Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 2000 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 2000 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24488/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo
rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA
-intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE RAGIONE_SOCIALE PUBBLICHE n. 137/2022, depositata il 1° luglio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La presente vicenda processuale ha ad oggetto la realizzazione a cura del RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito di un quadro complesso di lavori finanziati dalla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, del potenziamento ed ampliamento RAGIONE_SOCIALE‘impianto di sollevamento di Lova, nel territorio del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Lupia. Detti lavori erano finalizzati a realizzare RAGIONE_SOCIALE di disinquinamento RAGIONE_SOCIALE Laguna di RAGIONE_SOCIALE, in particolare preordinate
a gestire le RAGIONE_SOCIALE reflue generate dall’area dei Comuni di RAGIONE_SOCIALE Lupia, Camponogara e Campolongo maggiore e sversate in Laguna. Il progetto definitivo prevedeva, tra gli altri, la realizzazione di una nuova idrovora e di un nuovo canale di scarico, collegandolo a quello preesistente.
Nel contesto territoriale in questione operava ed opera ancora oggi la RAGIONE_SOCIALE, impresa di navigazione in laguna e gestore di un’agenzia di viaggi, nonché proprietaria di taluni terreni siti in fregio alla canaletta del RAGIONE_SOCIALE, già ramo del Fiume Brenta e ora immissario nella Laguna veneta. Detta società ricevette in data 21 giugno 2012 una nota con la quale il RAGIONE_SOCIALE suindicato le comunicò l’avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e per la dichiarazione di pubblica utilità RAGIONE_SOCIALE‘opera da realizzare, invitandola a presentare eventuali osservazioni. Nello stesso tempo, il RAGIONE_SOCIALE aveva predisposto il progetto definitivo RAGIONE_SOCIALE‘opera e lo studio di impatto ambientale (SIA) da presentare alla commissione RAGIONE_SOCIALE VIA.
Avviato il procedimento di VIA, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ribadì, in data 29 gennaio 2014, il proprio parere contrario già espresso in data 13 luglio 2012; intervenne anche la società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, presentando una serie di osservazioni critiche, a seguito RAGIONE_SOCIALE quali il RAGIONE_SOCIALE chiese il parere alla RAGIONE_SOCIALE e la sospensione temporanea del procedimento di VIA in attesa di tale parere. La RAGIONE_SOCIALE, tuttavia, comunicò poco tempo dopo al RAGIONE_SOCIALE di voler attendere il parere di VIA per un più approfondito esame RAGIONE_SOCIALE questione; e, grazie RAGIONE_SOCIALE integrazioni proposte dal RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, subentrato nelle funzioni del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ormai soppresso, rese parere favorevole alla realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘opera.
Riattivato, a seguito di una sospensione, il subprocedimento di VIA, la RAGIONE_SOCIALE VIA rese parere favorevole in data 17
dicembre 2014, con prescrizioni; e anche la RAGIONE_SOCIALE espresse analogo parere, anche se con cinque prescrizioni che furono contestate dal RAGIONE_SOCIALE.
Dopo varie altre vicende intervenne la Delibera RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE del 1° dicembre 2014, n. 1746, la quale dispose il giudizio favorevole di compatibilità RAGIONE_SOCIALE‘opera, l’autorizzazione unica a realizzare gli interventi e il rilascio RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione paesaggistica.
Contro questo provvedimento e gli atti connessi la RAGIONE_SOCIALE propose ricorso giurisdizionale al TAR del RAGIONE_SOCIALE e, nelle more del giudizio, la Regione dispose il definitivo finanziamento RAGIONE_SOCIALE‘opera, mentre il RAGIONE_SOCIALE emise, in data 13 luglio 2020, il proprio decreto n. NUMERO_DOCUMENTO col quale dichiarò l’espropriazione definitiva RAGIONE_SOCIALE‘immobile censito al catasto al foglio 19, particella 305, di proprietà RAGIONE_SOCIALE società suindicata.
La società RAGIONE_SOCIALE impugnò davanti al medesimo TAR anche il decreto di esproprio, e il giudice amministrativo dichiarò il proprio difetto di giurisdizione su entrambi i ricorsi, in favore del Tribunale superiore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quale giudice di legittimità.
Il giudizio di impugnazione avverso i due atti indicati è stato quindi riassunto davanti al TSAP il quale, con sentenza del 1° luglio 2022, ha rigettato il ricorso, condannando la società ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese in favore di tutte le parti costituite.
3.1. La sentenza del Tribunale ha esordito dando atto che il ricorso conteneva sedici diversi motivi di censura, alcuni dei quali sono stati esaminati congiuntamente o comunque con argomentazioni unitarie.
Il TSAP ha premesso che, pur dovendo essere il giudizio amministrativo un giudizio completo, volto anche all’accertamento dei fatti, non può esso «spingersi fino al punto di sostituire le valutazioni discrezionali RAGIONE_SOCIALE P.A.», perché il giudice
amministrativo è tenuto a verificare se la risposta data dall’amministrazione al problema in discussione «rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili, ragionevoli e proporzionate che possono essere date».
Muovendo da questa premessa, il giudice RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha rilevato che «il provvedimento di VIA è espressione di un’ampia discrezionalità amministrativa e non solo tecnica. Infatti, con esso la PRAGIONE_SOCIALEA. è chiamata a ricercare attivamente, nella ponderazione comparativa di istanze potenzialmente confliggenti, un complessivo bilanciamento tra gli interessi perseguiti con la realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘opera, da un lato, e le contrapposte esigenze di preservazione del contesto ambientale lato sensu inteso, dall’altro». Consegue da tale impostazione che quel provvedimento «è censurabile, tanto sotto il profilo tecnico scientifico, quanto sotto quello RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione e RAGIONE_SOCIALE scelta degli interessi secondari da coordinare con quello primario all’integrità ambientale di contesto, solo quando esso sia al contempo inattendibile quanto a valutazione scientifica e quanto a congruenza logica RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento degli interessi coinvolti».
