Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 425 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 425 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 22682-2023 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2649/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/11/2022 R.G.N. 632/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Oggetto
Ridetermina-
zione pensione
Quota A
Giudizio di rinvio
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 08/010/2025
CC
1. La Corte d’appello di Napoli , in sede di giudizio di rinvio dalla ordinanza di questa Corte n. 33029/2018 che, in accoglimento del ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE a favore dei RAGIONE_SOCIALE, aveva cassato la sentenza n.2027/2016 della stessa Corte territoriale, ha parzialmente accolto il gravame originariamente proposto da COGNOME avverso la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso del professionista volto a conseguire la rideterminazione della pensione di anzianità liquidatagli con delibera della Giunta Esecutiva della RAGIONE_SOCIALE previdenziale di appartenenza nella misura annua lorda di euro 28.697,96, con decorrenza dall’1/2/2003, determinando in euro 37.553,49 l’ammontare della pensione annua lorda spettante in applicazione dei criteri di calcolo indicati nella ordinanza di rinvio, a fronte della somma di euro 42.135,12 determinata nel primo giudizio di appello, condannando altresì il COGNOME a restituire alla RAGIONE_SOCIALE previdenziale le somme maggiori di quelle dovute, pari ad euro 83.198,57, percepite alla data del rateo di gennaio 2019.
La Corte d’appello perveniva alla rideterminazione degli importi dovuti sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio in osservanza dei criteri di calcolo indicati ai punti 9, 10, 11 dell’ordinanza di rinvio di questa Corte, ossia del crit erio del pro rata formulato dall’art. 3 comma 12 L.335/95 sulla quota A (retributiva), delle regole applicative secondo le previsioni dell’art. 49 del Regolamento di esecuzione del 1997 (misura annua di pensione pari al 2% della media dei quindici redditi professionali annuali più elevati dichiarati negli ultimi venti anni di contribuzione anteriori a quello della maturazione del diritto a pensione), e non anche dei criteri di calcolo modificati nel
tempo fino al 2003. Nell’ordinanza di rinvio era stata anche affermata, in continuità con la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.Un . n. 17742/2015), l’illegittima adozione di provvedimenti che impongono un massimale al trattamento pensionistico per il periodo antecedente al 2007, incompatibili con il rispetto del principio del pro rata (mentre per i trattamenti maturati nel periodo su ccessivo si applica l’art. 1 co. 763 L.296/2006 come autenticamente interpretato dall’art. 1 co.488 della L. 147/2013 sulla possibilità di adozione di provvedimenti non tipizzati che realizzano l’equilibrio finanziario di bilancio degli enti).
Riguardo alla rivalutazione dell’importo di pensione spettante alla data del pensionamento, il CTU aveva tenuto conto degli indici di perequazione comunicati dalla RAGIONE_SOCIALE, per poi addivenire alla determinazione delle maggiori somme erogate dalla RAGIONE_SOCIALE, detraendo da queste gli importi rivalutati spettanti.
La Corte territoriale ha anche precisato che non potevano essere esaminati i rilievi sollevati dal COGNOME con le note di trattazione scritta del 8/6/2022 poiché in sede di rinvio il giudice è tenuto ad emanare una pronuncia di merito che, applicando i criteri di giudizio indicati dalla Suprema Corte remittente, sostituisca quella cassata, limitatamente alle questioni decise nei capi annullati ed in quelli dipendenti, con divieto quindi di formulare nuove conclusioni e proporre domande ed eccezioni nuove, salvo jus superveniens o questioni che attengono a nuovi fatti impeditivi, modificativi, estintivi verificatisi in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione in fase di merito. Ha anche respinto l’eccezione di nullità della CTU che nella versione definitiva aveva ricalcolato il trattamento pensionistico determinato nella relazione preliminare recependo
le osservazioni inviate dalla RAGIONE_SOCIALE, avendo previsto due quote di pensione risultanti dai calcoli operati secondo il regolamento del 1995 e quello del 1997, con diverse percentuali di rendimento applicate al medesimo reddito di riferimento; non ha ravvisat o quindi alcuna violazione dell’art. 195 c.p.c. né del diritto di difesa o del contraddittorio essendo stati rispettati i termini per il deposito della relazione peritale (avvenuto il 4/6/22 visibile il 6/6/22) prima della scadenza del termine per presentare deduzioni alla CTU stabilito fino a cinque giorni prima dell’udienza del 13/6/2022, e non essendo stati indicati gli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o approfondire, né essendo state prospettate le ragioni per le qu ali l’erronea applicazione di una regola processuale avesse comportato la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione COGNOME‘COGNOME COGNOME affidandosi a due motivi, illustrati da memorie, a cui la RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La controversia è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del 8 ottobre 2025.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente deduce, la violazione dell’art. 384 comma secondo c.p.c., per mancata applicazione dei principi di cui all’art. 3 comma 12 L.335/95 come declinati nell’ordinanza di rinvio della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione n. 33029/2018 relativamente alla media dei redditi presi a base di calcolo. In a pplicazione del principio del pro rata, la Corte d’appello in sede di rinvio avrebbe errato nella liquidazione della sub-quota B
(quella liquidata secondo il Regolamento della RAGIONE_SOCIALE del 1997) dovendosi prendere in considerazione la media dei migliori 14 redditi degli ultimi 19 anni, mentre la sentenza cassata aveva considerato il diverso metodo di calcolo previsto dal precedente Regolamento di RAGIONE_SOCIALE, ossia la media dei dieci redditi professionali annuali più elevati dichiarati in IRPEF per gli ultimi quindici anni di contribuzione, e la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione aveva rinviato per la corretta quantificazione. La sentenza impugnata, emessa in sede di rinvio, aveva tuttavia esteso il metodo di calcolo previsto dal Regolamento del 1997 al periodo antecedente alla sua entrata in vigore, vale a dire alla subquota A, con violazione del principio del pro rata e della stessa giurisprudenza richiamata dalla Suprema Corte. Nel richiamare il principio di diritto espresso nella sent. n.18478/2012 si sarebbe dovuto tener conto della normativa previgente alle modifiche adottate dalle delibere della RAGIONE_SOCIALE del 1997, e quindi secondo il più favorevole criterio di calcolo della media dei redditi professionali annuali all’epoca previsto, dovendosi così determinare le subquote A e B secondo i rispettivi criteri di calcolo in applicazione del principio del pro rata. Il ricorrente segnala che per entrambe le subquote era stato applicato lo stesso criterio di calcolo (14 anni su 19) anziché distinguere i due criteri nei due periodi, con erronea interpretazione estensiva dell’art. 49 comma 9 del Regolamento della RAGIONE_SOCIALE, di contro al corretto risultato a cui era pervenuto il CTU nella propria preliminare bozza sostenendo che alle anzianità maturate prima delle variazioni apportate con il regolamento del 1997 andassero applicate le percentuali previste dal precedente regolamento. Il ricorrente lamenta, dunque, che il CTU abbia ricalcolato, in modo arbitrario e senza contraddittorio, la pensione dovuta al COGNOME alla data del 1 °/2/2003, non
potendo, peraltro, una norma regolamentare (art. 49 co.9 del Regolamento della RAGIONE_SOCIALE) né abrogare né modificare una norma di legge; ed insiste per la correttezza del calcolo operato nella prima stesura (bozza) della consulenza tecnica.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la mancata applicazione di norma di legge e l’erroneità della determinazione dei presunti crediti della RAGIONE_SOCIALE. La doglianza si riferisce alla pronuncia di condanna del pensionato per il rimborso alla RAGIONE_SOCIALE della differenza tra quanto corrisposto e quanto accertato in sentenza. Il ricorrente ritiene che la quantificazione sia illegittima perché la somma è determinata al lordo delle ritenute fiscali di contro a quanto previ sto dall’art. 150 d.l. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020; e comunque la somma corrisposta a titolo di pensione era inferiore a quella riportata in consulenza rispetto a come liquidata alla data dell’1/2/2003.
Nel controricorso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità ed autosufficienza non essendo stati riprodotti i documenti, la relazione di consulenza, gli atti difensivi, su cui si basano le censure; contesta poi che la Corte di merito non si sia uniformata alla pronuncia rescindente che aveva indicato il criterio per determinare la quota A sul quale il CTU aveva svolto i conteggi recepiti in sentenza. Non risultava quindi violata la norma dell’art. 384 c.p.c., avendo la precedente pronuncia di questa Corte indicato un principio intangibile, non rivedibile dal giudice di merito. Sul secondo motivo, poi, si trattava di una nuova contestazione mai svolta nelle precedenti fasi di merito,
né la parte aveva mai chiesto la quantificazione al netto delle maggiori somme dovute alla RAGIONE_SOCIALE.
Preliminarmente devesi affermare l’assenza di incompatibilità a giudicare in questo procedimento del Presidente del collegio, già consigliere componente del collegio giudicante del primo giudizio rescindente di cassazione concluso con ord. n.33029/18; pur non essendo stata posta alcuna questione al riguardo, questa Corte, come già osservato con ord. n. 13873/2020, non ritiene di ravvisare ragioni che possano condurre all’astensione, atteso che la partecipazione al giudizio di legittimità che abbia deciso nel senso della cassazione con rinvio non radica pregiudizio alla terzietà del magistrato (inteso quale persona fisica) chiamato nuovamente a comporre il Collegio, trattandosi in ogni caso di giudizio vertente sull’applicazione di norme di diritto e non di accertamento di fatti (Cass. n. 14655 del 18/07/2016): «Il collegio che giudichi del ricorso per cassazione proposto avverso sentenza pronunciata dal giudice di rinvio può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, senza che sussista alcun obbligo di astensione a loro carico ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto tale partecipazione non determina alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice, e ciò a prescindere dalla natura del vizio che ha determinato la pronuncia di annullamento, che può consistere indifferentemente in un “error in procedendo” o in un “error in iudicando”, atteso che, anche in quest’ultima ipotesi, il sindacato è esclusivamente di legalità, riguardando l’interpretazione della norma ovvero la verifica del suo ambito di applicazione, al fine della sussunzione della fattispecie
concreta, come delineata dal giudice di merito, in quella astratta».
Passando all’esame dei motivi, si osserva che il primo è inammissibile: il ricorrente censura la sentenza d’appello facendo leva sulla ipotizzata violazione dell’art. 384 secondo comma c.p.c., secondo il quale la Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte. La violazione non riguarda la norma processuale seguita dalla Corte di cassazione nel pronunciare l’ordinanza n.33 029/18, bensì la opinata inosservanza del giudice di rinvio nell’obbligo di uniformarsi al principio di diritto ed a quanto statuito dalla Corte remittente. Devesi tuttavia osservare che l’impugnata sentenza ha seguito il criterio di calcolo menzionato ai punti 9 e 10 del ‘Considerato che’, il primo sulla individuazione della quota A di pensione in base retributiva e con applicazione del rigoroso criterio del pro rata (‘nel rispetto del principio del pro rata’) per le anzianità maturate prima della modifica del testo normativo dell’art. 3 comma 12 L.335/1995 avvenuta attraverso l’art. 1 co. 763 L. 296/2003 (‘avendo presente il principio del pro rata…’) – il secondo, sulla individuazione della regola strumentale ‘ da applicare per il calcolo della quota A ‘ laddove il rinvio è stato operato alle ‘ previsioni dell’art. 49 del Regolamento di esecuzione del 1997 (applicabile alle pensioni di anzianità in quanto richiamato dall’art.50), in vigore al momento delle radicali modifiche del 2002 e del 2003 ‘; ed in partic olare, al punto 10, viene riprodotto il testo della normativa regolamentare, che ha costituito, per il giudice di rinvio, la regola del caso singolo a cui attenersi nella individuazione del
criterio di calcolo per liquidare la quota A (‘ la misura annua della pensione di vecchiaia è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei quindici redditi professionali annuali più elevati dichiarati dall’iscritto ai fini dell’ imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per gli ultimi venti anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione ‘).
