Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2885 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 2885  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2024
AFFITTO AGRARIO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 169/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC dei propri difensori
-ricorrente –
contro
LA ROCCA NOME E LA ROCCA LOREDANA, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO , con domicilio telematico all’indirizzo PEC dei propri difensori
-controricorrenti –
Nonché contro
COGNOME NOME E COGNOME NOME, IN PROPRIO E NELLA QUALITA’ DI EREDI DI COGNOME NOME
-intimati –
Avverso la sentenza n. 3333/2021 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, depositata il 28 settembre 2021.
Udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  20  novembre 2023 dal AVV_NOTAIOigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME e NOME COGNOME, proprietari – per successione da NOME COGNOME – di un fondo rustico sito in agro di Paduli, domandarono giudizialmente l’accertamento della cessazione alla data del 5 maggio 2021 (ovvero alla diversa data ritenuta corretta) del rapporto di affitto agrario in corso con NOME COGNOME e con gli eredi di NOME COGNOME (NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME).
All’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Benevento dichiarò la cessazione dell’affitto al termine dell’annata agraria 2021.
 In  parziale  accoglimento  dell’appello  interposto  da  NOME COGNOME, la decisione in epigrafe ha dichiarato risolto il contratto di affitto alla data del 10 novembre 2025, compensando nei limiti di un terzo  le  spese  del  doppio  grado  di  giudizio  e  condannando  NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME alla refusione delle spese nella residua misura dei due terzi.
Per quanto ancora d’interesse, la Corte d’appello ha individuato nell’anno 1949 il momento iniziale del rapporto di affitto, in virtù di quanto dedotto da parte attrice e in assenza di « una presa di posizione specificamente negatoria » dei convenuti; ha poi ritenuto l’applicabilità dell’art. 2, primo comma, lett. c, della legge 3 maggio 1982, n. 203 e, per l’effetto, in ragione dell’operare di rinnovazioni tacite per periodi quindicennali in difetto di idonea disdetta, stabilito la cessazione del contratt o al termine dell’annata agraria 2025.
 Ricorre  per  cassazione  NOME  COGNOME,  affidandosi  a  due motivi;  resistono,  con  unitario  controricorso,  NOME  COGNOME  e NOME  COGNOME;  non  svolgono  difese  nel  giudizio  di  legittimità NOME COGNOME e NOME COGNOME, ambedue in proprio e nella qualità di eredi di NOME COGNOME.
r.g. n. 169/2022 AVV_NOTAIO. est. NOME AVV_NOTAIO
Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
 Vanno preliminarmente disattesi i  rilievi  mossi  nella  memoria illustrativa  del  ricorrente  in  ordine  alla  ritualità  e  tempestività  della notificazione del controricorso.
1.1. A fronte di un ricorso (recante l’indicazione dell’indirizzo PEC e dichiarazione di voler ricevere ivi notificazioni e comunicazioni, con elezione di domicilio fisico in Benevento, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME) notificato (a mezzo PEC) in data 10 dicembre 2021, NOME e NOME COGNOME hanno notificato il controricorso presso lo studio dei difensori domiciliatari a mezzo ufficiale giudiziario, con atto a quest’ultimo passato per la notifica il 19 gennaio 2022 e consegnato ai destinatari il giorno successivo.
Ciò emergendo ex actis, appare innanzitutto, osservato il termine fissato  dall’art.  370  cod.  proc.  civ.:  il  deposito  del  ricorso  andava compiuto non oltre giovedì 30 dicembre 2021 e i successivi venti giorni da detto adempimento scadevano il 19 gennaio 2022, giorno in cui il cont roricorso è stato consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario.
E non vi è dubbio che, ai fini della verifica della tempestività di siffatta notifica, occorra considerare il momento di consegna dell’atto all’ufficiale  giudiziario,  in  ragione  del  principio,  di  portata  generale, della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario ( ex plurimis, Cass., Sez. U, 09/12/2015, n. 24822).
1.2.  Quanto  al modus dell’avvenuta  notifica  del  controricorso, questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare che « nel giudizio di cassazione, a seguito dell’entrata in vigore della legge 12 novembre 2011, n. 183 (avvenuta il 1° gennaio 2012) la notifica del controricorso al  difensore  che  non  abbia  eletto  domicilio  in  Roma  dev’essere effettuata a pena di nullità all’in dirizzo di posta elettronica certificata comunicato  all’ordine  professionale  ed  indicato  in  ricorso.  Opera
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tuttavia il principio, sancito in via generale dall’art. 156 c.p.c., terzo comma, secondo il quale la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato e ciò avviene tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario, come nel caso in cui la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale presso lo studio del difensore nel domicilio eletto (fuori Roma) nel ricorso medesimo » (Cass. 18/06/2014, n. 13857).
Sulla scorta di tale principio -cui si vuol dare convinta continuità -la nullità della notifica del controricorso non può che ritenersi sanata, dacché tempestivamente effettuata al suo corretto destinatario presso lo studio in Benevento, ove nel ricorso è stato eletto domicilio fisico ed ove l’atto è stata regolarmente ricevut o a mani proprie dell’AVV_NOTAIO.
Il primo mezzo di ricorso lamenta « violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1630 cod. civ. -dell’art. 111 Cost. e art. 6 CEDU e dell’art. 115 cod. proc. civ. nonché dell’art. 1 della legge n. 203 del 1982 in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. ».
Ad avviso del ricorrente, la Corte partenopea: ha ritenuto provata la stipula del contratto di affitto nell’anno 1949 « senza elementi certi ed incontrovertibili » e sulla base di « circostanze mai dimostrate in giudizio », in particolare senza tenere « nella giusta considerazione la negazione opposta dai resistenti COGNOME NOME e COGNOME NOME alle affermazioni dei ricorrenti » NOME e NOME COGNOME; inoltre, ha ritenuto « non suffragate da alcuna prova le deduzioni dei resistenti circa la nascita di due diversi rapporti agrari nell’anno 1969 tra NOME e i germani COGNOME NOME ed NOME ».
2 Il motivo è, per tutti i profili ora sintetizzati, inammissibile.
2.1. Il giudice territoriale ha individuato l’insorgenza del rapporto nell’anno 1949 in forza del principio di non contestazione, rilevando cioè la mancanza di « una presa di posizione specificamente negatoria »
dei  resistenti  all’allegazione  di  parte  ricorrente  nonché  sulla  base  di affermazioni operate dagli stessi resistenti in altro giudizio.
L’argomentazione  del  ricorrente  con  cui,  in  ultima  analisi,  si intende negare l’applicabilità al caso del principio di non contestazione -è svolta senza un’adeguata (o quantomeno sufficiente, nei passaggi essenziali  e  d’interesse)  rappresentazione  del  contenuto  degli  atti difensivi  (pervero,  senza  nemmeno  una  puntuale  indicazione  degli stessi)  con  cui  si  sarebbe  concretata  l’asserita  « negazione » ostativa all’operare del disposto dell’art. 115, primo comma, cod. proc. civ.
In tal guisa, tuttavia, il motivo articolato non rispetta il requisito della specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui il  ricorso  si  fonda,  prescritto a  pena  di  inammissibilità  dall’art.  366, primo comma, num.  6, del codice di rito.
In forza di questa norma, per come costantemente interpretata dal giudice della nomofilachia, sono infatti inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità ( ex plurimis, Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469; con specifico riferimento al modo di deduzione dell’inosservanza del principio di non contestazione, Cass. 22/05/2017, n. 12840; Cass. 09/08/2016, n. 16655; Cass. 04/04/2022, n. 10761; Cass. 12/10/2017, n. 24062).
2.2. Del pari inammissibile, siccome del tutto generica, la doglianza relativa  alla  risoluzione  del  contratto  nell’anno  1969, circostanza ritenuta dalla Corte d’appello « priva di alcuna prova al riguardo ».
Al riguardo, infatti, ad onta delle disposizioni richiamate in rubrica asseritamente trasgredite, il ricorrente non prospetta un’inosservanza dei criteri di riparto dell’onere probatorio (ed è noto che la violazione dell ‘ art. 2697 cod. civ. si configura soltanto nell ‘ ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l ‘ onere della prova ad una parte diversa da quella sui quali esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni: Cass. 23/10/2018, n. 26769) né adduce che a fondamento della decisione siano state poste prove inesistenti o mai acquisite in giudizio oppure non introdotte dalle parti ma disposte dal giudice di propria iniziativa fuori dai poteri istruttori officiosi riconosciutigli (ovvero una violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. nei termini sindacabili in sede di legittimità: Cass. 26/04/2022, n. 12971; Cass. 01/03/2022, n. 6774; Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867).
Al fondo, il motivo de quo si risolve (e si esaurisce) nel sollecitare questa Corte ad un riesame delle emergenze istruttorie volto ad una diversa  ricostruzione  della  vicenda  fattuale  controversa,  attività  del tutto estranea alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità.
Per mera completezza si aggiunge che, ove la violazione dell’art. 111  Cost.  volesse  sottendere  quella  dell’art.  132,  secondo  comma, num. 4,  cod.  proc.  civ.,  pur  non  indicato,  si  tratterebbe  di  censura inammissibilmente  dedotta,  in  quanto  basata  su  elementi aliunde desunti rispetto alla motivazione.
3. Il secondo mezzo censura, per violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., la disposta statuizione di compensazione parziale (nei limiti di un terzo) delle spese processuali: si assume che la compensazione doveva  essere  integrale,  « dal  momento  che  la  domanda  era  stata accolta per ragioni diverse da quelle prospettate dagli attori avendo individuato la scadenza del contratto nell’anno 2025 e non nell’anno 2021 come richiesto ».
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3.1. Il motivo è inammissibile.
Per consolidato indirizzo di nomofilachia, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (cfr., espressamente, Cass. 06/11/2023, n. 30771; Cass. 26/05/2021, n. 14459; Cass. 20/12/2017, n. 30592).
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza.
L’oggetto  della  controversia  (concernente  un  affitto  agrario) esclude  l’applicabilità  dell’art.  13,  comma  1 -quater ,  del  d.P.R.  30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass. 11/10/2017, n. 23912).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente, NOME COGNOME, alla refusione in favore della parte controricorrente, NOME COGNOME e NOME COGNOME, delle  spese  del  giudizio  di  legittimità,  liquidate  in  euro  6.000  per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di AVV_NOTAIOiglio della Terza Sezione