Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31444 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31444 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 10262/2020 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliato nello studio dell’avvocato NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO
Pec:
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, e per essa la mandataria RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliat a presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO
Pec:
-controricorrente – avverso la sentenza n. 4247/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Cons. NOME COGNOME;
Rilevato che
a seguito di cassazione con rinvio di una sentenza della Corte d’Appello di Venezia con cui questa Corte aveva cassato la decisione di estinzione del giudizio per mancata tempestiva riassunzione del medesimo, giudizio sorto a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal fideiussore NOME COGNOME avverso Banca Commerciale Italiana SpA, ora Italfondario SpA, attrice, la Corte d’Appello di Venezia con sentenza pubblicata in data 7/10/2019 ha parzialmente accolto l’opposizione condannando il fidei ussore COGNOME a pagare in favore di RAGIONE_SOCIALE la somma di € 181.808,22 corrispondente a quella portata dalla sentenza del Tribunale di Foggia n. 7318 del 9/7/2004 con cui Banca Commerciale Italiana era stata ammessa al passivo della RAGIONE_SOCIALE, debitrice principale;
avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi;
ha resistito RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE a seguito di scissione di RAGIONE_SOCIALE per le attività di gestione, recupero e incasso dei crediti ‘ performing ‘ e ‘ non performing ‘ aventi ad oggetto il portafoglio crediti in gestione alla società scissa, con controricorso;
il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
parte resistente ha depositato memoria.
Considerato che
con il primo motivo di ricorso -nullità della sentenza per violazione delle norme e dei principi sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato con riferimento agli artt. 112 e 99 c.p.c. (art. 360, 1° co. n. 4 c.p.c.)il ricorrente lamenta che la corte di merito ha pronunciato ultra petita
perché ha condannato il COGNOME al pagamento dell’importo di € 181.808,22, corrispondente all’ammissione allo stato passivo nel fallimento della debitrice principale, mentre negli atti di costituzione del primo giudizio la banca aveva chiesto la condanna del fideiussore alla diversa somma di € 119.086,32;
con il secondo motivo di ricorso -nullità della sentenza impugnata per violazione delle norme e principi in relazione al rapporto tra il chiesto e il pronunciato con riferimento agli artt. 112 e 99 c.p.c. ex art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c. errato e omesso esame di fatti rilevanti ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. – il ricorrente lamenta che la statuizione di condanna al pagamento della somma di € 181.808,22 , oltre a violare i principi della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, si risolve nell’omes so esame del fatto decisivo costituito dal decreto del 10/2/2007 con il quale il Tribunale di Foggia ha dichiarato chiuso il fallimento della RAGIONE_SOCIALE per soddisfacimento integrale dei creditori e rientro in bonis.
Si duole che, avendo la banca ottenuto l’ammissione allo stato passivo per € 181.802,22 , ed essendo stata soddisfatta tale domanda, la Corte d’ Appello non abbia ritenuto il debito, garantito dal fideiussore, interamente pagato;
con il terzo motivo di ricorso -pretesa nullità della sentenza impugnata per violazione delle norme e dei principi in relazione all’art. 345, 112, e 99 c.p.c. (art. 360, 1° co. nn. 3 e 4 c.p.c. )- lamenta le stesse circostanze di cui al primo motivo con particolare riferimento alla violazione dell’art. 345 c.p.c. perché il giudice, senza considerare che le parti nel giudizio di rinvio conservano la stessa posizione processuale assunta nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza annullata, ha erroneamente consentito di introdurre nuove e diverse conclusioni;
con il quarto motivo di ricorso -nullità della sentenza per violazione delle norme e dei principi in relazione agli artt. 115, 116, 230 e 232 c.p.c. nonché omessa e contraddittoria motivazione (artt. 360, comma 1, nn. 3. 4 e 5 c.p.c.)- lamenta la mancata ammissione dei mezzi istruttori;
con il quinto motivo lamenta che la corte di merito ha ritenuto non provato l’avvenuto pagamento delle cambiali prodotte in copia nonostante le stesse non fossero mai state disconosciute dalla controparte, dovendosi pertanto ritenere autentiche;
con il sesto motivo -nullità della sentenza per violazione delle norme e principi in relazione agli artt. 112, 115, 116, 132, 633, 634 e 645 c.p.c., 2697 c.c. (con riferimento all’art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.)lamenta che la corte di merito ha ritenuto che non avesse mai sollevato contestazioni in ordine al credito vantato;
i motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Va anzitutto osservato che nelle conclusioni formulate in calce a ll’ atto introduttivo del giudizio risultano contemplate, la domanda di pagamento della somma -poi effettivamente liquidatadi € 181.808,22, e, in via subordinata e di merito, la domanda di accertamento e della debenza della minor somma dovuta dall’AVV_NOTAIO pari ad almeno € 119.086,32, con condanna del medesimo al relativo pagamento.
Emerge evidente, a tale stregua, l’infondatezza dell a censura di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, risultando entrambe le domande contenute nell’atto introduttivo del giudizio, sicché l’impugnata la corte di merito, nel condannare il fideiussore al pagamento della maggior somma non è caduta in alcun vizio di ultrapetizione;
Con particolare riferimento al secondo motivo va posto per altro verso in rilievo chela corte di merito ha nell’ impugnata sentenza affermato essere ‘ del tutto indimostrata … l’affermazione che il difensore della convenuta opposta avrebbe dichiarato, su domanda del giudice, l’avvenuto pagamento, da parte della curatela fallimentare, dell’intero importo ammesso, non trovando alcun riscontro tale circostanza nei verbali di causa’ ;
Quanto al quarto motivo, va sottolineato che la doglianza di mancata ammissione delle istanze istruttorie risulta formulata in violazione del requi sito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., in contrasto con il consolidato principio di questa Corte secondo cui il ricorrente che in sede di legittimità denuncia la mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del giudice di merito ha l’onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte Suprema di Cassazione dev’essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative;
Con particolare riferimento al quinto motivo, va osservato che la sua infondatezza emerge dall’avere la corte di merito esaminato le quattro cambiali, escludendo essere stata fornita la prova del relativo pagamento alla stregua della prodotta documentazione in atti.
In ordine al sesto motivo va posto ulteriormente in rilievo che è rimasto privo di censura il capo di sentenza secondo cui il certificato di saldaconto prodotto dalla banca con il ricorso per decreto ingiuntivo ha efficacia probatoria limitatamente al procedimento relativo al ricorso per ingiunzione e non si estende al giudizio di cognizione nel quale si
richiede che la banca attrice adempia l’onere della dimostrazione del fatto costitutivo del proprio credito.
Prova che deve essere data attraverso la dimostrazione analitica delle varie partite di dare e avere al fine di verificare il saldo finale, laddove l’ estratto ha mero valore indiziario, e l’onere della prova dell’ammontare del credito può essere invero assolta in forza della clausola contenuta nel contratto di conto corrente con la quale il cliente riconosca che i libri e la altre scritture contabili della banca facciano piena prova nei suoi confronti.
Relativamente al settimo motivo, va osservato che la censura alla statuizione sulle spese di lite, ( nella specie poste per i ¾ a carico del COGNOME e compensate solo per il residuo ¼, è infondata alla stregua del consolidato principio in base al quale al fine di individuare la parte ‘maggiormente soccombente’ occorre avere riguardo al e confrontare il valore delle domande (nella parte in cui sono state) accolte (e non dunque il valore delle domande rispettivamente rigettate), tale per cui ‘maggiormente soccombente’ deve ritenersi la parte la cui domanda accolta sia di minor valore’;
all’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 8.200 ,00, di cui € 200 ,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15% e accessori di legge, in favore della parte controricorrente.
A i sensi dell’art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza