Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30228 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30228 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
rigettato, per difetto di prova, l’eccezione di usucapione con riferimento alla cisterna, senza considerare che il COGNOME non aveva Relatore: COGNOME Data pubblicazione: 31/10/2023
mai contestato i fatti posti a fondamento dell’eccezione, risultanti anche dai documenti prodotti, sebbene la mancata applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. fosse stata oggetto di impugnazione. Osservano al riguardo che il COGNOME si era limitato solo a contestare la tempestività della sua proposizione.
1.1. Il motivo è fondato.
La Corte d’appello (v. pagg. 6 e 7) ha ritenuto la mancanza di prova «della presenza, per il tempo indicato dalla legge, del manufatto nella stessa posizione» perché «i documenti prodotti -nei quali non si rinviene traccia della cisterna -non provano la data di realizzazione della cisterna e, in specie, che essa sia stata realizzata oltre vent’anni prima della proposizione della domanda riconvenzionale».
Così argomentando, però, la Corte ha negato la sussistenza di elementi probatori a sostegno dell’eccezione , senza valutare se nella specie operasse il principio codificato nel primo comma dell’art. 115 cpc – di non contestazione invocato dalle appellanti. La Corte di merito, insomma, doveva verificare la natura della contestazione svolta dal COGNOME, cioè se si riferisse solo alla tempestività della sua proposizione, o anche alla fondatezza nel merito, tenendo conto anche della produzione documentale, tra cui la piantina catastale del 1985 in rapporto alla descrizione dello stato dei luoghi fatta dal consulente tecnico.
La sentenza va pertanto cassata e alle evidenziate omissioni rimedierà il giudice di rinvio.
Dall’accoglimento del primo motivo consegue logicamente l’assorbimento del secondo motivo con cui le ricorrenti hanno prospettato l’omesso esame dei documenti e delle difese di entrambe
le parti, decisivi per una diversa soluzione della controversia e del terzo motivo, concernente la statuizione sulle spese.
di rinvio, che si individua nella Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, statuirà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Il ricorso è perciò accolto limitatamente al primo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.
ricorso e dichiara assorbiti restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ‘al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 15 marzo 2023.
Il Presidente NOME COGNOME
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Corte di Cassazione – copia non ufficiale
DI CASSAZIONE Relazioni con il Pubblico
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