Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3425 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3425 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20176/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata presso l’avvocato COGNOME NOME (EMAIL).
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME.
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 336/2022 depositata il 18/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), oggi incorporata nella società RAGIONE_SOCIALE, gestiva come unica attività l’azienda alberghiera e termale denominata ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di proprietà di RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) in virtù di un contratto di locazione alberghiera del 30 ottobre 2000 (‘Contratto di Locazione’).
Con domanda di arbitrato ritualmente notificata RAGIONE_SOCIALE introduceva un procedimento arbitrale nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.
Con lodo del 2 marzo 2013, il Collegio Arbitrale accertava il grave inadempimento di RAGIONE_SOCIALE alle proprie obbligazioni e dichiarava la risoluzione del contratto di locazione, anche pronunciando sotto il profilo del risarcimento del danno.
A seguito dell’emissione del lodo (e sostanzialmente ritenendo essere stato accertato l’an debeatur del risarcimento: v. p. 31 del controricorso), RAGIONE_SOCIALE chiedeva al Tribunale di Roma, ed otteneva, emissione di decreto ingiuntivo di pagamento nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, la quale instaurava giudizio di opposizione, in cui RAGIONE_SOCIALE si costituiva resistendo.
Con sentenza n. 4596/2016 del 25 febbraio-4 marzo 2016 il Tribunale di Roma: revocava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarava il diritto di credito dell’opposta nei confronti dell’opponente per un minor importo e condannava quest’ultima
al pagamento in favore dell’opposta della suddetta somma; rigettava nel resto l’opposizione.
Avverso tale sentenza proponevano distinti ed autonomi appelli RAGIONE_SOCIALE, insistendo per la condanna dell’appellata al pagamento di un maggior importo, ed RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado per le medesime ragioni svolte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Riuniti i gravami, con sentenza n. 336/2022 del 18 gennaio 2022 la Corte d’Appello di Roma accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e, in riforma della sentenza impugnata, revocava il decreto ingiuntivo ed integralmente rigettava la domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE in sede monitoria; rigettava inoltre l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste RAGIONE_SOCIALE, già BTM, con controricorso contenente contestuale ricorso incidentale, affidato a tre motivi.
Resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso al ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il PM non ha depositato conclusioni.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso principale l’RAGIONE_SOCIALE denuncia <>.
Censura l’impugnata sentenza nella parte in cui non ha condannato la RAGIONE_SOCIALE alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza n. 4596/16 del Tribunale di Roma, trattandosi di fatto non specificamente contestato dalla controparte costituita, ed anzi dalla stessa espressamente riconosciuto nei propri scritti difensivi.
Con il secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia <>.
Lamenta nuovamente che la Corte d’Appello di Roma ha omesso di condannare la RAGIONE_SOCIALE alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza n. 4596/16 del Tribunale di Roma, senza considerare che questa circostanza era pacifica, espressamente dichiarata da entrambe le controparti processuali nei rispettivi scritti difensivi.
3. Il primo motivo è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di porre il principio, a tenor del quale la ‘non contestazione’ costituisce ‘un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l’atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell’esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti. In altri termini, la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, rappresenta, in positivo e di per sé, l’adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto’ (Cass.,
Sez. Un., 23/01/2002, n. 761).
Orbene, nel caso di specie la RAGIONE_SOCIALE non solo non ha svolto alcuna contestazione specifica, ma anzi nell’atto introduttivo e nelle conclusioni del giudizio di appello ha sempre espressamente menzionato il fatto che RAGIONE_SOCIALE aveva pagato delle somme in spontanea esecuzione della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, somme ora divenute indebite, stante il diverso esito del gravame (v. Cass., 15/07/20025, n. 15062; Cass., 19/03/2019, n. 7702; Cass., 28/09/2018, n. 23634, secondo cui possono essere valutate liberamente dl giudice le ammissioni contenute negli atti difensivi, sebbene non sottoscritti dalla parte personalmente).
Il secondo motivo del ricorso principale è fondato, per le medesime ragioni svolte in sede dello scrutinio del primo.
Passando quindi ad esaminare il ricorso incidentale, con il primo motivo RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle Preleggi (art. 360, co mma. 1, n. 3, cod. proc. civ.) in relazione al perimetro del giudicato portato dal lodo arbitrale a suo tempo intervenuto inter partes .
Con il secondo ed il terzo motivo, formalmente proposti in via subordinata per il caso di mancato accoglimento del primo motivo, la ricorrente incidentale invero ripropone le medesime argomentazioni del primo motivo.
I tre motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente scrutinati, sono infondati.
La ricorrente incidentale infatti deduce un’eccezione di cosa giudicata esterna incomprensibile, ed anzi assertoria: dopo avere riprodotto brani del lodo, tra cui in chiusura quello a pag. 23, omette di spiegare, facendo riferimento a quanto riprodotto, come e perché vi sarebbe stata la condanna generica di cui ragiona.
In conclusione, il ricorso principale deve essere accolto,
mentre il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.
La sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo