Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7151 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7151 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2025
ingiuntivo
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO– Rel. AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Ud. 13/2/2025 CC Cron. n. 26216/2019
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 26216/2019 r.g. proposto da:
2
22877287/2019 R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio separato in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO .
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, il quale chiede di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative a questo procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, come da mandato in calce al controricorso,
-controricorrente-
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, n. 3572/2018, depositata in data 16/7/2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 13 /2/2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
In data 11/1/1995 veniva stipulato un contratto di appalto tra l’RAGIONE_SOCIALE (poi divenuta RAGIONE_SOCIALE) e la società RAGIONE_SOCIALE, per l’affidamento del servizio di sanificazione e pulizia dei locali siti in RAGIONE_SOCIALE, adibiti alla sede del policlinico RAGIONE_SOCIALE, per la durata di 4 anni, con decorrenza dal 1° ottobre 1994.
RAGIONE_SOCIALE, costituita con decreto rettorale del 20/7/2004, con nota del 9/11/2005, comunicava alla società appaltatrice la proroga del servizio per il periodo dal 1° luglio 2005 al 30 settembre 2005.
La società RAGIONE_SOCIALE, con atto del 22/12/2004, modificava la propria ragione sociale in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Nel mese di novembre 2006 la RAGIONE_SOCIALE presentava ricorso per decreto ingiuntivo al fine di recuperare il corrispettivo RAGIONE_SOCIALEe
prestazioni di servizi erogate nel dicembre del 2005, per la somma di euro 115.328,00.
Presentava opposizione la AOU contestando, nel merito, la sussistenza dei presupposti per l’emissione del provvedimento monitorio, non avendo fornito la RAGIONE_SOCIALE alcuna prova in ordine al proprio diritto di credito ed «avendo omesso di dimostrare la corretta esecuzione, sotto il profilo quanti-qualitativo, RAGIONE_SOCIALEe prestazioni erogate».
Chiedeva l’opponente, per quel che ancora qui rileva, «c) accertare e dichiarare l’illegittimità del provvedimento monitorio opposto, per essere stato adottato in carenza di legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente; d) accertare e dichiarare l’illegittimità del provvedimento monitorio opposto, per essere stato adottato in carenza dei presupposti previsti dagli articoli 633 e seguenti c.p.c.; in ogni caso e) accertare l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa creditoria avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE per tutte le ragioni retro indicate».
Il tribunale con sentenza n. 1750/2015, accoglieva l’opposizione proposta dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e revocava il decreto ingiuntivo opposto.
Il tribunale, in particolare, rilevava che a seguito RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALE‘opposizione avverso il decreto ingiuntivo, spettava all’opposta, attrice in senso sostanziale, fornire adeguata dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato.
Aggiungeva che «agli atti, oltre al contratto RAGIONE_SOCIALE’11/1/2005, alla detta missiva del 9/11/2005 e alla relativa fattura, parte opposta ha prodotto il documento con il quale il Direttore Amministrativo RAGIONE_SOCIALE‘AUO ha certificato la buona esecuzione del servizio di pulizia e sanificazione eseguito presso gli edifici RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal
1/4/1995 ed ha indicato gli importi complessivi maturati negli anni 2002, 2003, 2004 e 2005».
Tuttavia, per il tribunale «a fronte RAGIONE_SOCIALEa contestazione di parte opponente, il detto documento non prova l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni nella misura richiesta dalla parte opponente».
Con riferimento al quantum RAGIONE_SOCIALEa pretesa, il tribunale rilevava che «parte opposta ha agito onde ottenere il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma dovuta per prestazioni di servizi erogate nel solo mese di dicembre 2005, dalla stessa quantificate in euro 115.328,05», ma «detto documento, alla luce del suo contenuto, che fa riferimento ad importi annuali senza precisare i mesi cui si riferiscono le prestazioni RAGIONE_SOCIALEe quali è accertata la buona esecuzione ed i relativi importi, è insufficiente ex se a provare l’ an ed il quantum RAGIONE_SOCIALEe prestazioni relative al detto mese».
Rammentava, quindi, il giudice di prime cure che «la contestazione RAGIONE_SOCIALEa controparte circa l’ an debeatur si estende anche al quantum , posto che il più comprende il meno, sicché non ha senso di parlare di esonero dall’onere probatorio quando il convenuto abbia contestato esclusivamente l’ an debeatur e non anche il quantum ».
Proseguiva il tribunale nel senso che «la genericità del documento detto non consente di ritenere che parte opposta abbia provato il credito pari ad euro 115.328,05».
Avverso tale sentenza proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE.
5.1. Con il primo motivo d’appello la RAGIONE_SOCIALE deduceva la «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. erroneità e/o illogicità RAGIONE_SOCIALEa pronuncia in relazione alla sussistenza RAGIONE_SOCIALEa contestazione circa l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione oggetto di causa error in iudicando ».
Ad avviso RAGIONE_SOCIALE‘appellante «sarebbe stata erroneamente valutata la portata RAGIONE_SOCIALEe allegazioni difensive RAGIONE_SOCIALE‘appellata, considerato che con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo l’AOU non ha contestato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c., l’avvenuta esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione di cui si è chiesto il pagamento», limitandosi ad affermare un onere RAGIONE_SOCIALEa prova, in realtà inesistente in capo alla RAGIONE_SOCIALE, deducendo l’inidoneità RAGIONE_SOCIALEa documentazione allegata al fascicolo monitorio per ottenere l’ingiunzione di pagamento.
In realtà, l’onere di provare la corretta esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione in capo all’opposta sorgeva solo ed esclusivamente a seguito RAGIONE_SOCIALEa «specifica contestazione RAGIONE_SOCIALE‘adempimento», mentre nel caso in esame l’AOU «ha dedotto semplicemente il mancato assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio che non incombeva sulla RAGIONE_SOCIALE».
Tra l’altro, l’AOU non aveva mai sollevato eccezione di inadempimento.
5.2. Con il secondo motivo di impugnazione l’appellante deduceva la «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE articoli 2697 e 1988 c.c., 115 e 116 c.p.c. – erroneità e/o illogicità RAGIONE_SOCIALEa pronuncia in relazione alla fermata mancata prova del credito azionato error in iudicando ».
Oltre alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova, per l’appellante «non sarebbero stati nella specie adeguatamente valutati i mezzi di prova offerti dalle parti».
Il tribunale, ad avviso RAGIONE_SOCIALE‘appellante, «ha fondato la propria decisione esclusivamente sulle fatture, ma non ha valorizzato anche la mancata contestazione nel merito da parte RAGIONE_SOCIALEa opponente ed il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘esatto adempimento RAGIONE_SOCIALEa prestazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘AOU, la quale addirittura ha certificato la buona esecuzione del servizio di pulizia e sanificazione eseguito presso gli edifici
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE relativamente all’intero anno 2005 a suo tempo rilasciato all’opposta».
Tale documento rappresenterebbe «una vera e propria ricognizione di debito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1988 c.c. con la quale l’AOU ha riconosciuto la corretta prestazione per l’anno 2005 da parte RAGIONE_SOCIALEa società appellante ed un debito complessivo di euro 1.575.181,00».
5.3. Con il terzo motivo di impugnazione l’appellante lamenta la «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE articoli 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. – erroneità e/o illogicità RAGIONE_SOCIALEa pronuncia in relazione alla mancata dimostrazione del quantum debeatur -error in iudicando ».
Ad avviso RAGIONE_SOCIALE‘appellante, «il tribunale dopo aver affermato un inesistente eccezione di inadempimento da parte RAGIONE_SOCIALE‘AOU, peraltro superata dalla ricognizione di debito effettuata dalla stessa appellata, ha fatto discendere da tale presunta contestazione RAGIONE_SOCIALE‘ an debeatur un’automatica contestazione anche in ordine al quantum invero mai formulata dalla controparte».
Inoltre, per l’appellante «ogni presunta contestazione in ordine al quantum sarebbe superata dalla certificazione rilasciata dall’AOU circa il corretto svolgimento del servizio».
