Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10036 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10036 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 948-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la sede della REGIONE AUTONOMA della SARDEGNA SERVIZIO RAPPORTI ISTITUZIONALI, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
Oggetto
ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N.948/2021
COGNOME
Rep.
Ud.21/03/2025
CC
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CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 159/2020 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 13/10/2020 R.G.N. 112/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO
che, con sentenza del 13 ottobre 2020, la Corte d’Appello di Cagliari, quale giudice del rinvio conseguente all’annullamento da parte di questa Corte della sentenza della stessa Corte d’Appello di Cagliari che – chiamata a pronunciarsi in sede di gravame proposto da NOME COGNOME avverso la decisione di accoglimento resa dal Tribunale di Tempio Pausania relativamente alla domanda con la quale NOME COGNOME aveva convenuto in giudizio l’Ente Foreste della Sardegna (poi RAGIONE_SOCIALE), alle cui dipendenze prestava attività lavorativa con la qualifica di Quadro 2 presso il Servizio Territoriale di Tempio Pausania sin dal 13.3.2003, domanda avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del provvedimento n. 83 del 26.5.2011 con il quale il COGNOME o era stato nominato dall’Ente Foreste della Sardegna, in luogo del COGNOME, sostituto del Direttore del Servizio Territoriale di Tempio Pausania e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni parametrati alle differenze retributive non godute – aveva dichiarato l’appello inammissibile perché proposto dal COGNOME mero terzo interventore adesivo alla posizione dell’Ente Foreste della Sardegna e subordinato alla sua attività, disconoscendo il rapporto processuale che imponeva viceversa di considerare il COGNOME quale litisconsorte necessario, in riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento dell’appello proposto dal COGNOME nei confronti tanto del
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COGNOME quanto dell’Ente Foreste della Sardegna, poi RAGIONE_SOCIALE, dichiarava la legittimità del provvedimento che designava il Sussarello sostituto del Direttore del Servizio Territoriale di Tempio Pausania condannando l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto aver erroneamente il primo giudice qualificato la fattispecie in termini di conferimento di incarico dirigenziale illegittimamente disposto in favore di soggetto privo del diploma di laurea quando invece il provvedimento in parola si concretava nella nomina di un sostituto del Direttore di Servizio, fattispecie espressamente regolata dall’art. 30 L.R. n. 31/1998, citato dallo stesso provvedimento, che correttamente letto, non in co mbinato disposto con l’art. 32 successivo ma in base al solo canone letterale, impone l’attribuzione del ruolo al funzionario con maggiore anzianità nella qualifica, nella specie il COGNOME; che per la cassazione di tale decisione ricorre l’Agenzia Forestas, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resistono, con controricorso, tanto il COGNOME che il COGNOME;
CONSIDERATO
che, con l’unico motivo, l’Agenzia ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., lamenta la non conformità a diritto della statuizione resa dalla Corte territoriale in punto spese di lite poste a carico dell’Agenzia ric orrente in favore del COGNOME, assumendo di non poter essere ritenuto soccombente avendo l’ente Foreste della Sardegna cui era succeduto chiesto in giudizio il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo del COGNOME volto alla declaratoria di il legittimità del provvedimento assunto dall’Ente in favore appu to del Sussarello;
che il motivo deve ritenersi inammissibile per essersi la Corte territoriale pronunziata in coerenza con il principio della
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soccombenza e, pertanto, con statuizione insindacabile in questa sede, stante le conclusioni rese dall’Agenzia ricorrente nel giudizio di rinvio con cui si chiedeva o dichiararsi la domanda del Sussarello inammissibile in quanto eccedente il principio di diritto enunciato da questa Corte e non assistita da un attuale interesse ad agire o il rigetto nel merito della stessa; che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore di ciascuno dei controricorrenti delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 21 marzo 2025