Nel caso specifico -ad avviso del TSAP -nessun indice di travisamento dei presupposti, di manifesta illogicità o di macroscopici difetti di istruttoria era ravvisabile nel provvedimento di VIA in esame. Né poteva giungersi a diversa conclusione per il solo fatto che la Regione e il RAGIONE_SOCIALE interessato non avessero tenuto conto del c.d. rapporto finale redatto dall’ARPA del RAGIONE_SOCIALE nell’ottobre 2013, posto che la società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, pur insistendo in particolar modo sul problema dei carichi inquinanti riversati in Laguna, non aveva spiegato perché quel rapporto contenesse informazioni più complete rispetto a quelle contenute nel giudizio positivo di VIA.
Ad avviso del Tribunale superiore, inoltre, era stato «malamente invocato» anche il principio di precauzione posto a
fondamento RAGIONE_SOCIALE disciplina del testo unico RAGIONE_SOCIALE‘ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), perché «il rispetto RAGIONE_SOCIALE procedura di VIA e di AIA equivale ad una presunzione di rispetto pure del principio di precauzione», presunzione che non può essere superata sulla base di un rischio definito ipotetico. E l’AIA, del resto, viene rilasciata a conclusione di un’apposita conferenza di servizi alla quale prendono parte tutte le Amministrazioni interessate.
Per tali ragioni il TSAP ha dichiarato inammissibili i seguenti motivi di ricorso: il quarto, il quinto (avente ad oggetto un preteso obbligo del RAGIONE_SOCIALE di richiedere pareri ambientali all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE); il sesto (sul reinterramento degli inerti scavati); il settimo (sul superamento dei precedenti pareri contrari del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE); l’ottavo (sul presunto errore circa le dimensioni RAGIONE_SOCIALE imbarcazioni ormeggiate); il nono (relativo RAGIONE_SOCIALE prescrizioni poste dalla RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ritenute giustamente superate dal provvedimento di VIA); il tredicesimo (sull’impatto acustico RAGIONE_SOCIALE‘opera) e il quindicesimo (relativo all’omessa valutazione di alternative praticabili rispetto al potenziamento RAGIONE_SOCIALE‘idrovora di Lova, definita censura «di puro merito amministrativo»).
3.2. Il Tribunale superiore ha poi dichiarato inammissibili tutte le doglianze di generico danno ambientale proposte dalla società ricorrente per vicende inerenti non già a sé stessa, bensì alla Laguna di RAGIONE_SOCIALE in generale.
A questo proposito, la sentenza ha osservato che il criterio topografico RAGIONE_SOCIALE c.d. vicinitas non è sufficiente a dimostrare l’esistenza di un interesse ad agire da parte del ‘vicino’, dovendosi dimostrare che l’intervento contestato abbia capacità di propagarsi fino ad incidere negativamente e stabilmente sulla proprietà del ricorrente. In base a questa premessa, il TSAP ha rilevato che le questioni poste dalla società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE «non per la difesa diretta
dei propri beni, ma per una generica tutela d’un contesto diverso da quello nel quale la sua persona e i suoi beni si collocano non è di per sé lesiva RAGIONE_SOCIALE sfera giuridica di essa». E in tal modo ha reputato inammissibili le censure di cui ai motivi quarto, quinto, settimo e nono del ricorso.
3.3. In relazione, infine, ai restanti motivi, la sentenza li ha valutati tutti privi di fondamento.
Quanto al primo -nel quale la ricorrente si doleva del fatto che il RAGIONE_SOCIALE avesse integrato in modo irrituale il proprio studio di impatto ambientale -il Tribunale l’ha respinto osservando che non si trattava di integrazioni spontaneamente apportate, quanto di un riadattamento del SIA a seguito RAGIONE_SOCIALE osservazioni contrarie rese dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Il progetto riadattato interessava, in particolare, l’incremento RAGIONE_SOCIALE portata del nuovo impianto e la «garanzia di non peggioramento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sversate in Laguna», anche perché gli impianti idrovori non rientravano tra quelli previsti dall’art. 74, lettera uu ), del d.lgs. n. 152 del 2006.
Il secondo motivo -nel quale si lamentava che la commissione VIA avesse ‘inventato’ una regola sia sulla sospensione del procedimento di VIA, sia sulla riattivazione di esso, ‘sdoppiandolo’ nel parere di VIA propriamente detto e nell’autorizzazione RAGIONE_SOCIALE‘opera consortile -è stato definito suggestivo ma non convincente. Ha osservato la sentenza, infatti, che fu materialmente vera la sospensione tecnica del procedimento di VIA, ma altrettanto vera fu la necessità, rappresentata alla RAGIONE_SOCIALE dal RAGIONE_SOCIALE, di attendere il rilascio del parere di conformità da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Pertanto, fermo restando che l’eventuale conflitto procedimentale avrebbe dovuto essere risolto dalla RAGIONE_SOCIALE con l’indizione di una conferenza di servizi, il Tribunale superiore ha affermato che la sospensione del procedimento amministrativo è una regola generale (art. 2, comma
7, RAGIONE_SOCIALE legge 7 agosto 1990, n. 241). E nel caso in esame le Amministrazioni coinvolte erano state incapaci di coordinarsi fra loro, per cui la necessità di una partizione del parere VIA fu la «stretta conseguenza di tale nocivo sdoppiamento di competenze».
In riferimento, poi, al terzo motivo di ricorso -nel quale si lamentava che la RAGIONE_SOCIALE non avesse tenuto conto RAGIONE_SOCIALE osservazioni RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -il TSAP l’ha rigettato, rilevando che la RAGIONE_SOCIALE aveva tenuto a mente quelle osservazioni, ma non le aveva condivise, per cui non si poteva parlare di omissione.
