Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8029 Anno 2019
Civile Ord. Sez. L Num. 8029 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2019
ORDINANZA
sul ricorso 16788-2015 proposto da: da :
NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO GLYPH O PLACIDI, presso ALFRED rappresentata GLYPHdall’avvocato e COGNOME difesa GLYPHGLYPH NOME COGNOME; in
– ricorrente –
contro
2019 642 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla INDIRIZZO; E DELLA tempore’ DELLO in ROMA , 12 ;
– controricorrente –
(
MIUR UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA DIREZIONE GENERALE COGNOMEMIUR COGNOME NAPOLI, COGNOME UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE UFFICIO XV AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI SALERNO, ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE E PER RAGIONE_SOCIALE ” E. CENNI” DI VALLO DELLA LUCANIA; TECNICO DI
– intimati –
avverso la sentenza n. 839/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 25/06/2014 R.G.N. 1641/2013. R . G . N .
Rilevato
1. NOME aveva convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzio dell’Università e della Ricerca per chiedere il riconoscimento a fini econom dell’anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell’ente locale prima trasferimento nei ruoli del Ministero, disposto ai sensi della legge 3 maggio 1999 124;
2. la sentenza della Corte di Appello di Salerno, che in riforma della sentenza primo grado, aveva rigettato la domanda, è stata cassata da questa Corte con la sentenza n. 884 del 2013;
3. con la richiamata sentenza questa Corte, ricostruiti i termini della vice relativa al trasferimento nei ruoli dello Stato del personale ATA degli enti loca richiamato la pronuncia della Corte di Giustizia del 6 settembre 2011 in causa C 108/10, e, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza gravata, rinviando al stessa Corte territoriale in diversa composizione per un nuovo esame, finalizzato verificare la sussistenza o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all’a del trasferimento;
4. la sentenza rescindente, in consonanza con i principi affermati dalla Corte Giustizia, ha indicato i criteri in base ai quali siffatto accertamento avrebbe d essere effettuato ed ha precisato che: a. quanto ai soggetti la cui posizione comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito e non ostano eventuali disparità c lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessiona quanto alle modalità, si deve trattare di “peggioramento retributivo sostanziale” comparazione deve essere “globale” e, quindi, non limitata allo specifico istituto quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto “all’atto del trasferimento”;
5. il giudizio di rinvio è stato definito dalla Corte di Appello di Salerno sentenza qui impugnata, che ha ritenuto infondata l’originaria domanda proposta dal ricorrente.
6. per la cassazione di questa sentenza COGNOME NOME ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria, ai quale
· N. .G. 16788 2015 R
opposto difese il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerc tempestivo controricorso;
Considerato
7. con unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 e n. 5 cod.proc.civ., “violazione e falsa applicazione di legge (art. 8 c. 2 L. 124 1, 3, 4, 6, 7 e 12 disp. prel. al ., artt 2 c. 2 e 3, e 45 T.U. 165/2001, Diretti cod civ CEE 77/187/CE, artt. 1362 e 2112 c.c.) – Violazione e falsa applicazione dell’art. CCNL Scuola 26.5.99 e art. 5 CCNL 15.3.2001 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 DM 23.7.99 e del D.M. 5.4.2001 – Difetto di presupposti e motivazion Violazione del principio di gerarchia delle Fonti – Violazione degli artt. 1, 2, 3, 36 e 97 Cost. – Violazione del divieto di “reformatio in peius” del trattam economico – Manifesta ingiustizia – Omessa contraddittoria ed insufficient motivazione su punti decisivi della controversia – Violazione dei principi elabora materia dalla Corte di Giustizia e dalla Cassazione, che rinviando alla Corte di Appe l’ha invitata ad attenersi a questi principi”;
8. la ricorrente deduce di avere subito un sostanziale peggioramento per essere stata “inquadrata in fascia nettamente inferiore a quella in cui aveva diritto ad es inquadrato ossia nella fascia stipendiale da 21 a 27 anni prevista dal CCNL Scuola in base alla Tabella B del CCNL normativo 1998-2001 economico 1998-1999 …” e imputa alla Corte territoriale di non avere tenuto conto di tale peggioramento “evidenzi anche nella CTU giurata allegata”;
9. in via preliminare, e osservarsi che non si ravvisano profili di incompatibilit dev nei confronti del componente del collegio che ha esaminato il precedente ricorso pe Cassazione nell’ambito del medesimo giudizio (si tratta della già richiamata decision Cass.n. 884/2013);
10. al riguardo va ribadito, perchè condiviso dal Collegio, il principio ripetutam affermato da questa Corte (Cass. SSUU n. 24148/2013; Cass.nn. 21445/2018, 3880/2016), secondo il quale il giudizio di legittimità non si riferisce direttamen domanda proposta dall’attore, bensì alla decisione già assunta su tale domanda al fin di verificarne, appunto, la correttezza; pertanto, qualora una sentenza pronunciata d giudice di rinvio formi oggetto di un nuovo ricorso per cassazione, il collegio
essere composto anche con magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, ciò non determinando alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice, in quanto sussiste la concreta possibilità che il giudice che abbia partecipato al precede giudizio di legittimità sia meno libero di decidere o sia condizionato dalla volon “difendere” la precedente decisione di legittimità;
11. il ricorso è inammissibile;
12. la sentenza rescindente ha accolto l’irnpugnazione della COGNOME perché la violazione del complesso normativo, costituito dalla legge n. 124 del 1999, art. 8 dalla legge n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, deve essere verificata in concret sulla base dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia Europea ed ha demandato giudice del rinvio di decidere la controversia nel merito verificando la sussisten meno di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento;
13. il giudice del rinvio ha evidenziato che l’attuale ricorrente non aveva dedotto di avere subito, per effetto del trasferimento nei ruoli del Minister decremento della retribuzione, e ha aggiunto che neppure con il ricorso i riassunzione erano stati forniti elementi di comparazione idonei a dimostrare che trattamento attribuito dal Ministero fosse globalmente peggiorativo e in term apprezzabilmente rilevanti rispetto al trattamento goduto presso l’Ente locale pri del trasferimento;
14. esso ha aggiunto che il decremento doveva ritenersi non sussistente sia perché non attestato dalla documentazione prodotta, sia perchè impedito dal mantenimento del livello retributivo anteriore al trasferimento, garantito attraverso l’asseg personam”, di cui non era stato domandato l’adeguamento mediante il computo di voci retributive godute presso l’ente di provenienza, sulla natura e sulle caratteris delle quali nulla era stato allegato;
15. il giudice del rinvio, inoltre, ha correttamente evidenziato l’irril dell’eventuale incidenza negativa sui futuri sviluppi della carriera e sul trattame fine servizio;
16. a fronte di detto accertamento di merito, effettuato nel rispetto dei pri affermati nella sentenza rescindente, la ricorrente, come già evidenziato, si limi dedurre di avere subito un peggioramento retributivo, richiama le tabelle allegate
CCNL per il personale del comparto della Scuola, imputa alla Corte territori averle esaminate e di avere trascurato la “CTU giurata allegata”;
17. siffatta censura è inammissibile in quanto nel giudizio di legittimità della riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. ad t. 54 del d.I.2 opera dell’ar giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile alla “ratione temporis” (la sentenza impugnata è stata pubblicata il 25 giug rileva solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costit discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, s avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. S.U. n. 8053/
18. le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che nel rigoroso rispe previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. proc.civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la su fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rileva sia stato, comunque, preso in considerazione dal giudice, ancorché la sent abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. S.U. n. 8053/2014)
19. il motivo non è formulato nel rispetto degli oneri sopra indicati e denunciare non l’omesso esame di un fatto storico decisivo, bensì la valorizzazione di risultanze istruttorie, che si assumono erroneamente valu Corte territoriale, e l’omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazion fatti decisivi della controversia;
20. è inammissibile anche la censura formulata ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ. ;
21. il ricorso, che in difformità rispetto agli oneri imposti dall’a cod.proc.civ. non contiene alcuna indicazione delle norme di legge e dei p diritto che assume violati nè, tampoco, delle ragioni per le quali impugnata sarebbe erronea (Cass. 24298/2016, 87/2016, 3010/2012, 5353/20 Ord. 187/2014, 16308/2013), sollecita in realtà la revisione del principi affermato nella sentenza rescindente;
22. quest’ultima, pronunciata dopo l’intervento della Corte di Giustizia e de E.D.U. (la sentenza rescindente è stata pubblicata il 16 genna successivamente alla pubblicazione della sentenza Agrati ed altri contro It giugno 2011, della quale si dà conto nella motivazione), ha ribadito l retroattiva dell’art. 1 della legge n. 266/2005; ha richiamato i quattro i Giudice delle leggi, che hanno escluso profili di illegittimità costituzionale di interpretazione autentica; ha ritenuto che il complesso normativo fosse, costituito dalle leggi n. 124/1999 e 266/2005 e che, sulla base del diritto e come interpretato dalla Corte di Lussemburgo, la domanda potesse tr accoglimento solo nell’ipotesi di accertato peggioramento retributivo sostanzi
23. a norma dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., l’enunciazi principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve unifo conseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussione questio o di diritto, che siano il presupposto di quella decisione, e di tener conto mutamenti giurisprudenziali della stessa Corte, anche a Sezioni Unite, non consentito in sede di rinvio sindacare l’esattezza del principio affermato da legittimità (Cass. nn. 4087/2019, 4086/2019, 30916/2018, 1995/2015, 17353/ 23169/2006, 16518/2004, 11290/1999);
24. dall’irretrattabilità del principio di diritto discende che la Corte d nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal gi merito, deve giudicare muovendo dalla “regula iuris” in precedenza enunciata, l’efficacia vincolante, che si estende anche alle premesse logico-giurid decisione adottata oggetto di giudicato implicito interno (Cass. nn. 173 20981/2015), viene meno solo qualora la norma, in epoca successiv pubblicazione della pronuncia rescindente, sia stata dichiarata costituzi illegittima ovvero sia divenuta inapplicabile per effetto di “ius superveniens” 20128/2013, 13873/2012, 17442/2006);
25. tali ultime condizioni non ricorrono nel caso di specie, perché normativo è rimasto immutato rispetto a quello apprezzato dalla se rescindente, che, come già evidenziato, ha indicato con chiarezza i limiti del rinvio, subordinando l’accoglimento dell’originaria domanda all’esito dell’acc di fatto, effettuato dalla Corte territoriale, in termini negativi p ricorrente;
26. in via conclusiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
27. le spese del giudizio di legittimità vanno regolate secondo il principio della soccombenza e poste a carico della ricorrente nella misura indicata in dispositivo;
28. sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricors a norma dell’art. 13, comma 1, del d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
Dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 1 comma 1-bis.
Così deciso nella Adunanza camerale del 14 febbraio 2019