Per l’appellante, dunque, «in tale documento proveniente dalla controparte che ha quantificato le fatture complessive emesse a seguito RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione del servizio dalla RAGIONE_SOCIALE in euro 1.575.181,00 a fronte RAGIONE_SOCIALEa ricognizione di debito effettuata dalla controparte per l’importo complessivo dovuto per l’intero anno un eventuale contestazione RAGIONE_SOCIALEa controparte poteva attenere solo ed esclusivamente all’avvenuto integrale pagamento non certo in ordine alla prova RAGIONE_SOCIALEa corretta quantificazione RAGIONE_SOCIALEa richiesta».
5.4. Con il quarto motivo di impugnazione l’appellante si duole RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, chiedendo la compensazione RAGIONE_SOCIALEe stesse.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 3572/2018, depositata il 16 /7/2018 , accoglieva il primo ed il terzo motivo d’appello, dichiarando assorbiti gli altri.
Chiariva la Corte territoriale che in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, in realtà, l’AOU opponente «non ha contestato l’avvenuta esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione di cui era chiesto il pagamento, ma si è limitata a dedurre l’inidoneità RAGIONE_SOCIALEa documentazione allegata al fascicolo monitorio per ottenere l’ingiunzione di pagamento».
Precisava che se effettivamente l’eccezione di inadempimento non richiede formule sacramentali, tuttavia, nella specie, «come ampiamente emerge dalla trascrizione RAGIONE_SOCIALEa difesa RAGIONE_SOCIALE‘opponente […] la contestazione specifica RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione non è affatto ravvisabile».
Ed infatti, l’opponente COGNOME «lungi dal prendere posizione e dal negare specificamente l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni nel mese di dicembre del 2005, si è limitata ad opporre che la RAGIONE_SOCIALE non avesse provato, così come le competeva, l’avvenuto adempimento e che inoltre i documenti prodotti in sede monitoria non fossero all’uopo sufficienti».
Pertanto, al di là di ogni considerazione in ordine al riparto RAGIONE_SOCIALE oneri probatori, nella specie «l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione deve ritenersi circostanza incontroversa e deve, quindi, ritenersi sussistente il diritto di credito azionato».
RAGIONE_SOCIALE, del resto, aveva «specificamente indicato, oltre al titolo in virtù del quale sono sorte le obbligazioni a carico RAGIONE_SOCIALEe parti, di aver effettuato la propria prestazione di servizio nel mese di dicembre 2005 e di non aver ricevuto il pagamento del corrispettivo pattuito (di euro 115.328,00, giusta la fattura n. 614 del 31/12/2005)».
Per le medesime ragioni doveva essere fondato anche il terzo motivo.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), depositando anche memoria scritta.
Ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, depositando anche memoria scritta.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Erroneità e illogicità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, in relazione alla mancata contestazione RAGIONE_SOCIALEa prestazione oggetto di causa. Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione RAGIONE_SOCIALE articoli 132, 2º comma, n. 4, c.p.c. e 118 disposizione di attuazione c.p.c., avendo il collegio partenopeo fornito una insufficiente, contraddittoria, illogica e, comunque, erronea motivazione nell’assumere le suddette statuizioni. Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., avendo la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE del tutto pretermesso di valutare i fatti dedotti dall’RAGIONE_SOCIALE fondamento RAGIONE_SOCIALEa proposizione».
Per la ricorrente, dunque, l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE per cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non avrebbe contestato l’avvenuta esecuzione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni era stata «erroneamente fatta propria dalla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, che ha fondato il suo ragionamento sul falso presupposto secondo cui l’odierna ricorrente si sarebbe limitata a dedurre l’inidoneità RAGIONE_SOCIALEa documentazione allegata al fascicolo monitorio per ottenere l’ingiunzione di pagamento».
Aggiunge la ricorrente che «come chiarito nei precedenti gradi di giudizio» l’opponente aveva «specificamente confutato nel merito le pretese avverse, evidenziando, non solo l’insussistenza dei presupposti per l’emissione del provvedimento monitorio e per la successiva concessione RAGIONE_SOCIALEa provvisoria esecuzione, ma chiedendone anche la revoca stante la mancata esecuzione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni».
«Abnorme» sarebbe dunque «la svista in cui è incorso il giudice di 2º grado che ha completamente disatteso e stravolto la portata RAGIONE_SOCIALEe censure RAGIONE_SOCIALE‘appellata».
Dagli atti del giudizio di merito emergerebbe «inequivocabilmente che l’opponente ha palesemente disconosciuto il credito».
L’opponente, dunque, avrebbe «espressamente contestato non solo la fattura relativa al mese di dicembre 2005 […] e le proroghe RAGIONE_SOCIALE effetti del contratto originario dopo l’aggiudicazione […] ma anche la scarna documentazione successivamente allegata da controparte e, in particolare, la nota 14 febbraio 2006».
In più occasioni, la ricorrente avrebbe dedotto che tale nota, rilasciata dal direttore amministrativo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE «altro non [era] che una referenza rilasciata dal direttore amministrativo per consentire alla RAGIONE_SOCIALE di dimostrare, nelle eventuali e successive gare di appalto di servizi, gli incarichi professionali già svolti».
In tale nota, dunque, non vi sarebbe stato «alcun riconoscimento del debito da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE», ma «unicamente una mera elencazione RAGIONE_SOCIALE importi fatturati […] dalla RAGIONE_SOCIALE, i quali non possono essere pretesi solo per questo motivo in via giudiziaria».
La Corte d’appello, dunque, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, avrebbe omesso di considerare che l’RAGIONE_SOCIALE «ha rilevato
l’inefficacia sia dei fatti che dei documenti posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda».
Peraltro, la RAGIONE_SOCIALE, sia nel ricorso per decreto ingiuntivo che nella comparsa di costituzione del giudizio di opposizione, «non ha fornito alcuna dettagliata allegazione dei fatti che si assumono, erroneamente, come non contestati, né ha mai chiesto di provare o approvato, aliunde la sussistenza del credito vantato».
La Corte di merito, dunque, avrebbe «erroneamente affermato che non vi è stata contestazione RAGIONE_SOCIALEa prestazione oggetto di causa».
La decisione sarebbe peraltro nulla anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., «avendo il collegio partenopeo fornito una insufficiente, contraddittoria, illogica e, comunque, erronea motivazione nell’assumere le suddette statuizioni».
Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la «violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., avendo la Corte di appello erroneamente ritenuto provata l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni dedotte in giudizio dalla RAGIONE_SOCIALE. Insufficiente ed erronea motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata come violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE articoli 132, 2º comma, n. 3, c.p.c., e 118 disposizione di attuazione c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nella parte in cui è stata ritenuta dimostrata e non contestata la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa creditoria RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE».
Per la Corte d’appello, dunque, il tribunale avrebbe fatto un’errata applicazione del principio RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova, in quanto l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione deve ritenersi circostanza incontroversa.
Al contrario, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, «la lettura RAGIONE_SOCIALEa citata motivazione rende evidente la illegittimità e, comunque, la erroneità RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, tenuto conto che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sin dal primo scritto difensivo, ha ritualmente eccepito che la RAGIONE_SOCIALE si era sottratta dal fornire la prova che i crediti dedotti in giudizio fossero effettivamente dovuti».
Ribadiva la ricorrente che «il documento allegato da controparte (nota 14 febbraio 2006 prot. n. 331) altro non è che una semplice ‘referenza’ rilasciata dal direttore amministrativo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE».
Per la ricorrente dunque, «ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c.» la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto indicare gli elementi di fatto e di diritto costitutivi RAGIONE_SOCIALEa domanda.
3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALEa «violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., avendo la Corte di appello erroneamente ritenuta provata l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni dedotte in giudizio dalla RAGIONE_SOCIALE. Insufficiente ed erronea motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata con violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE articoli 132, 2º comma, n. 3, c.p.c., e 118 disposizione di attuazione c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nella parte in cui è stata ritenuta dimostrata la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa creditoria RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, stante la mancata contestazione RAGIONE_SOCIALE‘an e del quantum».
La Corte d’appello ha accolto anche il terzo motivo di impugnazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE evidenziando che «nell’odierna fattispecie non risulta effettuata la contestazione in ordine all’ an e, tantomeno, rispetto al quantum ».
Per la ricorrente, invece, vi era stata contestazione in ordine alla debenza dei compensi e non era stato effettuato «alcun atto di ricognizione del debito».
A fronte RAGIONE_SOCIALEa contestazione in giudizio RAGIONE_SOCIALEa debenza dei compensi, doveva escludersi l’onere RAGIONE_SOCIALEa opponente «di contestare specificamente i conteggi».
A nulla peraltro rilevava «la certificazione prodotta», in quanto tale documento faceva «riferimento ad importi annuali, senza precisare i mesi cui si riferiscono le prestazioni effettuate».
I tre motivi di impugnazione, che vanno trattati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono inammissibili.
4.1. Anzitutto, si evidenzia che la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello è presente, non solo graficamente, ma anche nella indicazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni logico-giuridiche sottese alla decisione adottata.
Infatti, con estrema chiarezza la Corte territoriale ha accolto sia il primo che il terzo motivo di appello RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
In prima battuta, il giudice di secondo grado ha ritenuto che l’opponente COGNOME non avesse contestato in alcun modo e specificamente l’avvenuta esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione, ma si fosse limitata soltanto a dedurre l’inidoneità RAGIONE_SOCIALEa documentazione allegata al fascicolo monitorio, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘emissione del decreto ingiuntivo.
La Corte d’appello ha anche evidenziato che l’opponente non aveva sollevato l’eccezione di inadempimento «come ampiamente emerge dalla trascrizione RAGIONE_SOCIALEa difesa RAGIONE_SOCIALE‘opponente», non essendo in alcun modo ravvisabile «la contestazione specifica RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione».
L’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione era dunque circostanza incontroversa.
La contestazione in ordine all’ an postulava anche «la contestazione in ordine al quantum ».
Va evidenziato che la ricorrente pur deducendo l’erronea applicazione da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., non ha però in alcun modo trascritto il contenuto RAGIONE_SOCIALE atti, e segnatamente RAGIONE_SOCIALE‘atto di opposizione a decreto ingiuntivo da essa articolato, oltre alle difese RAGIONE_SOCIALE‘opposta, non consentendo a questa Corte di comprendere l’effettiva portata RAGIONE_SOCIALEa doglianza.
I motivi, dunque, peccano di autosufficienza, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c..
Ed infatti, in virtù del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione con cui si deduca l’erronea applicazione del principio di non contestazione non può prescindere dalla trascrizione RAGIONE_SOCIALE atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione che il ricorrente pretende di negare, atteso che l’onere di specifica contestazione, ad opera RAGIONE_SOCIALEa parte costituita, presuppone, a monte, un’allegazione altrettanto puntuale a carico RAGIONE_SOCIALEa parte onerata RAGIONE_SOCIALEa prova (Cass., sez. 3, 13/10/2016, n. 20637).
6.1. Inoltre, per questa Corte la pronunzia del giudice, che si assuma erronea, sull’esistenza di uno o più fatti ritenuti pacifici per difetto di contestazione, costituisce frutto non di un errore meramente percettivo, ma di un’attività valutativa, nel senso che il giudice stesso, postasi la questione RAGIONE_SOCIALEa mancanza di contestazioni in ordine all’esistenza di uno o più fatti determinati, l’ha risolta affermativamente all’esito di un giudizio, di per sé incompatibile con l’errore di fatto e non idoneo, quindi, a costituire motivo di revocazione a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 395 n. 4 c.p.c. (Cass., sez. 6-L, 13/12/2022, n. 36249; Cass., sez. 2, 31/3/2011, n. 7488).
7. Senza contare, che la controricorrente ha riportato in modo preciso il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione a decreto ingiuntivo presentata dall’AOU (cfr. pagina 18 del controricorso «a) la eventuale infondatezza RAGIONE_SOCIALEe tesi difensive prospettate non esclude l’illegittimità del provvedimento monitorio in esame, alla stregua RAGIONE_SOCIALEe seguenti ulteriori censure. La RAGIONE_SOCIALE, infatti, non ha fornito la prova scritta indispensabile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE articoli 633 e seguenti c.p.c. per l’emissione del provvedimento monitorio. Al riguardo, la società ricorrente non ha fornito la prova RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto adempimento RAGIONE_SOCIALEe prestazioni per le quali oggi reclamo il pagamento né soprattutto, RAGIONE_SOCIALEa loro esecuzione in conformità e nel rispetto del rapporto obbligatorio che si assume esistere tra le parti. B) l’art. 634 c.p.c., inoltre, dispone che per i crediti relativi alla somministrazione di merci e di denaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercita un’attività commerciale sono prove scritte idonee gli estratti autentici RAGIONE_SOCIALEe scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti c.c. purché bollate e vidimati nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici RAGIONE_SOCIALEe scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie».
Pertanto, come correttamente rilevato dalla Corte d’appello, l’opponente non ha contestato specificamente l’avvenuta esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione, ma ha dedotto l’inidoneità RAGIONE_SOCIALEa documentazione allegata al fascicolo monitorio per ottenere l’ingiunzione di pagamento.
Ovviamente muovendo dalla premessa che l’opposizione prevista dall’art. 645 c.p.c. non è una “actio nullitatis” o un’azione di impugnativa nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come
fase ulteriore – anche se eventuale – del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (Cass., Sez. U., n. 927 del 2022).
Ed invero, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l’opponente assume la posizione di attore e l’opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l’opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di talché le difese con le quali l’opponente miri ad evidenziare l’inesistenza, l’invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato “ex adverso” non si collocano sul versante RAGIONE_SOCIALEa domanda che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione – ma configurano altrettante eccezioni (Cass., sez. 3, 24/11/2015, n. 24815; più recentemente Cass., sez. 3, 27/11/2023, n. 32933).
7.1. Non può non osservarsi, del resto, che nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto RAGIONE_SOCIALEa “relevatio ad onere probandi”, spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass., sez. 6-1, 7/2/2019, n. 3680).
Si è anche affermato che nel caso in cui a fronte RAGIONE_SOCIALE‘allegazione specifica di una parte difetti la contestazione di controparte, non sussiste per il giudice del merito un vincolo di meccanica conformazione, in quanto egli può sempre rilevare l’inesistenza RAGIONE_SOCIALEa circostanza in tal modo allegata ove ciò emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto, tanto più che se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento,
a “fortiori” ciò vale per la valutazione RAGIONE_SOCIALEa mancata contestazione (Cass., sez. 2, 31/5/2023, n. 15288).
Tra l’altro, il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., se solleva la parte dall’onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento (Cass., sez. 3, 7/6/2023, n. 16028).
Nella specie, il giudice d’appello, accogliendo il terzo motivo, ha riconosciuto pieno valore alla dichiarazione resa dal direttore amministrativo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in ordine alla buona esecuzione del servizio di pulizia per tutti gli anni di efficacia del contratto.
Altra ragione di inammissibilità si rinviene nella circostanza che i motivi di impugnazione sono stati articolati modulando la censura in ordine alla motivazione, secondo la formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ormai superata, con la riforma di cui al decreto-legge n. 83 del 2012, in vigore per le sentenze pronunciate a decorrere dall’11 settembre 2012.
Nei motivi di impugnazione, infatti, si fa ancora riferimento alla «insufficiente, contraddittoria […] erronea motivazione».
L’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALEa controversia).
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALEe previsioni RAGIONE_SOCIALE artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014).
Non è stato, infine, indicato il fatto decisivo che non sarebbe stato valutato dalla Corte d’appello e che, invece, ove valutato, avrebbe comportato una decisione diversa.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, a carico RAGIONE_SOCIALEa ricorrente si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile ricorso.
Condanna la ricorrente a rimborsare in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 5.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALEe spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e cpa.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1-q uater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa I Sezione