Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33036 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33036 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20062-2023 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1277/2023 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/03/2023 R.G.N. 1179/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
01/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza in atti, ha rigettato l’appello proposto da NOME avverso la sentenza del
Oggetto
R.G.N. 20062/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 01/10/2025
CC
giudice di primo grado che in sede di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da RAGIONE_SOCIALE, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, ha condannato COGNOME NOME al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE della sola somma di € 38.349 risultante dalla busta paga di marzo 2006, come importo pagato al netto, oltre accessori.
La Corte d’appello, nel rigettare il motivo di gravame ex art. 115 c.p.c. proposto da NOME, ha rilevato che con l’originario ricorso monitorio RAGIONE_SOCIALE aveva espressamente affermato di aver versato a COGNOME NOME gli importi attestati dal cedolino stipendiale del mese di marzo 2006, dovuti dall’ottobre 2002 fino al momento della riammissione in servizio in virtù della sentenza del tribunale di Roma n. 5289/2006. A fronte di tale allegazione, con l’opposizione al decreto ingiuntivo, introduttiva del giudizio di primo grado, NOME NOME non aveva contestato il fatto consistente nell’avvenuto pagamento degli importi dovuti dall’ottobre 2002 sino al momento della riammissione in servizio, di cui alla busta paga del mese di marzo 2006 (contenente tra l’altro l’attestazione del pagamento avvenuto mediante il bonifico sul conto corrente postale), bensì si era limitato ad eccepire “la mancata produzione da parte di RAGIONE_SOCIALE italiane di prova dell’avvenuto pagamento delle somme di cui oggi si chiede la restituzione”.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME NOME con un motivo al quale ha resistito RAGIONE_SOCIALE; a seguito della proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c. il ricorrente ha chiesto la decisione. Il ricorrente ha depositato memoria. Dopo la decisione la Corte ha fissato il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Ragioni della decisione
1.- Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente, deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione al principio di non contestazione ex art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., perché era la Corte di merito ha errato a sostenere che NOME non avesse contestato i fatti allegati da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a fondamento della propria domanda, in quanto già con il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo aveva contestato “la mancata produzione da parte di RAGIONE_SOCIALE italiane di prova dell’avvenuto pagamento delle somme di cui oggi si richiede la restituzione” e tale contestazione aveva ribadito nelle note di trattazione scritta per l’udienza del 3/6/2020 deducendo che non sussistevano i presupposti di legge per la richiesta restituzione di somme che, allo stato, RAGIONE_SOCIALE italiane non aveva dimostrato di aver comunque corrisposto essendosi limitata al deposito di un cedolino paga, senza attestare la presunta erogazione delle somme. Nello stesso ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo, inoltre, l’odierno ricorrente aveva affermato di “contestare sia la debenza di qualsiasi somma da parte dell’NOME che, in ogni caso, l’intervenuta prescrizione”.
Ha sostenuto il ricorrente che nonostante la contestazione deve essere specifica, non si possono non considerare ai fini della corretta applicazione del principio di cui all’art. 115 c.p.c. – e delle relative conseguenze in ordine all’applicazione del principio dell’onere della prova ex art. 2967 c.c. – anche le contestazioni che sono implicite nelle deduzioni difensive della parte interessata.
Avendo NOME contestato la mancata produzione da parte di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di prova dell’avvenuto pagamento delle somme di cui oggi si chiede la restituzione, la contestazione della prova di un fatto non poteva non implicare anche la contestazione del
fatto medesimo perché altrimenti si incorrerebbe in un insanabile contraddizione logica; sarebbe infatti privo di senso e quindi illogico che una parte processuale contesti la mancata prova di un fatto e contestualmente ammetta – sia pure implicitamente per la non specifica contestazione – l’esistenza del fatto stesso.
Deve perciò ritenersi, secondo il ricorrente, che nel contestare la prova di un fatto la parte intenda implicitamente contestare anche il fatto oggetto di quella insussistente prova perché altrimenti tale seconda contestazione sarebbe priva di significato. Ne discende che a fronte della contestazione della debenza di qualsiasi somma e restituzione e, soprattutto della contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della ripetizione di indebito, cioè il pagamento della somma pretesa in restituzione, il lavoratore ricorrente avesse contestato anche il pagamento da parte di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2.- Il ricorso è infondato. Il tema della causa, con cui il ricorrente reitera le medesime censure sollevate in appello, è se l’onere di esplicita contestazione da parte del convenuto dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio, possa essere anche implicito e desumersi in particolare dalla deduzione della mancata prova del fatto.
3.- La risposta non può che essere negativa, perché la contestazione della mancata prova di un fatto non equivale alla contestazione del fatto, posto che i due concetti non coincidono. Dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato. Inoltre neppure la contestazione di dover restituire una somma (ovvero l’allegata contestazione della debenza di una somma) comporta la contestazione del fatto che si pone a monte, ossia quello di aver ricevuto la stessa somma.