Il Tribunale ha poi rigettato anche il decimo motivo, nel quale la ricorrente lamentava che il provvedimento n. 1746 del 2015 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avesse apposto il vincolo preordinato all’esproprio anche ad una porzione del terreno RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente. Quel procedimento, infatti, successivo e condizionato da quello di VIA, era stato espressamente preordinato a rendere la contestuale (pur se distinta) autorizzazione di cui all’art. 23, comma 2, RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE 26 marzo 1999, n. 10, in allora vigente; per cui l’approvazione del progetto RAGIONE_SOCIALE‘opera costituiva dichiarazione di pubblica utilità RAGIONE_SOCIALE medesima, variante allo strumento urbanistico e atto appositivo del vincolo preordinato all’esproprio RAGIONE_SOCIALE‘area occorrente.
Quanto all’undicesimo motivo di ricorso pure avente ad oggetto il suindicato provvedimento n. NUMERO_DOCUMENTO del 2015 -la sentenza ha stabilito che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE VIA e la Regione, facendo applicazione del citato art. 23, comma 2, avevano manifestato la volontà di dichiarare la pubblica utilità ed urgenza RAGIONE_SOCIALE‘opera, modificando lo strumento urbanistico del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Lupia. Senza contare che quest’ultimo aveva nella seduta del 15 settembre 2015 integrato con la sua presenza la RAGIONE_SOCIALE VIA.
Il TSAP ha poi rigettato anche il quattordicesimo motivo di ricorso, nel quale la società ricorrente aveva lamentato l’eccessiva
compressione RAGIONE_SOCIALE sue ragioni. Da un lato, infatti, tale problema andava a toccare il merito amministrativo; dall’altro, l’esproprio imposto alla società RAGIONE_SOCIALE aveva ad oggetto 149 metri quadrati oltre all’occupazione RAGIONE_SOCIALE‘area di cantiere, ponendo solo «qualche minima criticità» relativa RAGIONE_SOCIALE rampe d’accesso sulla INDIRIZZO, che non determinava motivo di illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione; né emergeva prova RAGIONE_SOCIALE‘effettivo pregiudizio all’ormeggio dei natanti RAGIONE_SOCIALE società ricorrente ed alla navigazione lagunare.
Quanto al sedicesimo motivo, avente ad oggetto l’illegittimità derivata del decreto di esproprio, la sentenza l’ha ritenuto privo di pregio in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘esito dei precedenti quindici motivi.
Contro la sentenza del Tribunale superiore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE propone ricorso la RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a sedici motivi.
Resistono con due separati controricorsi il RAGIONE_SOCIALE e la Regione RAGIONE_SOCIALE.
Il RAGIONE_SOCIALE sostenibili, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE Lupia, la Città metropolitana di RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
La società ricorrente e il RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 -octies , comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 241 del 1990, degli artt. 24 e 26 del d.lgs. n. 152 del 2006, RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE n. 10 del 1999 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost., per il presunto invalido rigetto del motivo con cui gli atti impugnati erano stati censurati per irritualità RAGIONE_SOCIALE integrazione
RAGIONE_SOCIALE documentazione avvenuta in itinere , da parte del RAGIONE_SOCIALE, del progetto poi approvato dalla Regione RAGIONE_SOCIALE.
La società ricorrente, dopo aver trascritto integralmente il corrispondente motivo del ricorso proposto al TSAP, osserva che la modifica del progetto in corso d’opera non sarebbe affatto un diritto del soggetto proponente, che esso può esercitare a proprio piacimento: la modifica, infatti, alla luce del combinato disposto del testo unico ambientale e RAGIONE_SOCIALE citata legge reg. RAGIONE_SOCIALE n. 10 del 1999, sarebbe un onere in senso tecnico, che scatta solamente ove richiesto dall’autorità competente, comportando, se non adempiuto, l’archiviazione RAGIONE_SOCIALE‘intera procedura. Viceversa, sarebbe irrituale e censurabile la decisione del soggetto proponente di depositare spontaneamente degli elaborati differenti da quelli in ordine ai quali ha richiesto la VIA. L’integrazione è avvenuta con apposita nota del RAGIONE_SOCIALE, ma non ci sarebbe stata, a monte, alcuna richiesta di modifica formulata dalla Regione, né, tantomeno, un’istanza in questo senso avanzata dal RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 -octies , comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 241 del 1990, RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 del d.lgs. n. 152 del 2006, RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALE legge n. 241 del 1990, degli artt. 18 e 19bis RAGIONE_SOCIALE legge reg. RAGIONE_SOCIALE n. 10 del 1999, degli artt. 97 e 111 Cost., nonché eccesso di potere e violazione del principio di legalità per l’invalido rigetto del motivo con cui gli atti impugnati erano stati censurati per la ‘riscrittura’ RAGIONE_SOCIALE procedura di VIA da parte RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE, avvenuta cumulativamente mediante l’esercizio di un potere sospensivo non previsto dalla legge e vietato dalla giurisprudenza, nonché mediante uno ‘sdoppiamento’ RAGIONE_SOCIALE procedura e dei pareri.
La società ricorrente, dopo aver trascritto integralmente il corrispondente motivo del ricorso proposto al TSAP, osserva che nessuna norma di legge consentirebbe di sospendere il
procedimento di VIA in attesa di un parere e la normativa nazionale avrebbe cura di evidenziare, in relazione agli atti RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria, che essi avvengono ‘senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini’ (art. 24, comma 6, d.lgs. 152 del 2006). A seguito RAGIONE_SOCIALE sospensione, inoltre, vi sarebbe stata un’ulteriore violazione procedimentale, in quanto il Settore VIA avrebbe disposto una ‘curiosa ed atipica duplicazione dei pareri RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE VIA’, prevedendo un primo parere limitato alla compatibilità ambientale ed un secondo parere di effettiva approvazione ed autorizzazione RAGIONE_SOCIALE‘intervento. Una simile duplicazione non sarebbe in alcun modo prevista dalla normativa vigente e costituirebbe una distorsione lampante rispetto al moRAGIONE_SOCIALEo legislativo.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 -octies , comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 241 del 1990, degli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 152 del 2006, degli artt. 3 e 10 RAGIONE_SOCIALE legge n. 241 del 1990, degli artt. 16, 17 e 18 RAGIONE_SOCIALE legge reg. RAGIONE_SOCIALE n. 10 del 1999 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost., per carenza e insufficienza di motivazione in ordine RAGIONE_SOCIALE osservazioni presentate dall’odierna ricorrente e dalla Provincia di RAGIONE_SOCIALE.
