Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29609 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 29609 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/10/2023
Oggetto
Risarcimento rapporto privato
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/09/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 29649-2019 proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
ricorrente incidentale –
nonchŁ contro
NOME COGNOME,
– ricorrente principale – controricorrente
incidentale –
– avverso la sentenza non definitiva n. 614/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/05/2018 R.G.N. 2008/2016;
– avverso la sentenza definitiva n. 155/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/03/2019 R.G.N. 2008/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza non definitiva n. 614/2018, ha accolto l’appello di NOME COGNOME e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato illegittima l’adibizione dell’appellante al servizio ‘187’ dal 15 luglio 2009 al 4 agosto 2011; illegittimo il demansionamento subito dall’appellante dal 4 agosto 2011 in poi; illegittima la sanzione della multa al medesimo inflitta; ha condannato la datrice di lavoro al risarcimento del danno alla professionalità, liquidato in misura pari al 30%
della retribuzione per il periodo dal 15 luglio 2009 al 4 agosto 2011 e in misura pari a 60% della retribuzione per il periodo successivo, fino al deposito del ricorso di primo grado oltre accessori di legge; ha ordinato a RAGIONE_SOCIALE di reintegrare l’appellante nelle mansioni svolte (fino al 14 luglio 2009) presso ‘RAGIONE_SOCIALE‘ oppure in mansioni equivalenti, con esonero dalla attività di ‘front end’ e con adibizione al turno unico giornaliero dalle 8.00 alle 16.00, con pausa pranzo di 30 minuti dalle 12 alle 12:30, oltre accessori; ha condannato RAGIONE_SOCIALE alla restituzione della somma versata dal dipendente per la sanzione disciplinare della multa; ha disposto con separata ordinanza il prosieguo dell’istruttoria sulla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da mobbing .
Con sentenza definitiva n. 155/2019 la Corte territoriale ha condannato RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno non patrimoniale liquidato in euro 23.891,76, di cui euro 13.891,76 per danno biologico, detratto quanto liquidabile dall’RAGIONE_SOCIALE a titolo di indennizzo, ed euro 10.000,00 per danno esistenziale, oltre accessori di legge.
Avverso entrambe le sentenze NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso e ricorso incidentale articolato in sei motivi. Il COGNOME ha depositato controricorso al ricorso incidentale e successiva memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.
4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che:
Ricorso principale di NOME COGNOME
5. Con il primo motivo di ricorso Ł dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e in relazione alla sentenza definitiva, la violazione degli artt. 1223, 1226 e 2087 c.c., per avere la Corte di merito utilizzato, ai fini della liquidazione del danno eseguita nel 2019, i parametri di liquidazione propri di sei anni prima (tabelle del tribunale di Roma del 2013, non rivalutate); inoltre, per aver applicato le tabelle del Tribunale di Roma anzichØ quelle del Tribunale di Milano, pure versate in atti in
occasione dell’udienza di discussione, senza fornire alcuna motivazione.
6. Con il secondo motivo di ricorso, concernente la sentenza non definitiva, si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1223, 1226 e 2087 c.c. per avere la sentenza d’appello accolto la domanda di risarcimento del danno alla professionalità liquidando i relativi danni fino alla data di deposito del ricorso introduttivo della lite (18.2.2013), anzichØ fino alla pronuncia della sentenza d’appel lo, sebbene non vi fosse in atti una delimitazione in tal senso della domanda (nel ricorso di primo grado il risarcimento era chiesto per il periodo ‘dall’agosto 2011 ad oggi’ e nel grado di appello la difesa del lavoratore aveva evidenziato come il demans ionamento persistesse ‘a tutt’oggi’ (v. ricorso cassazione, pagg. 16 e 17). 7. Con il terzo motivo le medesime censure di cui al secondo motivo sono prospettate, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., come violazione degli artt. 112 e 434 c.p.c. e, specificamente, quale omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria per il periodo successivo al 18.2.2013.
8. Con il quarto motivo le medesime censure sono proposte, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, assumendosi come non esaminato il fatto della assegnazione del lavoratore a mansioni dequalificanti (servizi di RAGIONE_SOCIALE) anche dopo la data di deposito del ricorso introduttivo della lite (18.2.2013).
Ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE
9. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. Si censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto non contestate dalla società le circostanze dedotte dal lavoratore in merito al demansionamento e alle condotte vessatorie asseritamente subite, assumendosi che le espressioni adoperate nella memoria difensiva depositata in primo grado (e trascritta alle pagg. 39 e 40 del controricorso) avevano il significato inequivocabile di contestazione dei fatti riferiti dal lavoratore e che la sentenza impugnata ha violato i canoni di interpretazione letterale e complessiva e quello della interpretazione piø consona alla natu ra e alla funzione dell’atto.
10. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. Si sostiene che l’errata lettura degli atti processuali, nel senso della non contestazione da parte della società delle allegazioni del ricorrente, ha determinato una violazione del principio del contraddittorio e quindi inficiato l’intero processo e la sua decisione.
11. Con il terzo motivo Ł dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. in relazione all’art. 2697 c.c. Si argomenta che, avendo la Corte di merito fondato la decisione sul presupposto, erroneo, di non contestazione, le allegazioni del ricorrente sono rimaste sfornite di prova in merito al demansionamento.
12. Con il quarto motivo si formulano le medesime censure in riferimento alla condotta di mobbing e al connesso intento persecutorio.
13. Con il quinto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo fra le parti ( mobbing ), nonchØ la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,
per motivazione inesistente o apparente, avendo la Corte di merito giudicato credibile e verosimile il racconto del lavoratore senza tener conto delle contestazioni e delle contrarie allegazioni della società e senza argomentare in maniera logica e coerente.
14. Con il sesto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 1460 c.c. Si censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha giudicato illegittima la sanzione pecuniaria irrogata al lavoratore sul presupposto che fosse legittimo il suo rifiuto di eseguire la prestazione lavorativa in turno alle risposte ‘187’; si sostiene che la adibizione al servizio ‘187’ è avvenuta in maniera occasionale e saltuaria, quindi legittimamente, con conseguente illegittimità del rifiuto opposto dal dipendente; che ove anche si interpretasse il giudicato come contenente il divieto di adibire il lavoratore alla suddetta mansione, esso avrebbe effetti limitati ad uno specifico arco temporale, là dove la Corte d’appello ne ha dilatato gli effetti all’infinito.
15. Si esamina anzitutto il ricorso incidentale che reca censure logicamente preliminari.
16. Il primo motivo del ricorso incidentale deduce, di fatto, l’erronea applicazione del prin cipio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. e in tal senso deve essere riqualificato (v. Cass. n. 19862 del 2018; n. 4036 del 2014; S.U. n. 17931 del 2013). Esso Ł fondato.
17. Nel rito del lavoro, l’art. 416 c.p.c. (al pari dell’art. 167 c.p.c. per il rito ordinario) impone al convenuto l’onere ‘di prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda, proponendo tutte le sue difese in fatto e in diritto …’. Ai sensi dell’art. 115 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione, tra l’altro, ‘i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita’. La mancata contestazione dei fatti costitutivi della domanda vincola il giudice a ritenerli sussistenti senza bisogno di prova, quindi ‘pacifici’, sempre che si tratti di fatti primari, cioŁ costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio dall’attore o dal convenuto che agisca in riconvenzionale, mentre i fatti secondari – vale a dire quelli dedotti in mera funzione probatoria – possono contestarsi in
ogni momento (Cass. n. 1878 del 2012; n. 18202 del 2008; n. 5191 del 2008; S.U. n. 11353 del 2004; S.U. n. 761 del 2002).
18. L’onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto, cioŁ i fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda, ovvero i fatti materiali che integrano la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, e non si estende alle circostanze che implicano un’attività di giudizio (Cass. n. 11108 del 2007; n. 6606 del 2016), oltre che alle domande, ai diritti, alle argomentazioni e qualificazioni giuridiche. La presa di posizione deve riguardare l’esistenza dei fatti allegati a fondamento della domanda e non la loro valenza giuridica.
19. Si è ulteriormente precisato che ‘i fatti allegati possono essere considerati “pacifici”, esonerando la parte dalla necessità di fornirne la prova, solamente quando l’altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi, ovvero quando si sia limitata a contestarne esplicitamente e specificamente taluni soltanto, evidenziando in tal modo il proprio disinteresse ad un accertamento degli altri’ (Cass. n. 9741 del 2002; n. 16575 del 2002;
n. 23862 del 2020); non potranno considerarsi pacifici i fatti allegati dall’attore qualora la controparte si difenda usando argomenti incompatibili con la loro ammissione.
20. Nel caso in esame, la Corte d’appello (sentenza, pag. 7) ha ritenuto che le circostanze allegate dal lavoratore, sia per il demansionamento e sia per il mobbing , non fossero state contestate dalla società (ed ha attribuito tale valutazione anche alla sentenza del tribunale che, tuttavia, non contiene alcuna statuizione in tal senso) e che le contestazioni mosse da RAGIONE_SOCIALE nella memoria difensiva di appello, in ordine alle circostanze rilevanti ai fini del mobbing , fossero tardive in quanto non formulate nel primo grado di giudizio.
