Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8405 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8405 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16851/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 1142/2018 depositata il 02/03/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
NOME COGNOME ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe sostenendo che la Corte di Appello di Milano avrebbe violato o falsamente applicato gli artt. 873 e da 874 a 877 c.c., laddove, in causa di arretramento di una costruzione realizzata dagli odierni controricorrenti, NOME COGNOME e NOME COGNOME, a distanza di meno di un metro e mezzo dal confine con il terreno di essa ricorrente, ha riconosciuto operante il principio prevenzione rilevando, in primo luogo, che contrariamente a quanto eccepito dalla odierna ricorrente non ostava all’operatività di detto principio la presenza di un muretto di recinzione interposto tra le due proprietà atteso che esso non poteva essere considerato di ostacolo alla edificazione in appoggio o in aderenza trattandosi di muretto alto solo 57 cm rispetto alla quota del mappale di proprietà della ricorrente e 50 cm rispetto alla quota del mappale di proprietà dei controricorrenti e dunque facilmente rimuovibile, e, in secondo luogo, che la ricorrente non poteva realizzare sul proprio terreno alcuna costruzione dato che il terreno era per intero assoggettato a servitù di passo a piedi e con veicoli in favore del terreno dei controricorrenti;
la ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memoria; considerato che:
1.il motivo è infondato.
1.1. In base all’art. 873 c.c. le costruzioni su fondi finitimi, se non unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre
metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.
Tuttavia, ove il proprietario di uno dei fondi costruisca con un distacco dal confine inferiore a quello pari alla metà della distanza minima, si pongono per il vicino che intenda a sua volta edificare tre possibilità: mantenere un distacco dalla prima costruzione tale da ristabilire tra i due edifici la distanza minima, edificare in appoggio o in aderenza, ai sensi degli artt. 875 e 877 c.c.
È stato più volte affermato, a partire da Cass. 18 ottobre 1961, n. 2213, che ove la seconda e la terza opzione non siano in concreto esercitabili il principio di prevenzione non opera non potendo essere imposto al secondo costruttore di mantenere un distacco dal confine superiore a quello pari alla metà della distanza minima di tre metri di cui all’art. 873 cod. civ. Se non possono applicarsi le norma di cui agli artt. 874, 875 e 877 c.c. neppure può ammettersi l’operatività del principio di prevenzione che si risolverebbe in un privilegio ingiustificato a favore di uno dei confinanti.
In particolare la ricorrente richiama la sentenza n. 9222 del 23 aprile 2014 con la quale questa Corte ha affermato che ‘In tema di distanze nelle costruzioni, qualora sul confine vi sia un fosso di rete fognante ostativo alla costruzione in aderenza, non opera il criterio della prevenzione, non potendo il prevenuto spingere il suo fabbricato fino a quello del preveniente, sicché è quest’ultimo a dover osservare il distacco legale dal confine, altrimenti esponendosi al rischio di dover arretrare la propria costruzione’.
Deve tuttavia osservarsi che alla affermazione di principio è sotteso che il fondo del non preveniente sia edificabile.
Va ricordato infatti che la normativa di cui all’art. 873 c.c. e la normativa di cui agli artt. 874, 875 e 875 c.c. sono volte ad evitare il formarsi di intercapedini tra fabbricati, potenzialmente dannose
per gli interessi proprietari e per gli interessi generali all’igiene, al decoro e alla sicurezza degli abitanti.
Nel caso di specie invece la Corte di Appello ha accertato che il fondo della odierna ricorrente non è edificabile perché è gravato da servitù di passaggio;
il ricorso deve essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza
PQM
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.500,00, per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma 14 febbraio 2024.