La società ricorrente, dopo aver trascritto integralmente il corrispondente motivo del ricorso proposto al TSAP, osserva che l’art. 10, lettera b ), RAGIONE_SOCIALE legge n. 241 del 1990 riconosce il suo diritto di presentare memorie scritte e documenti e l’obbligo RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione di valutarli, ove pertinenti all’oggetto del procedimento. L’amministrazione RAGIONE_SOCIALE avrebbe valutato solo in parte le osservazioni dei soggetti interessati, omettendo di considerare quelle con le quali la ricorrente, oltre a ribadire gli effetti già attualmente distruttivi RAGIONE_SOCIALE‘idrovora di Lova, aveva portato all’attenzione del Settore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE l’allarmante ‘rapporto finale’ RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (osservazioni del
29.06.2015). Tali elementi non sarebbero stati tenuti in considerazione nella concessione del provvedimento di VIA.
Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 111 Cost., RAGIONE_SOCIALE‘art. 191 TFUE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 301 del d.lgs. n. 152 del 2006 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 196 del t.u. RAGIONE_SOCIALE, per difetto di istruttoria e di motivazione in ordine al rapporto finale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, per violazione del principio eurounitario di precauzione e per non aver accolto l’istanza di verificazione che era stata a suo tempo avanzata.
La società ricorrente, dopo aver trascritto integralmente il corrispondente motivo del ricorso proposto al TSAP, pone una lunga censura, articolata e complessa, avente ad oggetto l’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria svolta. Nella stesura del motivo si rileva che il TSAP ha dichiarato la censura inammissibile a seguito RAGIONE_SOCIALE premesse sulla discrezionalità tecnica ed amministrativa, sul principio di precauzione e sul danno ambientale e l’interesse a dolersene. Secondo la ricorrente, né le due premesse ‘generali’ sulla discrezionalità e sul principio di precauzione, né la premessa ‘aggiuntiva’ sull’interesse ad agire sarebbero idonee a sorreggere la gravata statuizione di inammissibilità del quarto motivo di censura. Tale inammissibilità erroneamente pronunciata esporrebbe la sentenza impugnata RAGIONE_SOCIALE proposte censure di violazione di legge.
In relazione alla discrezionalità tecnica ed amministrativa, la ricorrente lamenta che la Regione sarebbe incorsa in un ‘macroscopico difetto d’istruttoria’, elencato dal TSAP tra le fattispecie nelle quali è ammesso il sindacato RAGIONE_SOCIALE discrezionalità RAGIONE_SOCIALE P.A. Nell’esaminare la compatibilità ambientale del progetto di ampliamento RAGIONE_SOCIALE‘idrovora di Lova, infatti, la Regione non avrebbe esaminato il documento più importante e decisivo, ossia il già menzionato rapporto finale predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE, finalizzato ad
illustrare i carichi inquinanti RAGIONE_SOCIALE‘opera esistente. Il RAGIONE_SOCIALE, secondo la ricorrente, aveva addotto, a sostegno RAGIONE_SOCIALE propria richiesta, le analisi effettuate dall’RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2000, senza considerare che la stessa RAGIONE_SOCIALE aveva depositato nell’ottobre 2013, cioè due mesi prima RAGIONE_SOCIALE‘istanza di VIA, un parere diverso e ben più grave nei suoi contenuti, nel senso che da questo si poteva agevolmente dedurre che l’idrovora di Lova era responsabile del riversamento in laguna di una serie di elementi tra i più nocivi (quali arsenico, azoto, fosforo, cromo, piombo etc.).
La sentenza impugnata, a detta RAGIONE_SOCIALE ricorrente, tenta di addossare alla medesima il compito di trarre le conclusioni tecniche e amministrative dal fatto che il documento non è stato esaminato, ‘stigmatizzandola per non averlo fatto’, ossia affermando che la ricorrente ‘non dice in che cosa di più e meglio, circa detti carichi, il Rapporto ha fornito ad un più compiuto giudizio di VIA’. Emergerebbe dalla lettura RAGIONE_SOCIALE censura, a detta RAGIONE_SOCIALE ricorrente, come la stessa avrebbe chiaramente evidenziato il ‘più e meglio’ recato dal Rapporto Finale, il quale considera tutta una serie di elementi che il RAGIONE_SOCIALE e la Regione non avrebbero indagato. Tale inadeguatezza istruttoria renderebbe non motivata la sentenza impugnata là dove essa osserva che doveva essere la parte ricorrente, invece, ad indicare come e perché il rapporto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE contenesse conclusioni più attendibili di quelle raggiunte in seno alla procedura di VIA. Il tutto senza contare che nel giudizio davanti al TSAP era stata richiesta anche una verificazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 196 del t.u. sulle RAGIONE_SOCIALE.
Quanto, invece, al principio di precauzione, il ricorso censura la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza nella parte in cui ritiene che tale principio consentirebbe di intervenire soltanto in presenza RAGIONE_SOCIALE dimostrazione effettiva di un danno attuale già riscontrato. Secondo il TSAP, il rispetto RAGIONE_SOCIALE procedure di VIA e di AIA sarebbe di per sé prova presuntiva del rispetto del principio di precauzione,
ma il sistema vigente non prevede, secondo la parte ricorrente, simile presunzione. Ad avviso del Tribunale superiore, quindi, un rischio sarebbe ostativo solo se corredato da ‘approfondimenti tecnici’, mentre non rileverebbero le supposizioni ‘allo stato non ancora verificate in termini scientifici’. La stessa denominazione del principio dimostrerebbe, secondo il ricorrente, la non condivisibilità RAGIONE_SOCIALE‘assunto del TSAP, perché anche dal punto di vista letterale la precauzione evoca un rischio non ancora accertato, il quale risulterebbe ostativo per il solo fatto che ‘al momento non può essere neppure escluso’. La regula iuris addotta dal TSAP, dunque, secondo cui in caso di rischi non accertati, ma neppure esclusi, il progetto dovrebbe essere senz’altro autorizzato, sarebbe incompatibile con la normativa vigente.
Sul danno ambientale, infine, la ricorrente premette di essere direttamente incisa nella propria sfera giuridica dall’opera avversata; il TSAP avrebbe richiamato, dunque, una regula iuris non corretta nell’affermare che, almeno in materia ambientale, la mera vicinitas non sia sufficiente per comprovare l’interesse ad agire e, in particolare, l’interesse a dolersi RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità degli atti dannosi. La parte ricorrente richiama, a sostegno RAGIONE_SOCIALE censura, alcune pronunce di legittimità dRAGIONE_SOCIALE quali risulterebbe che il requisito RAGIONE_SOCIALE vicinanza è sufficiente a radicare l’interesse a ricorrere contro la realizzazione di un’opera, senza dover indicare puntualmente le prove RAGIONE_SOCIALE‘effettiva pericolosità RAGIONE_SOCIALE medesima. Nel caso specifico, poi, la ricorrente rileva che la canaletta del RAGIONE_SOCIALE costituisce parte integrante RAGIONE_SOCIALE laguna di RAGIONE_SOCIALE, per cui non avrebbe fondamento la distinzione tra i danni causati alla prima e quelli causati alla seconda.
Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 111 Cost., RAGIONE_SOCIALE‘art. 191 TFUE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 301 del d.lgs. n. 152 del 2006 degli artt. 74, 103 e ss. e 301 del
d.lgs. n. 152 del 2006, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 RAGIONE_SOCIALE legge 5 marzo 1963, n. 366, in ordine all’omessa richiesta di parere RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (poi divenuto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
La società ricorrente, dopo aver trascritto integralmente il corrispondente motivo del ricorso proposto al TSAP, osserva che il parere (negativo) RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sarebbe stato ‘stracciato’, a seguito RAGIONE_SOCIALE soppressione del RAGIONE_SOCIALE stesso, da un parere di segno opposto del RAGIONE_SOCIALE OO.PP. Il precedente parere del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tuttavia, conteneva anche un’indicazione procedimentale di notevole portata, segnalando al RAGIONE_SOCIALE che il progetto doveva essere valutato ‘anche dall’RAGIONE_SOCIALE al fine del recepimento del parere di competenza in ordine alla verifica RAGIONE_SOCIALE‘eventuale apporto di inquinamento in laguna’. Il RAGIONE_SOCIALE, nondimeno, non ha chiesto il parere RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, né RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE che ne ha ereditato le funzioni. Tale omissione costituirebbe una palese violazione RAGIONE_SOCIALE normativa citata che avrebbe condotto ad esprimere un parere di compatibilità ambientale in ordine ad un progetto redatto sulla base di dati obsoleti.
Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 111 Cost., RAGIONE_SOCIALE‘art. 191 TFUE, degli artt. 186 e 301 del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché del Protocollo di intesa del 30 marzo 1993 e degli artt. 1 e 5 del d.m. n. 161 del 2002, per difetto di istruttoria e motivazione in ordine al reimpiego in loco dei fanghi estratti.
La società ricorrente, dopo aver trascritto integralmente il corrispondente motivo del ricorso proposto al TSAP, osserva che l’area oggetto del reimpiego dei materiali di scavo rientra nella
gronda lagunare, in cui vige l’obbligo di applicare, per la classificazione RAGIONE_SOCIALE terre, i limiti imposti dal Protocollo di intesa suindicato.
Con il settimo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 111 Cost., RAGIONE_SOCIALE‘art. 191 TFUE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 301 del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché difetto di istruttoria e di motivazione in ordine ai pareri resi dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La società ricorrente, dopo aver trascritto integralmente il corrispondente motivo del ricorso proposto al TSAP, ricorda che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva reso per due volte un giudizio negativo sulla fattibilità RAGIONE_SOCIALE‘opera in questione, giudizio che era stato poi capovolto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a detta RAGIONE_SOCIALE ricorrente in modo ingiustificato. La diversa decisione di quest’ultima autorità non avrebbe giustificato le effettive ragioni di tale dissenso; né la motivazione resa dal TSAP potrebbe essere ritenuta sufficiente, avendo essa soltanto affermato che era la società ricorrente a ritenere che i pareri del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE fossero giusti e quello del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non lo fosse.
Con l’ottavo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 111 Cost., RAGIONE_SOCIALE‘art. 191 TFUE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 301 del d.lgs. n. 152 del 2006, degli artt. 3 e 10 RAGIONE_SOCIALE legge n. 241 del 1990 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 196 del t.u. RAGIONE_SOCIALE, per difetto di istruttoria e motivazione in ordine RAGIONE_SOCIALE relazioni idrauliche depositate dall’odierna ricorrente, con annessa richiesta di verificazione.
La società RAGIONE_SOCIALE, dopo aver trascritto integralmente il corrispondente motivo del ricorso proposto al TSAP, osserva che il punto in esame riguarda la presenza dei natanti ormeggiati sul canale in questione e il presunto calo di salinità conseguente all’immissione di RAGIONE_SOCIALE dolci in laguna. Richiamato il contenuto
RAGIONE_SOCIALE perizie di parte in ordine alla necessità di una schematizzazione tridimensionale e non bidimensionale dei natanti nonché al calo di salinità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la ricorrente rileva che il TSAP ha dichiarato il motivo inammissibile affermando che le argomentazioni RAGIONE_SOCIALE ricorrente costituivano una petizione di principio. Tale decisione sarebbe errata, in quanto la discrezionalità RAGIONE_SOCIALE P.A. non preserva dall’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘atto che mostra un chiaro travisamento dei presupposti o illogicità ed incongruità, macroscopici difetti d’istruttoria, oppure quando l’atto sia privo di idonea motivazione.
