parzialmente, del precedente contingente di 74 agenti tecnici esattori e, comunque, apparentemente effettuati nel rispetto delle riserve.
Per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari istanti, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. imputa RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale di essersi pronunciata senza tener conto di quanto allegato e provato disattendendo in particolare quanto risultava non contestato dal RAGIONE_SOCIALE con la memoria di costituzione in primo grado circa l’aver il medesimo dato corso agli avviamenti senza rispettare l’ordine di precedenza derivante dalle riserve di cui i ricorrenti erano titolari, avendoli pretermessi in favore degli ordinari, non titolari di riserva, o di riservisti collocati in posizione deteriore, così pregiudicando la possibilità, insita nella priorità prevista per l’avviamento di optare per le sedi più vicine alle proprie residenze.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., i ricorrenti imputano RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale la mancata acquisizione e valutazione delle
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allegazioni e degli elementi di prova offerti in atti, che, ove non ritenuti comprovati per la mancata contestazione da parte del RAGIONE_SOCIALE, avrebbe dovuto accertare ammettendo i mezzi di prova richiesti dai ricorrenti.
Con il terzo motivo, rubricato con riferimento RAGIONE_SOCIALE violazione e falsa applicazione degli artt. 16, comma 3, l. n. 56/1987, 8, l. n. 223/1991, 15, l. n. 264/1949, 28, d.P.R.- n. 487/1994 e 97 Cost., i ricorrenti lamentano a carico della Corte territoriale l’erroneità del convincimento per cui RAGIONE_SOCIALE preferenza nell’avviamento spettante in relazione RAGIONE_SOCIALE titolarità di una riserva non consegua il riconoscimento di una priorità nella scelta della sede di servizio, ciò derivando dall’obbligo, alle amministrazioni imposto dRAGIONE_SOCIALE legge e dagli stessi principi costituzionali, di rispetto dell’ordine di graduatoria ai fini dell’accesso all’impiego.
1.1. Occorre premettere che i rapporti di lavoro instaurati dal RAGIONE_SOCIALE, istituito ai sensi dell’art. 16 della l. n. 531 del 1982 e avente natura di ente pubblico non economico, soggiacciono RAGIONE_SOCIALE disciplina del pubblico impiego contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass. n. 27600 del 2024 n. 3558 del 2021).
Va altresì ricordato che ai sensi dell’art.28, comma 1, del d.P.R. 487/1994 le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell’ordine di avviamento e di graduatoria integrata. Ciò conferma la regola dell’attribuzione delle sedi dei vincitori in esito RAGIONE_SOCIALE posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria. Il principio del rispetto dell’ordine della graduatoria nella scelta delle sedi, ex art. 97 Cost., va rapportato al momento in cui la
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graduatoria diviene valida ed efficace, sulla base delle destinazioni in quel momento disponibili, e conseguentemente non può comportare la possibilità di optare per altre sedi che in quel predetto momento non erano disponibili.
1.2. In ragione di quanto esposto, il primo ed il terzo motivo, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano meritevoli di accoglimento, dovendo riconoscersi che la priorità accordata nell’avviamento al lavoro, per essere la graduatoria formata tenendo conto dei titoli di preferenza, comporta analoga priorità nella scelta della sede di lavoro.
Nel senso del riconoscimento dei titoli di preferenza nell’accesso al lavoro si era determinato l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con la delibera n. 2436/2001, così vincolando il RAGIONE_SOCIALE al rispetto dell’ordine di graduatoria così formato, e risulta provato, anche sulla base del principio di non contestazione, il mancato rispetto per l’attribuzione della sede di lavoro da parte del RAGIONE_SOCIALE dell’ordine di avviamento al lavoro risultante dRAGIONE_SOCIALE graduatoria formata tenendo conto, sulla ba se dei criteri fissati dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dei vari titoli di preferenza, non potendo i ricorrenti esercitare la conseguente facoltà di optare per le sedi di lavoro disponibili secondo la propria collocazione in graduatoria.
1.3. Il primo ed il terzo motivo vanno dunque accolti, con assorbimento del secondo motivo e la sentenza impugnata cassata con rinvio RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà in conformità, verificando se il rispetto dell’ordine di avviamento avrebbe consentito l’adibizione dei ricorrenti RAGIONE_SOCIALE sede di lavoro rispettivamente
rivendicata e disponendo, altresì, in ordine all’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale della Sezione Lavoro del 16.10.2025
Il Presidente NOME COGNOME