Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16599 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16599 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/06/2024
Oggetto: contratti bancari
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2523/2020 R.G. proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio del primo, sito in Roma, INDIRIZZO
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata dalla RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, sito in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 919/2019, depositata il 28 maggio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila , depositata il 28 maggio 2019, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Avezzano, ha condannato i primi due, in solido, al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE della minor somma di euro 21.721,54, oltre interessi;
la Corte di appello ha riferito che il Tribunale, pronunciandosi sulla opposizione a un decreto ingiuntivo con cui ( all’esito di un provvedimento di correzione di errore materiale), era stato intimato a NOME COGNOME di pagare in favore della RAGIONE_SOCIALE (quale dante causa della RAGIONE_SOCIALE) la somma di euro 74.592,76, oltre interessi e spese del procedimento monitoro, quale saldo di un mutuo chirografario e di un prestito aziendale, e a NOME COGNOME e NOME COGNOME la somma, rispettivamente, di euro 52.871,22 e 21.721,54, il primo quale fideiussore delle obbligazioni assunte dal predetto NOME COGNOME con il primo contratto (mutuo chirografario) e il secondo quale fideiussore di quelle assunte con il secondo (prestito aziendale), aveva revocato il decreto ingiuntivo e condannato di NOME COGNOME e NOME COGNOME, in solido, al pagamento della somma di euro 52.871,22, oltre interessi legali;
ha rilevato che gli importi riferibili ai due rapporti azionati dovevano indicarsi pari ad euro 21.721,54, quanto al mutuo chirografario, e in euro 52.871,22, quanto al prestito aziendale, benché nel ricorso per decreto ingiuntivo la banca creditrice avesse invertito tali importi;
ha, quindi, confermato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva condannato NOME COGNOME al pagamento di tale ultima somma, perché non superiore rispetto alla richiesta della banca, non ravvisando l’eccepita violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato atteso che la relativa domanda era compresa nella più ampia domanda proposta con il ricorso per decreto
ingiuntivo;
-ha, poi, accolto l’appello di NOME COGNOME, in quanto , secondo la sentenza impugnata, con il ricorso per decreto ingiuntivo era stata chiesta la sua condanna limitatamente alla somma di euro 21.721,54;
il ricorso è affidato a due motivi;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria della RAGIONE_SOCIALE, la quale propone ricorso incidentale affidato a quattro motivi;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto rispettato il principio di corrispondenza del chiesto e pronunciato;
evidenziano, in proposito, che il giudice di primo grado, dichiarando la sua competenza territoriale a conoscere solo sulla domanda fondata sul prestito aziendale, doveva limitarsi a pronunciarsi solo su tale domanda e, dunque, condannare gli opponenti limitatamente all’importo di euro 21.721,54, indicato dalla banca quale saldo di tale rapporto;
il motivo è fondato;
per la necessaria intelligenza della peculiare vicenda in esame, caratterizzata dal succedersi di plurimi errori materiali, sia della banca che dei giudici, nell’individuazione dei rapporti garantiti dalla fideiussione, occorre premettere che: sul ricorso della RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di Avezzano ha pronunciato un decreto ingiuntivo di pagamento, nei confronti di NOME COGNOME, in veste di debitore principale, della complessiva somma di euro 74.592,76 (euro 52.871,22, quale debito residuo in linea capitale di un mutuo chirografario, più euro 21.271,54, quale debito residuo in linea capitale di un prestito aziendale), nonché nei confronti di NOME COGNOME, in solido, limitatamente all’importo di euro 52.871,22 (quale fideiussore
rispetto al mutuo chirografario), e NOME COGNOME, in solido, limitatamente all’importo euro 21.271,54 (quale fideiussore rispetto al prestito aziendale); i debitori ingiunti hanno spiegato opposizione, deducendo, tra l’altro , l’incompetenza territoriale del giudice adito limitatamente all’importo di euro 52.871,22 (mutuo fondiario), competente essendo il Tribunale dell’Aquila, eccezione alla quale la banca, costituitasi, ha prestato adesione; dopodiché il Tribunale adito ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato NOME COGNOME in solido con NOME COGNOME al pagamento in favore della banca convenuta della somma di euro 52.871,22;
la Corte di appello ha escluso il dedotto vizio di extrapetizione, per avere il Tribunale pronunciato condanna al pagamento dell’importo di euro 52.871,22 a carico di NOME COGNOME, argomentando dal principio per cui nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell’opposizione (o dell’appello dell’opponente) è compresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore;
tale principio, tuttavia, risulta erroneamente evocato in quanto nel caso in esame non si è in presenza di un’unica domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, accolta solo limitatamente a un importo inferiore, bensì di due distinte domande giudiziali (mutuo chirografario e finanziamento aziendale), pur proposte mediante un unico ricorso per decreto ingiuntivo, aventi a oggetto distinti crediti derivanti da autonomi rapporti obbligatori;
in una siffatta situazione ciascuna domanda deve essere esaminata dal giudice in modo autonomo, sia pure nell’ambito di un medesimo giudizio, per cui il giudice è tenuto a rispettare il limite generale per cui non può attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella relativa domanda, singolarmente intesa;
-all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale segue
l’assorbimento del secondo con cui si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in quanto vertente su questione strettamente conseguenziale;
con il primo del ricorso incidentale si censura la sentenza di appello per omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte in cui ha ritenuto che il decreto ingiuntivo, così come risultante a seguito di correzione dell’errore materiale, recasse l’ingiunzione al fideiussore NOME COGNOME di pagare la somma di euro 21.721,54 per l ‘inadempimento delle obbligazioni derivanti dal prestito aziendale, mentre l’importo oggetto del ricorso per ingiunzione accolto, ma con decreto affetto da errore pur dopo il procedimento di correzione cui si è fatto cenno, era pari a euro 52.871,22;
con il secondo e il terzo motivo la ricorrente incidentale deduce la nullità della sentenza per «errore di fatto e contrasto tra motivazione e dispositivo», nella parte in cui ha erroneamente identificato l’oggetto della domanda proposta in via monitoria nei confronti di NOME COGNOME e ritenuto che la stessa si riferisse alla condanna al pagamento della somma di euro 21.721,54;
i motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati;
deve premettersi che laddove, come nel caso in esame, il ricorrente per cassazione alleghi che il giudice di merito abbia erroneamente interpretato la domanda proposta e che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell’ambito dell’ error in procedendo , la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame e all’interpretazione degli atti processuali (cfr. Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077; vedi anche Cass. 25 ottobre 2017, n. 25259; Cass. 10 ottobre 2014, n. 21397);
-orbene, dall’esame delle conclusioni formulate da lla banca con il ricorso per decreto ingiuntivo, così come risultante dal decreto di correzione dell’errore materiale e precisate con la memoria di cui
all’art. 183, sesto comma, n. 3, cod. proc. civ., emerge in modo sufficientemente chiaro che la domanda proposta nei confronti di NOME COGNOME aveva a oggetto la sua condanna al pagamento della somma di euro 52.871,22, quale garante delle obbligazioni assunte da NOME COGNOME con la conclusione del prestito aziendale e, cioè, che NOME COGNOME era obbligato in solido con il NOME COGNOME, debitore principale, per la somma di euro 52.871,22 in forza del contratto di prestito aziendale, mentre NOME COGNOME era stato attinto dalla originaria domanda monitoria di pagamento della somma di euro 21.721,54, in solido con il debitore principale NOME COGNOME, in relazione al contratto di mutuo chirografario per il quale il tribunale ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale dell’ Aquila;
deve, conseguentemente, ritenersi che la sentenza impugnata è incorsa nel denunciato vizio, omettendo di prendere in considerazione tale circostanza;
-all’accoglimento d i tali motivi del ricorso incidentale segue l’assorbimento dell’ultimo motivo con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in quanto vertente su questione strettamente conseguenziale;
la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento ai motivi accolti e rinviata , anche per le spese, alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e il primo, secondo e terzo del ricorso incidentale e assorbe i motivi residui del ricorso principale e di quello incidentale; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di L’Aquila , in diversa composizione
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 18 aprile 2024.