4.- In questo senso si esprime la giurisprudenza di legittimità in modo univoco affermando che ‘In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all’art. 115 c.p.c.’ (Cass. n. 17889 del 27/08/2020).
Tale impostazione si fonda sulla nota sentenza n. 761/2002 delle Sezioni Unite di questa Corte che, con precipuo riguardo al rito del lavoro, ha richiamato come sua convincente dimostrazione positiva l’art. 416 cod. proc. civ. che appunto contemplando il comportamento del convenuto che intenda resistere alle pretese avversarie, contestandole in tutto o in parte, lo configura come onere di specifica contestazione e lo riferisce espressamente ai ‘fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda’.
6.- Allo scopo occorre quindi distinguere i fatti costitutivi del diritto dalle circostanze dedotte al solo fine di dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi.
Posta, dunque, tale distinzione, appare agevole concludere che nei «fatti posti dall’attore a fondamento della domanda», dei quali appunto è menzione nelle dette norme, è palesemente riconoscibile il connotato della prima categoria di fatti, potendosi della funzione fondante rispetto alla pretesa accreditare esclusivamente i fatti giuridici costitutivi della medesima.
Gli artt. 167, 1 comma e 416, 3 comma, imponendo al convenuto l’onere di prendere posizione su tali fatti, fanno della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l’atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell’esposta regola di condotta
processuale, espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti. In altri termini, la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, rappresenta, in positivo e di per sé, l’adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto; onde, nell’ambito di operatività di un onere siffatto si rende sostanzialmente inavvertibile, ai fini dell’identificazione dei fatti «pacifici», la tradizionale differenza (per la quale cfr. Cass. 18 luglio 2000, n. 9424 e, fra le altre, Cass. 23 maggio 1995, n. 5643; Id., 2 giugno 1994, n. 5359; Id., 20 maggio 1993, n. 5733; Id., 5 dicembre 1992, n. 12947; Id. 6 marzo 1987, n. 2386) fra ammissione implicita e non contestazione, e, quindi, rende inutile provarlo, perché non controverso, come è già stato posto in luce da altro orientamento espresso dalla Corte (sul punto, con sentenza 2 marzo 1995, n. 2415).
7.- Tanto, poi, finisce per accreditare la non contestazione di tendenziale irreversibilità: e ciò in piena coerenza con la struttura del processo che, nel rito del lavoro, è finalizzata a far sì che all’udienza di discussione la causa giunga delineata in modo compiuto, quanto ad oggetto e ad esigenze istruttorie, secondo un modello non estraneo, ormai, come nota autorevole dottrina, neanche al rito ordinario, improntato, dopo la riforma del 1990, a finalità di chiarezza e semplificazione, rese palesi dal concatenamento fra la fase diretta alla chiarificazione della posizione delle parti e la fase della formulazione delle richieste istruttorie.
8.- In questa direzione questa Corte si è espressa poi con l’ordinanza n. 22701 del 28/09/2017 ove ha ribadito che ‘Il convenuto, ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.p.c., deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall’attore a
fondamento della domanda, ivi inclusa l’interpretazione delle clausole contrattuali, sulla cui valenza deve tempestivamente, integralmente ed irretrattabilmente esprimersi; sicché, se nulla abbia eccepito in relazione al significato di una determinata clausola ovvero, come nella specie, abbia concordato con la controparte sul suo significato, tale interpretazione deve considerarsi come pacifica, esonerando l’attore da qualsiasi prova al riguardo e rendendo inammissibile la contestazione successiva’.
Inoltre nella stessa direzione si è pronunciata Cass. n. 10629 del 19/04/2024 affermando che : ‘In tema di principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l’allegazione dei medesimi e, considerato che l’identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall’allegazione e dall’estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l’onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all’una o all’altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravant i sulla controparte’.
10.- Detto orientamento risulta anche di recente ribadito da Cass. n. 17261 del 26/06/2025 secondo cui ‘Il principio di non contestazione opera in relazione ai fatti e non ai documenti prodotti, determinandosi gli effetti della mancata contestazione con riferimento alle sole allegazioni assertive e non alle prove assunte, la cui valutazione avviene in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito.
11.- Per i motivi esposti il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile in sostanziale corrispondenza al provvedimento di proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c.
11- Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate in dispositivo in favore della controricorrente.
12.Riguardo alle sanzioni previste dall’ultimo comma dell’art. 380bis c.p.c., stante l’esito giudiziale conforme alla proposta di definizione accelerata, nel senso ivi indicato, occorre applicare il terzo ed il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. Alla pr esente pronuncia di inammissibilità del ricorso fa quindi seguito la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi del terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., nonché della sanzione di cui al successivo quarto comma, da versare alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, entrambe liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del DPR n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1 -bis del citato D.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00, e agli accessori di legge. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte di una somma di € 2000 ex art. 96, 3° comma c.p.c., nonché a pagare in favore della cassa delle ammende la somma di € 2000 ex art. 96, 4 comma c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale dell’1.10.2025
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME