Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10036 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10036 Anno 2025
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 948-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la sede RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrRAGIONE_SOCIALE –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrRAGIONE_SOCIALE –
nonché contro
COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
Oggetto
ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N.948/2021
COGNOME.
Rep.
Ud.21/03/2025
CC
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CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrRAGIONE_SOCIALE –
avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 159/2020 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 13/10/2020 R.G.N. 112/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO
che, con sRAGIONE_SOCIALEnza del 13 ottobre 2020, la Corte d’Appello di Cagliari, quale giudice del rinvio conseguRAGIONE_SOCIALE all’annullamento da parte di questa Corte RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALE stessa Corte d’Appello di Cagliari che – chiamata a pronunciarsi in sede di gravame proposto da NOME COGNOME avverso la decisione di accoglimento resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE relativamRAGIONE_SOCIALE alla domanda con la quale NOME COGNOME aveva convenuto in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE, alle cui dipendenze prestava attività lavorativa con la qualifica di Quadro 2 presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sin dal 13.3.2003, domanda avRAGIONE_SOCIALE ad oggetto la declaratoria di illegittimità del provvedimento n. 83 del 26.5.2011 con il quale il COGNOME era stato nominato dall’RAGIONE_SOCIALE, in luogo del COGNOME, sostituto del Direttore del RAGIONE_SOCIALE e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni parametrati alle differenze retributive non godute – aveva dichiarato l’appello inammissibile perché proposto dal COGNOME mero terzo interventore adesivo alla posizione dell’RAGIONE_SOCIALE e subordinato alla sua attività, disconoscendo il rapporto processuale che imponeva viceversa di considerare il COGNOME quale litisconsorte necessario, in riforma RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza di primo grado ed in accoglimento dell’appello proposto dal COGNOME nei confronti tanto del
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COGNOME quanto dell’RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE, dichiarava la legittimità del provvedimento che designava il COGNOME sostituto del Direttore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE condannando l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio;
che la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto aver erroneamRAGIONE_SOCIALE il primo giudice qualificato la fattispecie in termini di conferimento di incarico dirigenziale illegittimamRAGIONE_SOCIALE disposto in favore di soggetto privo del diploma di laurea quando invece il provvedimento in parola si concretava nella nomina di un sostituto del Direttore di RAGIONE_SOCIALE, fattispecie espressamRAGIONE_SOCIALE regolata dall’art. 30 L.R. n. 31/1998, citato dallo stesso provvedimento, che correttamRAGIONE_SOCIALE letto, non in co mbinato disposto con l’art. 32 successivo ma in base al solo canone letterale, impone l’attribuzione del ruolo al funzionario con maggiore anzianità nella qualifica, nella specie il COGNOME; che per la cassazione di tale decisione ricorre l’RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resistono, con controricorso, tanto il COGNOME che il COGNOME;
CONSIDERATO
che, con l’unico motivo, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrRAGIONE_SOCIALE, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., lamenta la non conformità a diritto RAGIONE_SOCIALE statuizione resa dalla Corte territoriale in punto spese di lite poste a carico dell’RAGIONE_SOCIALE ric orrRAGIONE_SOCIALE in favore del COGNOME, assumendo di non poter essere ritenuto soccombRAGIONE_SOCIALE avendo l’RAGIONE_SOCIALE cui era succeduto chiesto in giudizio il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda di cui al ricorso introduttivo del COGNOME volto alla declaratoria di il legittimità del provvedimento assunto dall’RAGIONE_SOCIALE in favore appu to del COGNOME;
che il motivo deve ritenersi inammissibile per essersi la Corte territoriale pronunziata in coerenza con il principio RAGIONE_SOCIALE
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soccombenza e, pertanto, con statuizione insindacabile in questa sede, stante le conclusioni rese dall’RAGIONE_SOCIALE ricorrRAGIONE_SOCIALE nel giudizio di rinvio con cui si chiedeva o dichiararsi la domanda del COGNOME inammissibile in quanto eccedRAGIONE_SOCIALE il principio di diritto enunciato da questa Corte e non assistita da un attuale interesse ad agire o il rigetto nel merito RAGIONE_SOCIALE stessa; che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrRAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di ciascuno dei controricorrenti delle spese del presRAGIONE_SOCIALE giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 21 marzo 2025