Con il nono motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 111 Cost., RAGIONE_SOCIALE‘art. 191 TFUE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 301 del d.lgs. n. 152 del 2006, degli artt. 5 e 6 RAGIONE_SOCIALE legge 16 aprile 1973, n. 171, e degli artt. 1, 3 e 10 RAGIONE_SOCIALE legge n. 241 del 1990, per difetto di istruttoria e di motivazione in ordine al parere reso in data 16 marzo 2015 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
La ricorrente, dopo aver trascritto integralmente il corrispondente motivo del ricorso proposto al TSAP, osserva che il parere suindicato, in dissenso rispetto a quello reso dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, conteneva alcune prescrizioni finalizzate a garantire la sicurezza e salubrità RAGIONE_SOCIALE canaletta del RAGIONE_SOCIALE. La RAGIONE_SOCIALE VIA, ritenendo quel parere ‘non più vincolante’, ha deciso di non recepirne il contenuto, senza motivare il proprio dissenso. Secondo la ricorrente, anche ammettendo che il parere acquisito non fosse vincolante, lo stesso avrebbe comunque contribuito all’apporto conoscitivo che l’autorità procedente doveva esaminare, soprattutto motivando il proprio dissenso.
Con il decimo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 -octies , comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 241 del
1990, degli artt. 8 e 10 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, RAGIONE_SOCIALE‘art. 42 Cost., RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 RAGIONE_SOCIALE legge reg. RAGIONE_SOCIALE n. 10 del 1999, nonché eccesso di potere per difetto di volontà provvedimentale e nullità per mancanza degli elementi essenziali ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 -septies RAGIONE_SOCIALE legge n. 241 del 1990.
Il motivo ha ad oggetto le questioni attinenti all’espropriazione.
La ricorrente, dopo aver trascritto integralmente il corrispondente motivo del ricorso proposto al TSAP, osserva che il decreto emesso dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (n. 1746 del 2015) e oggetto di ricorso non manifesterebbe alcuna consapevolezza e volontà di apporre un vincolo espropriativo. Sebbene il decreto non lo dica espressamente, esso avrebbe l’effetto di apporre un vincolo preordinato all’esproprio su parte RAGIONE_SOCIALE proprietà RAGIONE_SOCIALE società ricorrente.
La motivazione resa dal Tribunale superiore sul punto dimostrerebbe che sono stati confusi il decimo e l’undicesimo motivo del ricorso.
Con l’undicesimo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 -octies , comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 241 del 1990, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 RAGIONE_SOCIALE legge reg. RAGIONE_SOCIALE n. 10 del 1999, RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, in via subordinata rispetto al precedente motivo.
La ricorrente, dopo aver trascritto integralmente il corrispondente motivo del ricorso proposto al TSAP, osserva che la norma ammette che il vincolo preordinato all’esproprio venga apposto mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, un’intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, ‘ove espressamente se ne dia atto’. Nella specie, al contrario, il TSAP avrebbe violato la legge nel rigettare la doglianza
sostenendo che la Regione aveva espressamente reso l’autorizzazione di cui all’art. 23 cit. (‘tal procedimento, successivo a e condizionato da quello di VIA, fu espressamente preordinato a rendere la contestuale, pur se distinta, autorizzazione di cui all’allora vigente art. 23’).
Con il dodicesimo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 -octies , comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 241 del 1990, degli artt. 42, 111 e 117 Cost., RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 RAGIONE_SOCIALE legge reg. RAGIONE_SOCIALE n. 10 del 1999, degli artt. 34 e 42 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, RAGIONE_SOCIALE‘art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE 23 aprile 2004, n. 11.
Secondo la ricorrente, a fronte di un’opera non conforme agli strumenti urbanistici comunali, sarebbe imprescindibile che la realizzazione RAGIONE_SOCIALE stessa sia preceduta o seguita da una valida ed efficace deliberazione del Consiglio comunale, che nella specie non sussiste. Risulta infatti che la RAGIONE_SOCIALE VIA, all’atto del rendere il suo secondo parere, fu integrata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 RAGIONE_SOCIALE legge reg. RAGIONE_SOCIALE n. 10 del 1999, ma solo attraverso l’invito per il Sindaco del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Lupia il quale, peraltro, non fu presente.
Con il tredicesimo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 111 Cost., RAGIONE_SOCIALE‘art. 191 TFUE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 301 del d.lgs. n. 152 del 2006, RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 RAGIONE_SOCIALE legge n. 447 del 1995, degli artt. 17 e 18 RAGIONE_SOCIALE legge reg. RAGIONE_SOCIALE n. 10 del 1999, per eccesso di potere e difetto di istruttoria in ordine all’impatto acustico RAGIONE_SOCIALE‘opera.
La ricorrente, dopo aver trascritto integralmente il corrispondente motivo del ricorso proposto al TSAP, osserva che il motivo in esame è tra quelli che la sentenza ha dichiarato
inammissibili in serie , cioè asseritamente senza un’adeguata motivazione. Vi sarebbe, invece, un evidente difetto di istruttoria e di motivazione in ordine all’impatto acustico RAGIONE_SOCIALE‘opera, nonché una carenza di presupposto procedimentale.
Con il quattordicesimo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 -octies , comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 241 del 1990, del principio di proporzionalità, RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost., RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 RAGIONE_SOCIALE legge reg. RAGIONE_SOCIALE n. 10 del 1999 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 del d.P.R. n. 327 del 2001, per violazione del principio di proporzionalità.
La ricorrente, dopo aver trascritto integralmente il corrispondente motivo del ricorso proposto al TSAP, osserva che la sentenza avrebbe errato nel ritenere che la questione ‘impingerebbe’ sul merito amministrativo, in quanto contestare l’errata ed illegittima operazione di bilanciamento tra interessi pubblici e privati non implicherebbe alcuna valutazione di opportunità, bensì un normale sindacato sulla motivazione.
Con il quindicesimo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 111 Cost., RAGIONE_SOCIALE‘art. 191 TFUE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 301 del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché degli artt. 1, 9, 21 e 22 del d.lgs. n. 152 cit., e RAGIONE_SOCIALE‘art. 196 del t.u. RAGIONE_SOCIALE, per eccesso di potere e difetto di istruttoria in ordine alla possibilità di dare corso ad RAGIONE_SOCIALE alternative, con annessa richiesta di disporre la verificazione.
La società ricorrente osserva che la necessità di valutare le possibili alternative all’opera progettata, ivi compresa la c.d. opzione zero , è codificata sia dal testo unico sull’ambiente che dalla legislazione RAGIONE_SOCIALE. Nel caso specifico, inoltre, la ricorrente sostiene di aver offerto in valutazione la possibilità di un’opzione diversa, costituita dRAGIONE_SOCIALE vasche di laminazione, che
l’Amministrazione non avrebbe nemmeno esaminato, benché evidenziata come possibile anche dalla RAGIONE_SOCIALE.
16. Con il sedicesimo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 -octies , comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 241 del 1990, e degli artt. 8 e 23 del d.P.R. n. 327 del 2001, per illegittimità derivata.
La società ricorrente, dopo aver trascritto integralmente il corrispondente motivo del ricorso proposto al TSAP, osserva che l’auspicato annullamento del decreto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 1746 del 2015 dovrebbe condurre, come obbligata conseguenza, all’annullamento del decreto di esproprio. In caso di impugnazione tanto RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di pubblica utilità quanto del decreto di esproprio, è pacifico che l’annullamento del primo non può che condurre all’annullamento anche del secondo.
17.N onostante l’indubbia complessità RAGIONE_SOCIALE vicenda e la molteplicità RAGIONE_SOCIALE censure avanzate in questa sede -ripetitive di quelle a suo tempo proposte nel giudizio davanti al TSAP -per ragioni di economia processuale si può esaminare il ricorso cominciando dal quarto motivo.
Esso è fondato per una serie di convergenti ragioni.
17.1. La censura è fondata, innanzitutto, nella parte in cui lamenta il difetto di istruttoria.
Ed infatti, pur essendo corretto il rilievo, contenuto nell’impugnata sentenza, secondo cui non è sufficiente predicare il difetto di istruttoria per non aver dato contezza, nel procedimento di VIA, del rapporto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, va osservato che la motivazione resa dal Tribunale superiore non è idonea al rigetto RAGIONE_SOCIALE censura. Il Tribunale, disponendo in atti di un documento più recente e aggiornato rispetto a quello originariamente prodotto -e cioè il più volte citato rapporto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del 2013 -non poteva
semplicemente affermare che la positiva conclusione del procedimento di VIA assumesse una forza necessariamente salvifica di tutti gli ipotetici vizi e problemi.
La società ricorrente ha documentato in modo estremamente analitico e puntuale le ragioni per le quali in quel rapporto erano contenute indicazioni molto precise circa il possibile rischio di sversamento in laguna di una serie di sostanze inquinanti e altamente pericolose; ed ha messo in luce anche le carenze del procedimento di VIA.
Non può essere dimenticato, d’altra parte, che era stata chiesta al Tribunale superiore l’ammissione di una procedura di verificazione, espressamente prevista dall’art. 196 del t.u. RAGIONE_SOCIALE. Il TSAP, com’è noto, avendo al proprio interno anche un componente tecnico, è un organo giudicante dotato di per sé di una competenza specifica, per cui non ogni sollecitazione allo svolgimento di una verificazione implica, in automatico, che tale istanza debba essere recepita. Ma nel caso in esame la sentenza, in qualche modo avvitandosi su sé stessa, non ha dato conto RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali l’omesso esame di tale documentazione fosse del tutto irrilevante. Né ha dato conto del perché non abbia ritenuto opportuno disporre la verificazione.
Considerazione, questa, da leggere in una con le ulteriori censure -sulle quali, come si dirà, non è necessario addentrarsi -relative RAGIONE_SOCIALE modalità con le quali il procedimento di VIA è effettivamente arrivato in porto (si vedano, al riguardo, le censure dei motivi quinto, settimo e nono), e cioè tenendo presente la particolarità RAGIONE_SOCIALE vicenda, nella quale il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva reso due pareri negativi in merito alla realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘opera in questione, prima che il suo RAGIONE_SOCIALE venisse soppresso, con trasferimento RAGIONE_SOCIALE relative competenze al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
17.2. Il quarto motivo è fondato, poi, anche in riferimento al principio di precauzione.
Tale principio, com’è noto, è previsto esplicitamente dall’art. 191 del TFUE (ex art. 174); ma anche l’art. 9 RAGIONE_SOCIALE nostra Costituzione, a seguito RAGIONE_SOCIALE modifica introdotta dall’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, dispone che la Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse RAGIONE_SOCIALE future generazioni. E il testo unico n. 152 del 2006 richiama il principio di precauzione nell’art. 301, dove si osserva, al comma 1, che «in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione».
La sentenza impugnata, esaminando tale problema (p. 11), ha affermato che «il rispetto RAGIONE_SOCIALE procedure di VIA e di AIA, previste dal medesimo decreto n. 152, equivale ad una presunzione di rispetto pure del principio di precauzione cui quest’ultimo è ispirato, presunzione, quindi, che non può essere superata dall’apprezzamento di un rischio ipotetico».
Tale motivazione è corretta soltanto in parte.
Se può ammettersi, benché con qualche perplessità, che la procedura di VIA, proprio per il suo carattere di valutazione complessiva degli interessi in gioco, contenga una sorta di presunzione di rispetto del principio eurounitario di precauzione, è altrettanto vero che tale presunzione può essere vinta e che ciò può avvenire, se dimostrato, anche in presenza di un vizio ipotetico.
La giurisprudenza ha richiamato in più occasioni l’importanza fondamentale del principio di precauzione (v., tra le altre, le sentenze 27 dicembre 2018, n. 33538, e 10 aprile 2019, n. 10018, e l’ordinanza 21 ottobre 2021, n. 29299, di queste Sezioni Unite). È appena il caso di ricordare che l’ordinanza n. 29299 del 2021 ha espressamente previsto, occupandosi del c.d. deflusso minimo
vitale dei corsi d’acqua, che le previsioni di cui all’art. 7 del d.m. 28 luglio 2004, contenente le lineeguida del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ambiente in forza del d.lgs. n. 152 del 1999 ed in attuazione RAGIONE_SOCIALE direttiva 2000/60/CE, costituiscono un parametro complesso e variabile in relazione a ciascun corso d’acqua a seconda dei suoi diversi tratti; di talché esse non esauriscono la discrezionalità in fase esecutiva RAGIONE_SOCIALE P.A. ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione del DMV, potendo essere fissati criteri più rigorosi ove resi necessari dall’esigenza di più elevata tutela RAGIONE_SOCIALE qualità del corpo idrico, siccome imposti dal citato principio di precauzione.
È corretto, poi, anche il richiamo, contenuto a p. 37 del ricorso, alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza 3 ottobre 2019, n. 6655), la quale ha posto in luce la necessità che, in nome del principio in questione, le Amministrazioni provvedano a scongiurare i rischi per la salute pubblica anche senza attendere che sia effettivamente provata l’esistenza di tali rischi.
È proprio il rispetto del principio di precauzione ad esigere, dunque, che in presenza di un rischio ipotetico sì, ma evidenziato come concreto e grave, esattamente come nel caso in esame, debba essere preferita la strada che permette il raggiungimento di una maggiore certezza, soprattutto in una situazione di dubbio. Ne consegue che il Tribunale superiore non poteva limitarsi a rigettare la relativa censura sulla base RAGIONE_SOCIALE semplice considerazione che si fosse in presenza di «supposizioni allo stato non ancora verificate in termini scientifici» o dedotte dalla citazione del menzionato rapporto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Non può dimenticarsi, del resto, che il potenziamento ed ampliamento RAGIONE_SOCIALE‘impianto di sollevamento di Lova, esistente già da oltre un secolo, risulta essere stato concepito proprio allo scopo di ridurre i carichi inquinanti che vengono riversati nella Laguna di RAGIONE_SOCIALE, ambiente che è notoriamente di unica e straordinaria
bellezza ma anche di grande fragilità, e tale da esigere la massima protezione.
17.3. Il quarto motivo, infine, è fondato anche in relazione all’interpretazione del concetto di vicinitas .
Nell’impugnata sentenza, come si è visto, il Tribunale superiore ha osservato che quel criterio non sarebbe sufficiente, di per sé, a fondare l’interesse ad agire del ‘vicino’, «dovendosi dimostrare che l’intervento contestato abbia capacità di propagarsi fino ad incidere negativamente e stabilmente sulla proprietà del ricorrente». Ragione per cui le questioni poste dalla società RAGIONE_SOCIALE, non essendo correlate alla «difesa diretta dei propri beni, ma per una generica tutela d’un contesto diverso da quello nel quale la sua persona e i suoi beni si collocano», non sarebbero di per sé lesive RAGIONE_SOCIALE sfera giuridica RAGIONE_SOCIALE ricorrente.
Siffatta impostazione, non conforme alla giurisprudenza di questa Corte, è errata per due ragioni.
La prima, di carattere giuridico, è costituita dal fatto che queste Sezioni Unite hanno più volte affermato -con un orientamento al quale l’odierna pronuncia intende dare ulteriore continuità -che il requisito RAGIONE_SOCIALE vicinitas «è, invero, sufficiente al fine di radicare la legittimazione attiva e l’interesse a ricorrere avverso la realizzazione di un’opera, senza che occorra la prova puntuale RAGIONE_SOCIALE concreta pericolosità RAGIONE_SOCIALE stessa»; si tratta, cioè, di un elemento di differenziazione rispetto ad interessi qualificati, «che appartengono a tanti soggetti facenti parte di una comunità identificata in base ad un prevalente criterio territoriale» (così l’ordinanza 30 giugno 2021, n. 18493, in linea con la sentenza 27 agosto 2019, n. 21740; il principio è stato ripreso, poi, anche dall’ordinanza 30 giugno 2022, n. 20869). Il che viene a significare, nel caso specifico, che non poteva essere negata la sussistenza RAGIONE_SOCIALE legittimazione e RAGIONE_SOCIALE‘interesse ad agire in capo all’odierna parte ricorrente.
La seconda ragione, di fatto ma non meno rilevante, è che nel ricorso proposto davanti al Tribunale superiore la società RAGIONE_SOCIALE aveva indicato in modo chiaro quale fosse il proprio diretto interesse (oppositivo) rispetto alla realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘opera in questione, collegato alla circostanza, del tutto pacifica, per cui essa svolge un’attività commerciale e turistica di navigazione lagunare che, almeno potenzialmente, potrebbe subire un negativo contraccolpo dall’esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘opera stessa. Che poi tale pregiudizio sussista o meno non spetta a questa Corte decidere; mentre dovrà essere il giudice di rinvio, alla luce del principio qui richiamato, a valutare la fondatezza nel merito RAGIONE_SOCIALE ragioni RAGIONE_SOCIALE ricorrente.
18. L’accoglimento del quarto motivo rende superfluo l’esame dei motivi quinto, settimo e nono, che attengono a profili di carenze o incongruità di carattere istruttorio e procedimentale.
Tutti gli ulteriori motivi rimangono assorbiti, avendo ad oggetto questioni che potrebbero non essere più rilevanti -o comunque non nella stessa misura -all’esito RAGIONE_SOCIALE nuova decisione di merito.
La sentenza impugnata, pertanto, è cassata e il giudizio è rinviato al Tribunale superiore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione personale, il quale deciderà la causa attenendosi RAGIONE_SOCIALE indicazioni RAGIONE_SOCIALE presente ordinanza e riesaminerà nel merito la complessa questione.
Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, con assorbimento degli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale superiore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezioni