Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29046 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 29046 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17794-2021 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo AVV_NOTAIO e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
STAZIONE SPERIMENTALE PER L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 608/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/12/2020 R.G.N. 240/2020;
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/09/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2025 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
Con sentenza del giorno 24.12.2020 n. 608, la Corte d’appello di Bologna accoglieva parzialmente, in sede di rinvio, il gravame proposto dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE(in seguito, per brevità, RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza del tribunale di Parma che aveva accolto l’opposizione ad una cartella per il pagamento della somma di € 134.536,33 dovuti all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE quali oneri contributivi per malattia, maternità e disoccupazione relativamente a nove mensilità riferite agli anni 2009-2010. La cartella era stata preceduta da una nota, in data 10.3.2010, con la quale l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE comunicava che in applicazione dell’art. 20 comma 2 del d.l. n. 25.6.2008 n. 112 convertito in legge dall’art. 1 comma 1 della legge n. 133/2008, anche la RAGIONE_SOCIALE era da annoverarsi tra le imprese tenute al versamento dei contributi, per malattia, maternità e disoccupazione, all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e non più agli aventi diritto.
La Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, confermando la sentenza di primo grado.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6450/2020 accoglieva l’impugnazione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e , riformando in parte qua la sentenza della Corte territoriale, sanciva l’obbligo della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, quale ente pubblico economico, a corrispondere i versamenti per contributi dovuti per l’indennità di maternità e di malattia, ai sensi dell’art. 20 comma 2 del d.l. n. 112/08 convertito in legge n. 133/2008. Riassunta la causa in sede di rinvio, la Corte d’appello ha ritenuto non dovuta la contribuzione per l’indennità di malattia (confermando per tale profilo la sentenza di primo grado), in quanto era divenuto cosa giudicata il rivendicato inquadramento
nel settore industria e non era mai stata contestata l’affermata mancanza di personale operaio (per il quale era espressamente prevista la corresponsione della contribuzione per la malattia);riteneva, invece, dovuta la corresponsione della contribuzione pe r l’indennità di maternità e disoccupazione.
Avverso tale sentenza, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, illustrato da memoria, mentre la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che
Con il motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 115, 384, 392 e 394 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva statuito la non debenza della co ntribuzione per l’indennità di malattia, in violazione del principio di diritto sancito dalla Cassazione e solo perché non sarebbe stata contestata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la mancanza di operai alle dipendenze del datore di lavoro, circostanza quest’ultima mai dedotta e d allegata dall’Ente sperimentale.
In via preliminare, pur non essendo stata posta alcuna questione al riguardo, il Collegio rileva che il AVV_NOTAIO del collegio, la AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME, consigliere di questa Sezione Lavoro, componeva il Collegio decidente, in qualità di relatore, nell’udienza del 17/12/2019, a seguito della quale venne emanata la sentenza n. 6450 del 6/03/2020, di cassazione con rinvio della prima sentenza della Corte di Appello di Bologna, la n. 261/2014.
Ciò posto il Collegio non ritiene di ravvisare ragioni che possano condurre all’astensione della AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, atteso che la partecipazione al giudizio di legittimità
che ebbe a decidere nel senso della cassazione con rinvio, non radica alcun pregiudizio alla terzietà del magistrato (inteso quale persona fisica) chiamato nuovamente a comporre il Collegio, trattandosi in ogni caso di giudizio vertente sull’applicazione di norme di diritto e non di accertamento di fatti. Per tutte, vale richiamare Cass. n. 14655 del 18/7/2016: “Il collegio che giudichi del ricorso per cassazione proposto avverso sentenza pronunciata dal giudice di rinvio può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, senza che sussista alcun obbligo di astensione a loro carico ex art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto tale partecipazione non determina alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice, e ciò a prescindere dalla natura del vizio che ha determinato la pronuncia di annullamento, che può consistere indifferentemente in un “error in procedendo” o in un “error in iudicando”, atteso che, anche in quest’ultima ipotesi, il sindacato è esclusivamente di legalità, riguardando l’interpretazione della norma ovvero la verifica del suo ambito di applicazione, al fine della sussunzione della fattispecie concreta, come delineata dal giudice di merito, in quella astratta”.
Il motivo è fondato.
In via preliminare, va evidenziato come il principio di diritto sancito dalla sentenza rescissoria della Cassazione n. 6450/2020 (di cui se ne lamenta la violazione, ex artt. 384, 392 e 394 c.p.c., da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, unitamente all’art. 115 c.p.c. così che, trattandosi di un vizio processuale, ciò consente a questa Corte di consultare il fascicolo di merito, cfr. Cass. n. 3612/2 2, in tema di inammissibilità dell’appello) è nel senso che ‘le stazioni sperimentali per l’industria hanno natura giuridica di
enti pubblici economici e pertanto rientrano nell’ambito RAGIONE_SOCIALE “imprese dello Stato” che, ex art. 20, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, sono tenute a versare la contribuzione per maternità e quella per malattia’.
A questo fine, la sentenza della Corte di Cassazione rescindente ha demandato l’espletamento , in sede di rinvio, di ulteriori accertamenti in fatto, anche in riferimento alla verifica se i dipendenti per cui era stata richiesta la contribuzione corrispondessero a quelli per cui era dovuta e qualora vi fossero state contestazioni sul quantum debeatur , si sarebbe potuto procedere ad ulteriori accertamenti, ma sempre sulla base degli atti già introdotti dalle parti, essendo il giudizio di rinvio un giudizio chiuso (v., fra tante, Cass. n. 26545/2024).
Pertanto, essendo stati demandati ‘nuovi’ accertamenti di fatto , ai fini dell’esame del gravame, nell’ambito del compendio allegatorio già acquisito rispetto a quanto esaminato in sede di legittimità, il giudice del rinvio avrebbe dovuto compiere il proprio apprezzamento onde ritenere acquisita la non contestazione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di nuove circostanze o fatti: in vero, la circostanza della mancanza di operai alle dipendente dell’impresa, risulta dedotta ed allegata solo nel giudizio di rinvio, con l’allegazione della dichiarazione del consulente del lavoro (cfr. p. 12 del ricorso in cassazione che fa riferimento alla p. 4 del ricorso in riassunzione e ivi doc. 6), laddove l’atto introduttivo del giudizio di prime cure recava mera deduzione relativa all’assenza di operai ( p. 11), senz ‘ addurre ulteriori riscontri (tale non potendo considerarsi il DM/10 non richiamato).
Ne consegue che l ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non poteva onerarsi della contestazione di un elemento di fatto (l’assenza di operai alle dipendenze della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) non dedotto ed allegato tempestivamente in giudizio, ed
erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto non dovuta la contribuzione per malattia, da parte della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, solo per effetto della mancata contestazione nei termini dianzi detti.
Sulla scorta di quanto sin qui detto, il ricorso va accolto, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, affinché riesamini il gravame, alla luce dei principi sopra esposti, e verifichi se la mancata contestazione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (di cui alla prima sentenza rescindente) abbia o meno rilievo nella presente vicenda processuale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.9.2025
Il AVV_NOTAIO
NOME COGNOME