Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18404 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18404 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso n.
COGNOME omissis COGNOME r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE L. rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE DELL’RAGIONE_SOCIALE; QUESTORE DI NOME
– intimati – avverso il decreto del GIUDICE DI PACE DII NOME I. depositato in data NOME
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 23/06/2023 dal AVV_NOTAIO.
Numero registro generale
Numero sezionale 3364,2023
Numero di raccolta generale NUMERO_CARTA
Data pubblicazione 28,96,2023
FATTI DI CAUSA
1.1 COGNOME
NOMES.
l, cittadino omissis , ha proposto ricorso, affidato ad un ex
motivo, illustrato anche da memoria art. 380-bis.1 cod. proc. civ., per la
NOME
emesso il amissis j
cassazione del decreto del Giudice di Pace di
1 COGNOME
I.
NOME COGNOME 1. disposti con il 1.1. Con tale provvedimento, quel Giudice ha convalidato l’accompagnamento alla frontiera ed il trattenimento presso il RAGIONE_SOCIALE (C.P.R.) di decreto del Questore di “ss’s del COGNOME NOME
1.2. Il menzionato ricorso è stato rivolto nei confronti del Ministero dell’Interno, il quale non si è costituito nei termini di legge, ma ha deposita anche per conto della Questore d’ omissis un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370, comma 1, cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico formulato motivo, rubricato «Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., in relazione agli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286/98 – Violazione e fal applicazione degli artt. 13 e 14 EU. Imm. con riferimento all’alt 1, comma 2, della legge n. 68/2007 – Macroscopica illegittimità e nullità radicale del provvedimento amministrativo di espulsione e dell’ordinanza impugnata Violazione del principio di legalità di cui all’art. 13 Cost. e della doppia riser di cui all’art. 10. Cost.», ascrive al Giudice di Pace di aver convalidato il trattenimento del COGNOME NOME presso RAGIONE_SOCIALE omissis COGNOME , nonostante il provvedimento di espulsione presupposto presentasse macroscopici profili di illegalità e di inefficacia. Invero, pur dando atto il decreto prefettizi espulsione che lo straniero fosse entrato in Italia oltre trent’anni orsono giugno DATA_NASCITA), gli si rimprovera di non aver presentato la dichiarazione di presenza all’ingresso: obbligo, questo, introdotto, però, solo nel 2007, oss dopo circa 15 anni dal suo ingresso nel territorio nazionale.
Tale doglianza si rivela fondata alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso.
COGNOME
Numero registro generale omissis
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Numero di raccolta generale 18404,2023
dal Prefetto di NOME in data I COGNOME L e dal Questore di COGNOME in data omissis I, nei confronti dei cittadino straniero COGNOME. Ritenuta la propria competenza per territorio; Esaminati gli atti allegati, e ritenuta l sussistenza dei termini e dei requisiti previsti dall’art. 13, comma 5-bis, del D.L.vo n. 286/98; sentito l’interessato alla presenza del difensore di fiducia , COGNOME L’operato trattenimento; COGNOME L’accompagnamento alla frontiera richiamato dal provvedimento in esame, ai fini dell’esecuzione dei rimpatrio di M.S. Idgione 28,1116f2023 2.1. La motivazione del provvedimento oggi impugnato risulta 2giéri j seguente tenore letterale: «Il Giudice di Pace, Vista la nota di trasmissione del Questore di l COGNOME 1. prot. f,j, depositata in Cancelleria in datai “18818 L con cui è stata chiesta la convalida dell’accompagnamento alla frontiera, nonché il trattenimento presso il RAGIONE_SOCIALE d’Identificazione e di Espulsione di omissis COGNOME 1, relativamente ai provvedimenti emessi, rispettivamente, 1, nel termine stabilito dal citato art. 14 D.Lvo n. 286/98». [
2.2. è utile ricordare, poi, che, alla luce di un’interpretazi costituzionalmente orientata dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazio all’art. 5 par. 1 della CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), il giudice di meri è tenuto a rilevare incidentalmente, ai fini della decisione di sua competenza la «manifesta illegittimità» del provvedimento espulsivo, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero (cfr., ex multis, Cass. n. 7672 del 2023; Cass. n. 7829 del 2019; Cass. n. 5750 del 2017; Cass. n. 24415 del 2015). In tal senso, del resto, si è espressa anche la giurisprudenz europea, secondo la quale, «per determinare se l’articolo 5 § 1 della Convenzione è stato rispettato, è opportuno operare una distinzione fondamentale tra i titoli di detenzione manifestamente non validi – ad esempio quelli emessi da un tribunale al di fuori della sua sfera di competenza – e i titoli di detenzione che sono prima facie validi ed efficaci fino al momento in cui vengono annullati da un altro giudice interno» (cfr. Corte E DU, 08/02/2011, COGNOME c. Italia; Corte EDU, 01/12/2009, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE c. Italia).
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2
2.3. Tanto premesso, rileva il Collegio che l’odierno ricorrente slAHAI’d oltre trenta anni in Italia, – come chiaramente emerge dall’incipit del decreto di espulsione del Prefetto di omissis del l COGNOME NOME COGNOME l, presupposto del provvedimento oggi impugnato, (“Esamsnati gli atti della Questura di “-“SSE del
one 8.1116f2023
NOMES.
dai quali risulta che il cittadino straniero l COGNOME
NOME COGNOME
lf’.1
è
entrato nel territorio dello Stato in data NOME, riprodotto in ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza -dove (come riferisce in ricorso) «ha soggiornato regolarmente per tanti anni in forza di permesso di soggiorno più volte rinnovato. Avendo riportato una condanna a pena detentiva, non rinnovava il suo permesso di soggiorno, che scadeva di validità durante il periodo di espiazione in carcere».
2.3.1. Dal medesimo decreto prefettizio (in parte qua pure riprodotto in ricorso), si ricava altresì che il M.S. è stato espulso per non aver presentato la dichiarazione di presenza prescritto dall’art. 1, comma 2, della legge n. 68 del 2007, così configurandosi la fattispecie di cui all’art. comma 2, lett. b), del T.U.I (d.lgs. n. 286 del 1998).
M .S. 2.3.2. Ne consegue, allora, che il provvedimento prefettizio suddetto fonda, specificamente, la pretesa espulsiva sul presupposto che il si trovi attualmente in Italia senza un valido titolo per soggiornarvi per no aver presentato una dichiarazione di presenza imposta da una disposizione legislativa pacificamente entrata in vigore molti anni dopo il suo ingresso i Italia. Vi è, pertanto, nel suddetto provvedimento una violazione del principio di legalità, dal momento che, allorquando lo straniero fece ingresso in Itali non esisteva una norma che lo obbligasse a presentare la dichiarazione di presenza, né a fortiori una norma che sanzionasse tale omissione con l’espulsione.
2.4. Una siffatta valutazione, in via incidentale, del provvedimento di espulsione presupposto, comporta, conseguentemente, la illegittimità del provvedimento di convalida del trattenimento, disposto in acclarata assenza di esecutività di un provvedimento espulsivo viziato.
2.5. Il Giudice di Pace di °rnissis si è disinteressato di tale profilo e, per queste ragioni, il suo provvedimento è illegittimo.
COGNOME
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2.6. Il decreto impugnato, pertanto, va cassato senza rinvio D COGNOME e 28’96’2023 ormai decorso il termine di legge per provvedere alla sua convalida.
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art. 142 del d. P. R. n. 115/2002, deve ritenersi (in conformità a quanto gi sancito, ex anis, da Cass. n. 7749 del 2023 e Cass. n. 13113 del 2023) che, in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualo la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in un controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 11028 del 2009 e Cass. n. 23007 del 2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito) l’art. 133 del medesimo d. P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza un’Amministrazione statale (cfr. Cass. n. 18583 del 2012; Cass. n. 22882 del 2018; Cass. n. 30876 del 2018; Cass. n. 19299 del 2021, nonché Cass., SU, n. 24413 del 2021). Pertanto le spese processuali, relative al giudizio sia merito che di legittimità, dovranno essere liquidate dal Giudice di pace di
NOME
3.1. Va, disposta, infine, per l’ipotesi di diffusione del prese provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativ norma dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso e cassa, senza rinvio, il decreto impugnato.
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Data pubblicazione 28,136,2023
Dispone per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell’art del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 23 giugno 2023.