Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5692 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5692 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8437/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato-
sul controricorso con ricorso incidentale proposto da:
RAGIONE_SOCIALE domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 2266/2020 depositata il 15/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE e i fideiussori COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME hanno convenuto Intesa San Paolo S.p.A. (ISP), deducendo che la banca aveva in essere con la società debitrice tre rapporti di conto corrente e aveva erogato due contratti di mutuo a tasso variabile, nonché stipulato un contratto di Interest Rate Swap , per le cui obbligazioni erano state rilasciate fideiussioni dagli altri quattro attori. Gli attori hanno dedotto che ai rapporti bancari in essere erano stati applicati interessi anatocistici, nonché in violazione del tasso soglia, chiedendo anche dichiararsi l’indebita applicazione di commissioni, con particolare riguardo alla commissione di massimo scoperto applicata, con restituzione degli importi indebitamente versati.
Il Tribunale di Milano, previo espletamento di CTU, ha rideterminato i saldi dei tre contratti di conto corrente e ha rigettato le ulteriori domande degli attori.
Gli attori hanno interposto appello anche in punto spese relativamente alla posizione di alcuni degli appellanti. La Corte d’ Appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello , ritenendo non decisive le tre perizie prodotte da parte appellante, essendo il superamento del tasso soglia avvenuto solo per alcuni trimestri, nonché ritenendo irrilevante l’ usura in quanto sopravvenuta, non sussistente al momento della pattuizione. Sono
stati, poi, rigettati nel merito gli altri motivi (superamento del tasso soglia, anatocismo e nullità delle clausole contrattuali).
Propongono ricorso per cassazione gli appellanti, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la cessionaria del credito, che propone a sua volta ricorso incidentale affidato a un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria. Parte ricorrente ha formulato istanza di discussione orale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ. , mancanza di interesse ad agire di NOME e NOMECOGNOME per non avere la sentenza di appello riformato la condanna alle spese operata dal giudice di primo grado. Deducono i ricorrenti che la riforma in punto spese sarebbe stata necessaria, posto che la natura usuraria del tasso applicato dalla banca sarebbe stato rilevabile di ufficio, rendendo « irrilevante l’intervento » in giudizio in appello dei ricorrenti, i quali non avrebbero avuto interesse ad agire in giudizio.
Il primo motivo è infondato, essendosi fatta applicazione del principio della soccombenza quanto al capo accessorio delle spese processuali, principio applicabile -con particolare riguardo al rigetto della domanda di merito di usurarietà degli interessi applicati -a qualunque parte che abbia agito in giudizio, ancorché meramente interventore adesivo (Cass., n. 20659/2024). Il principio di soccombenza è, peraltro, applicazione del principio di causalità (Cass., n. 7591/2023; Cass., 5813/2023; Cass., n. 13498/2018; Cass., n. 7182/2000), secondo il quale qualunque parte abbia dato origine a una domanda giudiziale rivelatasi infondata, come nella specie, è tenuta al pagamento delle spese processuali nei confronti della parte vittoriosa che è stata onerata del relativo costo.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione della disciplina relativa alla cartolarizzazione dei crediti, ritenendo carente la prova della cessione del credito, con violazione e falsa applicazione dell’art. 58, comma 4, d. lgs. n. 385/1993 (TUB) , nonché degli artt. 4 e 7 l. n. 130/1999. I ricorrenti osservano che la cessione sarebbe avvenuta nel corso del giudizio di appello, con allegazione della sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli estremi della cessione dei crediti in blocco, non anche della cessione del rapporto in oggetto.
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto la questione dedotta dai ricorrenti non risulta dalla sentenza di appello e deve considerarsi questione nuova. Ove una questione giuridica, implicante un accertamento di fatto, non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che la propone in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione (Cass., 32804/2019; Cass., n. 2038/2019).
Nella specie, la cessionaria del credito era già costituita in grado di appello, né risulta che siano state formulate dagli appellanti conclusioni in cui fosse stata contestata la legittimazione passiva della cessionaria.
Il ricorso principale va, pertanto, rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale, attinente alla tardività del ricorso. Le spese sono regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 7.200,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente principale, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26/02/2025.