5. La pronuncia rescindente, inoltre, va valutata nel suo complesso, per comprendere la ratio decidendi che costituisce il principio di diritto e l’argomento di fatto cristallizzati in sede di legittimità, a cui il giudice di rinvio deve uniformarsi. In ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell’ ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa (ord. n. 7091/2022). Ed ancora, questa Corte ha di recente osservato (sent. 20536/2025) c he ‘i n tema di ricorso avverso sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione, in rapporto al “petitum” concretamente individuato dal giudice di rinvio, la portata del “decisum” della sentenza di legittimità, la Corte di cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato al principio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa e al contenuto della
domanda proposta in giudizio dalla parte, con la quale la pronuncia rescindente non può porsi in contrasto ‘ .
6. Trattasi di una operazione ermeneutica che resta affidata al giudice di legittimità nel caso, come questo in esame, in cui il ricorrente dubita che il giudice di rinvio si sia uniformato a quanto statuito dalla Corte nel precedente grado di legittimità; ma, per quanto innanzi richiamato, la portata del decisum è inequivoca e su di essa si struttura il petitum individuato dal giudice di rinvio. D’altronde, il giudice del rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi al principio enunciato, senza possibilità di modificare l’ accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (cfr. Cass. ord. n. 33346/23). Ciò risulta coerentemente compiuto dal giudice di rinvio, traendo dalle indagini peritali la soluzione concreta nella individuazione del quantum debeatur , in linea con la linea chiaramente tracciata dalla Corte remittente, non solo al punto n.9 e 10 ma anche nelle altre parti della pronuncia.
7. Invero, l’ordinanza n.33029/18 aveva precisato, al punto n.8, che, nel rispetto del principio del pro rata per i trattamenti liquidati prima del 1/1/2007, il trattamento pensionistico va liquidato ‘ secondo le regole esistenti al momento della maturazione del diritto a pensione ‘, con fissazione della ‘ clausola di non regresso a salvaguardia del mantenimento del diritto al montante complessivo della contribuzione già versata nel corso della vita lavorativa ‘; al momento dell’inizio del trattamento pensionistico (1/2/2003) vigeva il criterio di calcolo del Regolamento del 1997 per individuare il pro rata in quota A, e tale criterio è stato esattamente individuato dalla Corte nel giudizio rescindente, senza menzionare il distinguo di subquote che riporterebbero in vita un criterio di calcolo (quello del
regolamento del 1995) non più in vigore al momento della maturazione del diritto a pensione.
I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio non risultano, quindi, superati: non ricorre la violazione o falsa applicazione di norme di diritto essendosi uniformata la Corte d’appello al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (come richiede l’orientamento espresso in ord. n. 17240/2023).
Il motivo è altresì inammissibile perché presuppone una reiterata critica alla modalità di redazione ed al contenuto della consulenza tecnica disposta d’ufficio in secondo grado (come esplicitata nelle memorie), senza esternare specifico rilievo di error in procedendo. La prospettata riedizione del criterio di calcolo mira, poi, ad una rivalutazione della sua legittimità, definitivamente accertato con il giudizio rescindente concluso con la precedente ordinanza di questa Corte del 2018.
Del pari inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso sia sotto il profilo della critica mossa agli esiti della consulenza in ordine alla inclusione di oneri fiscali sulla somma determinata al lordo, implicante un giudizio di merito insuscettibile di valutazione in sede di legittimità, sia sotto il profilo del richiamo normativo alla disciplina emergenziale dettata dall’art. 150 del d.l. 34/2020 di cui non risulta si sia fatto cenno nelle precedenti fasi di giudizio, né la parte ricorrente ha specificamente riportato il motivo di doglianza espresso in atti difensivi di primo o di secondo grado o in fase di rinvio in cui tale questione sia stata sollevata. Trattasi, poi, di disciplina speciale sulle m
previdenziali e
retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto applicabile alle somme restituite dall’1/1/2020, anno in cui ancora non era stato accertato né liquidato l’importo d elle somme al cui rimborso, soltanto con sentenza del 13/6/2022, il COGNOME è stato giudizialmente condannato.
Il ricorso è, dunque, complessivamente inammissibile. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, e la determinazione sul doppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.000,00 oltre accessori di rito. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 8 ottobre 2025.
La Presidente
NOME COGNOME