Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29680 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 3 Num. 29680 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 07341/2022 R.G., proposto da
ASSUNTA PUGLIESE ; rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ), in virtù di procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
nei confronti di
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ), in virtù di procura in calce al controricorso;
P.U. 20.09.2023
R.G. n.07341/2022
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
nonché di
DOMENICO CHIMENTI ;
– intimato – per la cassazione della sentenza n. 8/2022 della CORTE di APPELLO di CATANZARO, depositata il 4 gennaio 2022; udìta la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 settembre 2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME; udì to l’AVV_NOTAIO, per delega dell’AVV_NOTAIO; udìto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore , che ha chiesto l’accoglimento del primo ricorso, con assorbimento del secondo, ribadendo le
Generale dott. NOME COGNOME motivo di conclusioni già formulate in forma scritta.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Cosenza rigettò la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME per il risarcimento del danno patito a seguito dell’incendio da cui era derivata la distruzione della sua autovettura, asseritamente appiccato dai convenuti.
Il gravame proposto da NOME COGNOME contro la decisione del Tribunale è stato respinto dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha integralmente confermato la decisione di prime cure.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di due motivi.
Ha risposto con controricorso NOME COGNOME. Non ha svolto difese l’intimato NOME COGNOME.
– controricorrente –
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Pres. COGNOME
Est. COGNOME
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale della Sesta Sezione civile, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, invocando l’accoglimento del primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo.
All’esito dell’adunanza camerale, tuttavia, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, per essere trattata alla pubblica udienza di questa Sezione, previa acquisizione dei fascicoli d’ufficio dei gradi di merito.
Fissata dunque la pubblica udienza, la ricorrente ha depositato ulteriore memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo viene denunciata « violazione e falsa applicazione degli artt. 2967 e ss. cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. -in riferimento all’art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ. ».
La ricorrente, dopo aver ricordato che NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano patteggiato in sede penale una pena per il reato di incendio commesso ai danni della sua autovettura, deduce che la Corte di appello, per un verso, violando le regole probatorie in tema di presunzioni, erroneamente avrebbe ritenuto che ella non aveva provato che i responsabili dello stesso erano i convenuti; per altro verso, che altrettanto erroneamente il giudice del merito avrebbe omesso di rilevare la mancata assoluzione dell’onere di contestazione da parte dei convenuti medesimi, i quali si erano limitati a contestare che, sulla base della sentenza penale di patteggiamento, fosse stata provata la loro responsabilità per il fatto illecito, ma non avevano
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contestato il fatto di essere gli autori dello stesso, sebbene questo fatto fosse stat o loro specificamente ‘imputato’ dalla danneggiata con la citazione introduttiva del primo grado di giudizio.
1.2. Con il secondo motivo, viene denunciata « violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è st ato oggetto di discussione tra le parti in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. ».
S econdo la ricorrente, la Corte di appello avrebbe omesso l’esame del fatto decisivo costituito da due articoli di giornali prodotti in giudizio in primo grado ed espressamente richiamati nell’atto di appello, i quali avevano indicato come responsabili dell ‘incendio NOME COGNOME e NOME COGNOME.
È fondato il primo motivo e dal suo accoglimento resta assorbito il secondo.
La ricorrente evidenzia che, nell’atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, ella non solo aveva dedotto che la propria autovettura TARGA_VEICOLO 166 era andata distrutta a causa di un incendio doloso e che per questo fatto, integrante gli estremi di reato, i convenuti erano stati sottoposti a procedimento penale conclusosi con sentenza di ‘patteggiamento’ ; ma aveva anche precisato che la « condotta tenuta dai convenuti » le aveva cagionato un danno patrimoniale quantificabile nell’importo di 10.800 Euro, pari al valore di acquisto della vettura sommato a quello dell’ impianto a gas di cui era stata dotata.
La circostanza trova conferma nella lettura del citato atto processuale, il quale riporta testualmente, nelle conclusioni, la predetta allegazione.
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Pertanto, la ricorrente aveva specificamente allegato, nella citazione originaria, la circostanza di fatto che NOME COGNOME e NOME avevano appiccato l’incendio per il quale erano stati poi penalmente sanzionati.
Questa circostanza, benché specificamente allegata dall’attrice nell’atto di citazione, non era stata altrettanto specificamente (e tempestivamente) contestata dai convenuti nelle rispettive comparse di risposta, nelle quali essi si erano limitati a contestare l’ efficacia della sentenza di patteggiamento nel giudizio civile di danno (la quale non sarebbe stata equiparabile ad una sentenza di condanna e non sarebbe stata da sola sufficiente a dimostrare l’illecito civile), a dedurre il difetto di legittimaz ione attiva dell’attrice (sul rilievo che essa non aveva prodotto alcun titolo di proprietà) e ad eccepire il difetto di prova del quantum (indebitamente individuato con riguardo al prezzo di acquisto e non in base al valore del mezzo al momento dell’incen dio); ma non avevano preso posizione sul fatto se fossero o meno gli autori dell’incendio, come affermato dall’attrice.
In quanto specificamente allegata dall’attrice e non specificamente contestata dai convenuti costituititi, la circostanza di fatto che l’incendio della macchina di proprietà della COGNOME era stato appiccato da NOME COGNOME e NOME COGNOME avrebbe dovuto essere posta a fondamento della decisione da parte del giudice del merito (arg. ex art.115 cod. proc. civ.).
Infatti, a fronte di una allegazione da parte dell ‘ attore chiara e articolata in punto di fatto, il convenuto ha l ‘ onere , ai sensi dell’art.167 cod. proc. civ., di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti
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dedotti dall ‘ attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all ‘ art. 115 cod. proc. civ. (Cass.23/03/2022, n. 9439).
Il giudice di primo grado, non considerando acquisita al processo la predetta circostanza fattuale, aveva dunque violato il principio di non contestazione ed analoga violazione ha compiuto il giudice di appello, il quale, investito di specifica censura sul punto, l’ha rigettata sull’erroneo presupposto che la circostanza medesima non fosse stata specificamente allegata nell’atto di citazione (p.7 della sentenza impugnata).
La sentenza di appello appare, dunque, illegittima in quanto -come condivisibilmente osservato dal Pubblico Ministero -non ha fatto corretta applicazione del principio di cui al l’art.115, primo comma , cod. proc. civ.
Deve, in conseguenza, accogliersi il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.
La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, la quale rinnoverà l’esame del merito della domanda risarcitoria proposta da NOME COGNOME attenendosi agli enunciati principi.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
La richiesta di liquidazione dei compensi al difensore della ricorrente, quale parte ammessa al gratuito patrocinio, formulata in calce alla prima memoria da essa depositata, è inammissibile.
Invero, la competenza sulla liquidazione dei compensi al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi
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dell ‘ art. 83 del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall ‘ art. 3 della legge n. 25 del 2005, al giudice di rinvio, oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell ‘ esito del giudizio di cassazione (Cass.31/05/2018, n. 13806).
La competenza della Corte di cassazione, al riguardo, deve essere esclusa in considerazione del tenore del comma 2 del citato art. 83, senza che conclusioni diverse possano trarsi dal comma 3bis del medesimo articolo -introdotto dall ‘ art. 1 della legge n. 208 del 2015 -che, nell ‘ imporre al giudice l ‘ adozione del decreto di pagamento ‘ contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta ‘ , esplicita solo una finalità acceleratoria, senza incidere sulle regole di competenza per la liquidazione (Cass. 16/06/2020, n.11677).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione