Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22979 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22979 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12372/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE -SEZIONE DI RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende
-ricorrente –
contro
COMUNE DI COGNOME
-intimato – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO CATANIA n. 1774/2020 depositata il 22/10/2020.
Oggetto: prestazioni sanitarie – trasporto gratuito di soggetti portatori di handicap
R.G.N. 12372/2021
Ud. 24/04/2025 CC
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n 1774/2020, pubblicata in data 22 ottobre 2020, la Corte di Appello di Catania, nella contumacia dell’appellato COMUNE DI COGNOME ha respinto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 4570/2017, pubblicata in data 2 novembre 2017.
ARAGIONE_SOCIALE aveva adito il Tribunale di Catania, chiedendo la condanna del COMUNE DI GIARRE al pagamento della somma complessiva di € 311.431,47 per l ‘espletamento del servizio di trasporto gratuito di soggetti portatori di handicap in favore del medesimo Comune di Giarre ai sensi dell’art. 5, L.R. Sicilia n. 16/86, agendo in via gradata ai sensi dell’art. 2041 c.c.
Costituitosi il COMUNE DI COGNOME, contestando la domanda, il Tribunale di Catania aveva disatteso le pretese dell’odierna ricorrente, ritenendo che, da un lato, in relazione ai crediti riferiti agli anni 19961997, la domanda fosse coperta da un precedente giudicato e che, dall’altro lato, in relazione ai crediti riferiti agli anni 1998-1999, il COMUNE DI COGNOME avesse dato prova di aver già provveduto all’adempimento dell’obbligazione.
La Corte d’appello di Catania, nel disattendere il gravame di RAGIONE_SOCIALE ha rilevato, in sintesi che:
-non vi erano elementi per affermare che la precedente decisione passata in giudicato venisse a concernere crediti diversi da quelli azionati con il successivo giudizio -come dedotto
dall’appellante – emergendo semmai l’opposto dall’esame degli atti;
-risultava inammissibile il motivo di appello riferito alla parte della decisione di prime cure che aveva già ritenuto estinti per adempimento del COMUNE DI GIARRE i crediti riferiti agli anni 1998-1999, essendo il motivo di gravame meramente assertivo;
-pur avendo il Giudice di prime cure omesso di pronunciarsi sulla domanda ex art. 2041 c.c., la stessa doveva ritenersi infondata risultando il credito in parte coperto dal giudicato ed in parte già adempiuto.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catania ricorre RAGIONE_SOCIALE
È rimasto intimato COMUNE DI COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce ‘violazione/falsa applicazione di norme di diritto ex art 360 n 3 cpc: principio del ne bis in idem ex art. 2909 c.c.’ .
Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto coperta dal giudicato la domanda di condanna al pagamento delle somme spettanti per il trasporto di soggetti portatori di handicap eseguito per conto dell’ente territoriale negli anni 1996 -1997.
Si argomenta, in contrario, che la precedente sentenza passata in giudicato aveva ad oggetto le rette di trasporto dal 1986 al 1997 men-
tre il presente giudizio avrebbe ad oggetto importi diversi, ceduti dall’AIAS Sezione di Acireale all’INPS, non onorati dall’odierno intimato e quindi corrisposti dalla stessa ricorrente ad INPS -trattandosi di cessione di credito pro solvendo -con successivo tentativo della stessa RAGIONE_SOCIALE di procedere al recupero delle somme presso il COMUNE DI GIARRE.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce ‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n 5 c.p.c.: azione di ingiustificato arricchimento’ .
Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa, pur dando atto del fatto che il giudice di prime cure aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata di arricchimento senza causa, ha poi respinto nel merito tale domanda.
Si deduce che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare che l’odierno intimato ha tratto un vantaggio dal servizio di trasporto dei disabili espletato dalla ricorrente ed è pertanto tenuto a rispondere a titolo di indebito arricchimento.
I motivi di ricorso sono, nel complesso, inammissibili.
2.1. Col primo motivo, l’associazione ricorrente, infatti, censura la decisione impugnata perché quest’ultima, da un lato, avrebbe ritenuto erroneamente coperta da un precedente giudicato la domanda di pagamento di crediti asseritamente maturata negli anni 1996-1997 e, dall’altro lato, avrebbe ritenuto provato l’adempimento dei crediti riferiti agli anni 1998-1999.
Ebbene, quanto al primo profilo, lo stesso risulta radicalmente carente sul piano del rispetto del principio di specificità di cui all’art. 366, n. 6), c.p.c., dal momento che il mezzo si limita a ricostruire l’oggetto del precedente giudizio e della decisione passata in giudicato in modo
del tutto sommario e senza la minima riproduzione dei passaggi essenziali degli atti -e soprattutto della sentenza -di quel giudizio.
Ne consegue che anche a voler dare un’applicazione flessibile all’orientamento di questa Corte -a mente del quale il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso, con la conseguenza che la parte ricorrente che deduca l’esistenza del giudicato deve, a pena d’inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 25700 del 25/09/2024; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 17310 del 19/08/ 2020; Cass. Sez. L – Sentenza n. 5508 del 08/03/2018; Cass. Sez. 2 Sentenza n. 15737 del 23/06/2017) -e quindi anche a voler ritenere, sulla scia delle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa COGNOME ed altri c/Italia), che nel caso in esame il principio di specificità debba essere rimodulato secondo le più recenti indicazioni di questa stessa Corte (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021), resta la constatazione assorbente di una così radicale ed insanabile carenza di specificità del motivo -il quale offre a questa Corte una ricostruzione del tutto sommaria ed indiretta del dedotto giudicato -da rendere il motivo irrimediabilmente inammissibile.
Quanto al secondo profilo, alla già rimarcata violazione del canone di specificità -risolvendosi le deduzioni della ricorrente nell’affermare apoditticamente di avere invece offerto piena prova delle proprie pretese -si aggiunge la constatazione del fatto che lo stesso in null’altro si traduce se non nella inammissibile sollecitazione rivolta a questa Corte a rinnovare quella valutazione delle prove che è invece riservata al giudice di merito (Cass. Sez. 5 – Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023;
Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004).
2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile sotto almeno due profili.
In primo luogo, si deve constatare che quanto dedotto dalla ricorrente non può considerarsi una ipotesi di omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio -intendendosi per ‘fatto’ un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, al quale sono invece estranee questioni o argomentazioni (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 14802 del 14/06/2017) -bensì, semmai, l’omesso esame di elementi istruttori.
Quest’ultimo, tuttavia, non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018), e ciò in quanto le deduzioni aventi ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengono alla mera sufficienza della motivazione, e cioè ad un profilo non (più) deducibile come motivo di ricorso (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018).
In secondo luogo, il motivo non si confronta con quella che è la ratio della decisione impugnata, e cioè l’affermazione della Corte d’appello per cui la domanda ex art. 2041 c.c. non poteva essere accolta semplicemente perché i crediti azionati erano, o coperti da un giudicato, o già pagati dal Comune, risultando quindi carente in radice quel trasfe-
rimento patrimoniale privo di corrispettivo che, al di là di ogni ulteriore requisito richiesto per l’applicazione dell’art. 2041 c.c., costituisce presupposto imprescindibile per sollevare in via anche solo astratta il tema dell’operatività della previsione invocata dalla ricorrente.
3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, essendo il COMUNE DI COGNOME rimasto intimato.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima