Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5238 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5238 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° 21790 del ruolo generale dell’anno 2021 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE AL (codice fiscale e partita CODICE_FISCALE, con sede legale in Alessandria, INDIRIZZO, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante protempore, ex art. 3 comma 6 D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.m.i., dott. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nato a Cuorgné (TO) il 22.11.1970, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, come da procura in calce su foglio separato ai sensi dell’art. 83 comma c.p.c., dagli Avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE CODICE_FISCALE p.e.c.: EMAIL utenza fax O NUMERO_TELEFONO), NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE p.e.c.: EMAILordineavvocatiacquitermeEMAILit – utenza fax: NUMERO_TELEFONO), NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE p.e.c.: EMAIL. – utenza fax: NUMERO_TELEFONO) e Avv. NOME COGNOME (codice fiscale: CODICE_FISCALE – PEC · EMAIL), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO. La
ricorrente dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al giudizio al numero di fax O 131/306968, ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Avv. NOME COGNOME sopra indicato.
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , con sede in Torino, INDIRIZZOINDIRIZZO Partita IV A 03112660042, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Dott. NOME COGNOME difesa e rappresentata, giusta procura speciale in calce su foglio separato ex art. 83 comma 2 c.p.c., dall’Avv. NOME COGNOMEcodice fiscale CODICE_FISCALE del Foro di Torino, con studio in Torino, INDIRIZZO ed ivi elettivamente domiciliata, il quale difensore e procuratore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. ed ex art. 51 D.L. 112/2008 presso la Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo telematico di cui all’art. 11 D.M. 17.07.2008, o all’indirizzo di Pec EMAIL, comunicato all’Ordine ai sensi della Legge 2/2009, ovvero al numero fax NUMERO_TELEFONO
Controricorrente
avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n° 192 depositata il 16 febbraio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 .-La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE otteneva dal tribunale di Vercelli un decreto ingiuntivo per euro 1.178.499,86 contro la Asl menzionata in intestazione per il pagamento di interessi di mora ex d.lgs. n° 231/2002 in ragione del tardivo pagamento di prestazioni sanitarie. Il tribunale, su opposizione dell’Asl premesso che l’ingiunta aveva contestato an e quantum della pretesa; che la Casa di cura non
aveva prodotto in giudizio le singole fatture; che, date tali carenze istruttorie, la c.t.u. contabile svolta in corso di causa era esplorativa e, pertanto, inutilizzabile -tutto ciò premesso, revocava il decreto e respingeva la domanda della struttura privata.
2 .-La sentenza era appellata da quest’ultima e la Corte d’appello di Torino accoglieva l’impugnazione.
Osservava la Corte, per quello che qui ancora interessa, che la domanda attorea era documentata da conteggi analitici e che la contestazione della convenuta Asl su an e quantum non era specifica.
L’ammontare del credito era stato adeguatamente ricostruito dal consulente contabile, il quale lo aveva determinato nella misura finale di euro 1.134.023,36, oltre agli ulteriori interessi di mora maturati sulle somme capitali versate in ritardo dal 1° luglio 2013: conclusione recepita in sentenza dalla Corte territoriale.
3 .-Ricorre per cassazione l’Asl, affidando l’impugnazione a due mezzi.
Resiste la Casa di cura che conclude per l’inammissibilità del ricorso e comunque per la sua reiezione.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.
Entrambe le parti hanno depositato le rispettive memorie illustrative ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .- Col primo motivo di ricorso -rubricato ‘ violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, n. 4 e/o n. 5 c.p.c. ‘ -la ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto provate le prestazioni della Casa di cura nonostante fosse stato contestato sia l’ an che il quantum della pretesa creditoria, come peraltro comprovavano anche le allegazioni della opposta a pagina 20 dell’atto di appello.
Al contrario del primo giudice, che avrebbe correttamente concluso che la Casa RAGIONE_SOCIALE non aveva prodotto altro che dei conteggi a di-
mostrazione del credito (senza versare in atti le fatture o altra documentazione), la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto efficaci i prospetti contabili prodotti dall’impresa, così violando gli artt. 115, 116 e 2697 cod. civ.
5 .- Il mezzo è inammissibile per più ragioni.