21. La società, nel motivo di ricorso in esame, ha dedotto di avere, con la memoria di costituzione in primo grado e poi in appello (memorie redatte con la tecnica del copia-incolla), puntualmente contestato i fatti dedotti dall’attore a fondamento delle domande.
22. La censura Ł sollevata nel rispetto delle prescrizioni imposte dall’art. 366 n. 6 c.p.c. (v. Cass. n. 20637 del 2016), attraverso la trascrizione dei brani essenziali della memoria di
costituzione in primo grado (v. pagine 39 e 40 del controricorso con ricorso incidentale), ripetuti nella memoria difensiva di appello.
23. L’esame degli atti processuali (memorie di primo e secondo grado), consentito a questa Corte in ragione della deduzione dell’ error in procedendo , conferma (oltre che la sovrapponibilità delle memorie) l’avvenuta contestazione dei fatti allegati nel ricorso introduttivo della lite, come puntualmente trascritti nella sentenza d’appello (v. in particolare, memoria costitutiva della società in primo grado, § 32, 33, 38 sul contenuto dell’attività svolta dal dipendente nel pe riodo in contestazione, di supporto ai tecnici esterni, e sul carattere non dominante dell’attività di risposta in linea, come risultante dalla stessa quantità oraria indicata nel ricorso introduttivo di primo grado; v. § 42-54 di contestazione delle allegazioni del lavoratore in tema di mobbing , con riferimento, tra l’altro, alla condotta tenuta dal dott. COGNOME, dal team leader NOME COGNOME, ai provvedimenti adottati a seguito delle prescrizioni mediche), dovendosi precisare, da un lato, come l’onere di c ontestazione non sia esigibile rispetto ad allegazioni espresse
attraverso valutazioni o qualificazioni in termini, ad esempio, di illegittimità, vessatorietà, demansionamento ecc. e rispetto a fatti cd. secondari, dedotti cioŁ solo in funzione probatoria (per questi ultimi la non contestazione può costituire argomento di prova, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.); dall’altro, che l’onere di ‘prendere posizione … circa i fatti affermati dall’attore’, di cui al citato art. 416 c.p.c., può dirsi soddisfatto anche attraverso la prospettazione di una ricostruzione logicamente incompatibile con l’ammissione dei fatti medesimi. 24. Che la decisione di appello si fondi essenzialmente sull’applicazione del principio di non contestazione si ricava, quanto alla condotta mobbizzante, dalla statuizione secondo cui ‘tutte le ventuno circostanze, analiticamente riportate nello svolgimento del processo, sono ampiamente dimostrative di una programmata condotta vessatoria tenuta nei confronti del COGNOME, reo di aver vinto un precedente giudizio relativo ad un demansionamento’ (sentenza d’appello, pag. 9). La prova della illegittima condotta datoriale Ł desunta dalle stesse allegazioni del lavoratore e, quindi, dalla implicita valutazione di essere le relative circostanze non contestate, cioŁ
pacifiche, risultando assente qualsiasi cenno ad elementi di prova orale o documentale. In modo analogo, a proposito del demansionamento, il richiamo ad un’unica prova documentale (concernente un episodio assolutamente limitato, relativo al ritardo con cui Ł stato dato seguito all’esito della visita medica, sentenza d’appello pag. 7, ultimo cpv.) e ad un’unica deposizione testimoniale (quella del teste COGNOME sulla adibizione del COGNOME a mansioni proprie dell’inferiore terz o livello, senza alcun cenno al carattere prevalente o meno delle stesse) rendono evidente come la decisione poggi principalmente sull’assunto di non contestazione. Neppure è plausibile ritenere che la decisione d’appello abbia fatto proprie le valutazioni probatorie del tribunale atteso che quest’ultimo, sulla base dello stesso materiale istruttorio, aveva escluso ogni profilo di demansionamento e di mobbing e respinto le domande del lavoratore.
25. L’accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale in merito alla errata applicazione del principio di non contestazione porta a ritenere assorbiti i residui motivi dello stesso ricorso, motivi che investono le conseguenze del suddetto vizio processuale. Parimenti assorbiti risultano
i motivi di ricorso principale che attengono al risarcimento dei danni e ai relativi criteri di liquidazione.
26. Per le ragioni finora esposte, accolto il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti i residui motivi dell’incidentale ed anche i motivi del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti i residui motivi ed anche i motivi del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa