Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16196 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16196 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13926/2019 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE
-intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE AVELLINO n. 1705/2018 depositata il 24/10/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
– NOME COGNOME ha chiesto al Giudice di Pace di Avellino la condanna RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., alla restituzione di € 4.071,94, oppure RAGIONE_SOCIALEa minor somma accertata in corso di causa, corrispondente alle commissioni bancarie, alle commissioni di intermediazione ed ai premi assicurativi da lui versati in seguito alla stipula del contratto di finanziamento n. 30410247, ma non dovuti per effetto RAGIONE_SOCIALE‘anticipata estinzione, dopo il pagamento di 23 rate sulle 96 originariamente previste, avvenuta alla data del 31.5.2006.
– La RAGIONE_SOCIALE ha contestato la domanda e ne ha chiesto il rigetto. Ha chiesto ed ottenuto l’autorizzazione alla chiamata in causa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (intermediaria) e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (assicuratrice) per essere tenuta indenne e garantita in caso di condanna.
– La RAGIONE_SOCIALE ha eccepito la prescrizione biennale (art. 2952 c.c.) dei diritti scaturenti dal contratto di assicurazione collegato al finanziamento e, nel merito, ha chiesto il rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande avanzate nei suoi confronti. La RAGIONE_SOCIALE non si è costituita nel giudizio di primo grado.
– Il Giudice di Pace ha rigettato la domanda di NOME COGNOME ritenendo non provata l’estinzione del debito nascente dal finanziamento.
– NOME COGNOME ha proposto appello, deducendo che l’estinzione del finanziamento non era contestata, appello che il Tribunale di Avellino, nel contraddittorio di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, e nella contumacia di RAGIONE_SOCIALE, ha respinto, osservando quanto segue: « Il Giudice di Pace ha correttamente rilevato che NOME COGNOME non ha fornito la prova RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta estinzione anticipata del finanziamento, quale presupposto RAGIONE_SOCIALEa domanda di restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme indebitamente pagate a titolo di costi bancari, commissioni di intermediazione e premio assicurativo (art. 2033 cod. civ.), in quanto si è limitato a produrre un semplice “conteggio di estinzione anticipata relativo alla pratica in oggetto calcolato al 31/05/2006”, proveniente da RAGIONE_SOCIALE, che, tuttavia, consiste in un mero prospetto contabile RAGIONE_SOCIALEe somme già pagate e di quelle residue, senza alcuna attestazione di pagamento, né quietanza proveniente dall’intermediaria creditizia. A conferma di ciò, va rilevato che il documento riporta le istruzioni per il pagamento ancora da eseguire (a mezzo di bonifico bancario, con relativo codice IBAN, oppure a mezzo di assegno circolare non trasferibile). Non può essere condivisa la deduzione RAGIONE_SOCIALE‘appellante secondo cui la RAGIONE_SOCIALE ha espressamente riconosciuto, con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado e poi con la comparsa conclusionale, l’avvenuta estinzione anticipata del finanziamento. É vero, infatti, che in quegli atti difensivi la compagnia assicuratrice menziona l’estinzione anticipata alla data del 31.5.2006, ma la circostanza viene riportata come semplice riferimento all’attività assertiva compiuta da NOME COGNOME con l’atto di citazione …, senza alcun espresso e specifico riconoscimento di un effettivo
pagamento, e viene richiamata in funzione strumentale all’eccezione di prescrizione biennale ex art. 2952 cod. civ., proposta dalla compagnia chiamata in causa … In altri termini, come è evidente dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa comparsa di risposta in esame, non vi è alcuna intenzionalità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di riconoscere l’estinzione anticipata del finanziamento, ma la circostanza viene riportata solo a fini descrittivi RAGIONE_SOCIALEa domanda avversa ed argomentativi RAGIONE_SOCIALEa propria eccezione di prescrizione. Del resto, come ha correttamente osservato l’appellata, RAGIONE_SOCIALE, essa non poteva essere a conoscenza di un eventuale pagamento anticipato eseguito dal mutuatario-assicurato, NOME COGNOME, perché questo sarebbe comunque stato eseguito in favore RAGIONE_SOCIALE‘intermediaria, RAGIONE_SOCIALE, o al più RAGIONE_SOCIALEa mutuante-mandataria, RAGIONE_SOCIALE, appartenente al gruppo bancario RAGIONE_SOCIALE, quali soggetti designati a ricevere le rimesse debitorie durante il corso del rapporto … Risulta, ancora, del tutto destituita di fondamento la deduzione RAGIONE_SOCIALE‘appellante, NOME COGNOME, secondo cui la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non ha contestato specificamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ., la circostanza RAGIONE_SOCIALE‘eseguito pagamento anticipato del mutuo residuo. In realtà, la banca convenuta ha espressamente ribadito, a fol. 4 RAGIONE_SOCIALEa comparsa di costituzione e risposta avanti al Giudice di Pace che “… la domanda di rimborso … non risulta provata in riferimento all’avvenuta estinzione del finanziamento per il quale è stato esibito solo un conteggio estintivo (doc. 2 produzione attore) … quindi non vi è prova di anticipata estinzione.”. Risulta evidente, quindi, che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha avanzato una contestazione tempestiva, specifica, compiuta e dettagliatamente articolata sulla circostanza in discorso, quale fatto impeditivo RAGIONE_SOCIALEa domanda di ripetizione RAGIONE_SOCIALE‘indebito (art. 2033 cod. civ.), formulata da NOME NOME. L’appellante ha prodotto,
soltanto in questo grado di appello, una “Liberatoria”, recante la data del 30.6.2006, proveniente da RAGIONE_SOCIALE, che attesta l’estinzione anticipata del finanziamento con effetto dal 31.5.2006. Ma tale documento non può essere preso in considerazione da questo Tribunale, investito RAGIONE_SOCIALEa controversia quale giudice di secondo grado », ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 345 c.p.c..
– Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso affidato a due mezzi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, mentre le altre intimate non hanno spiegato difese.
– Il ricorrente e RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
9. – Il primo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115 e 167 c.p.c. in relazione all’articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver negato che RAGIONE_SOCIALE avesse espressamente riconosciuto con la comparsa di risposta in primo grado e poi con la comparsa conclusionale l’avvenuta estinzione anticipata del finanziamento.
Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe stesse norme, censurando la sentenza impugnata per aver negato che la banca non avesse contestato specificamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 115 c.p.c., la circostanza RAGIONE_SOCIALE‘eseguito pagamento anticipato del mutuo residuo.
– Il ricorso è inammissibile.
Sono difatti inammissibili entrambi i sovrapponibili motivi.
Non può nel caso di specie trovare applicazione- come già affermato da Cass. 31 marzo 2021, n. 8994 – il principio secondo
cui, quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un moRAGIONE_SOCIALEo legale, il giudice di legittimità è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda (Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077), sì da stabilire, ex novo , se il vizio vi sia o meno.
Difatti l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione, rientrando nel quadro RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione del contenuto e RAGIONE_SOCIALE‘ampiezza RAGIONE_SOCIALE‘atto RAGIONE_SOCIALEa parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. 29 ottobre 2019, n. 27490).
Nel caso di specie il giudice di merito ha compiuto un accertamento in ordine all’insussistenza RAGIONE_SOCIALEa non contestazione sostenuto da una motivazione evidentemente eccedente la soglia del minimo costituzionale, RAGIONE_SOCIALEa quale non resta la Corte che prendere atto, trattandosi di accertamento per il resto non sindacabile.
11. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, comma 1 bis .
Così deciso in Roma, l’8 novembre 2023.