Anche a tacere della formulazione della rubrica -nella quale viene utilizzata la congiunzione ‘ e ‘ unitamente alla disgiuntiva ‘ o ‘, così demandando a questa Corte la scelta se collocare il mezzo sub art. 360 , primo comma , ‘n. 4 e/o n. 5 c.p.c. ‘ -esso non coglie la ratio decidendi della sentenza.
Il giudice di secondo grado, infatti, non ha omesso di considerare che l’Asl aveva contestato l’ an ed il quantum della pretesa attorea, ma ha più semplicemente ritenuto tale contestazione come aspecifica.
L’art. 115 cod. proc. civ., infatti, stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della sua decisione (oltre alle prove proposte dalle parti e dal pubblico ministero) ‘ i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita ‘.
La Corte ha, dunque, considerato che la mancata contestazione dei conteggi analitici prodotti dalla Casa di cura li rendesse pacifici tra i litiganti e tale conclusione appare conforme al dettato della norma citata.
Sotto altro aspetto, deve pure rammentarsi che il ricorso per cassazione con cui si deduca l’erronea applicazione del principio di non contestazione (art. 115 cod. proc. civ.) non può prescindere dalla trascrizione degli atti -che la ricorrente non ha avuto cura di effettuare – sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione ( ex multis : Cass., sez. I, 16 luglio 2024, n° 19588, con menzione di altri precedenti).
Infine, è fin troppo noto che una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta
dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., sez. L, 28 agosto 2024, n° 23286, anche qui con menzione di altri precedenti): sicché la Corte ha del tutto correttamente posto a base della sua decisione i prospetti contabili non specificamente contestati dall’Asl (questione sulla quale si tornerà anche nell’esame del secondo motivo).
6 .- Col secondo motivo l’Asl lamenta la ‘ violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. ‘.
La sentenza sarebbe nulla, in quanto -dopo che il primo giudice aveva ritenuto la domanda attorea sfornita di prova documentale, dichiarando conseguentemente esplorativa e, dunque, inutilizzabile la c.t.u. -la Corte aveva invece basato la sua decisione proprio sulla predetta consulenza senza motivare la ragione della utilizzabilità di tale mezzo istruttorio, del quale peraltro non poteva servirsi per superare l’onere probatorio incombente sulla parte onerata.
7 .- Anche tale motivo è inammissibile.
Una volta che siano stati ammessi ed assunti i mezzi istruttori, il giudice non deve affatto motivare sulla loro utilizzabilità, a meno che le parti -ma non è questo il caso -non abbiano sollevato questione di nullità dei mezzi medesimi per violazione delle regole che presiedono alla sua ammissione o assunzione.
In sostanza, la Corte territoriale non ha fatto altro che valutare come prova idonea la c.t.u. disposta in primo grado e, peraltro, erroneamente giudicata esplorativa e non utilizzabile dal primo giudice sul rilievo, altrettanto erroneo, della contestazione del dovuto da
parte dell’Asl, che, per contro, era inefficace in quanto generica (come si è già detto al precedente paragrafo n° 5).
Peraltro, esaminando nel merito la questione della utilizzabilità dei conteggi e, dunque, della c.t.u. fondata sugli stessi, occorre rammentare che, se il debitore produce in giudizio dati e conteggi relativi al credito azionato dalla controparte, quei dati e quei conteggi, in quanto riferiti al creditore (che nulla obietta) e non contestati dal debitore (che li produce), assumono il significato di un dato pacifico, indicativo della misura del credito vantato (Cass., sez. L, 4 aprile 2000, n° 4116, sebbene resa in materia di crediti di lavoro).
Tale orientamento è stato sostanzialmente seguito da altre successive decisioni di questa Corte non solo in materia giuslavoristica, ma anche in materia di opposizione allo stato passivo ( ex multis : Cass., sez. I, 16 giugno 2022, n° 19481), in tema di prestazioni professionali (Cass., sez. II, 1° dicembre 2021, n° 37788) e di appalto di opere pubbliche (Cass., sez. I, 20 giugno 2006, n° 14278): sicché non sembra esserci alcun ostacolo all’applicazione di esso anche in tema di prestazioni sanitarie (Cass., sez. I, 3 ottobre 2024, n° 25988).
8 .- In conclusione, il ricorso va respinto.
Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della resistente, per la cui liquidazione -fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 1,134 milioni) -si rimanda al dispositivo che segue.
Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater , del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
p.q.m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio, che liquida
in euro 18.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater , del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 19 febbraio 2025, nella camera di con-