Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35274 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35274 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13587/2022 R.G. proposto da : NOME, NOME, COGNOME NOME, NOME, NOME, COGNOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 915/2022 depositata il 07/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La società Banca Nazionale del Lavoro RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio, avanti al Tribunale di Napoli, i sigg. NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME al fine di sentire dichiarare, nei loro confronti, la nullità ex art. 1414 c.c. o, in via subordinata, l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dei seguenti atti: a) atto di compravendita, del 30 luglio 2008, con cui NOME COGNOME aveva ceduto l’immobile sito in Portici a NOME COGNOME; b) atto di trasferimento, del 14 luglio 2008, di diversi cespiti immobiliari siti in Portici da parte di NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME; c) atto di vendita immobiliare, sempre del 14 luglio 2008, con cui NOME COGNOME aveva venduto a NOME COGNOME diverse unità immobiliari.
Il Tribunale di Napoli accolse la domanda della Banca Nazionale del Lavoro, con sentenza successivamente confermata con la sentenza n. 915 del 7 marzo 2022 della Corte di Appello di Napoli.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg. NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., che ha presentato anche memoria.
Considerato che:
4.1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Sopravvenuto difetto di interesse ad agire e legittimazione attiva’ i ricorrenti chiedono la ‘riforma’ della sentenza gravata in conseguenza degli effetti del giudicato che si sarebbe formato in relazione alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 371/2015.
4.2. Con il secondo motivo censurano la falsa applicazione dell’art. 1414 c.c. in relazione all’art 360 n. 3 cpc.
La Corte territoriale, con la gravata sentenza ha ritenuto sussistere la simulazione degli atti di disposizione patrimoniale tra i coniugi, in sostituzione del versamento dell’assegno di mantenimento, sull’erroneo presupposto che gli atti dispositivi comprendendo la totalità dei beni andassero oltre la necessità di definizione degli accordi in sede di separazione e, pertanto, suscettibili di essere fittizi.
4.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti contestano la falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., ai sensi dell’art. 360, co.1., n. 3 c.p.c. per aver il Giudice di secondo grado ritenuto sussistenti i requisiti della scientia damni e del l’eventus damni.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.
Innanzitutto, difetta del tutto l’indicazione della sommaria esposizione dei fatti di causa ex art. 366, 1° co. n. 3, c.p.c.
Va ulteriormente osservato che il ricorso risulta formulato in violazione dei requisiti a pena di inammissibilità prescritti all’art. 366, 1° co. nn. 4 e 6, c.p.c., stante l’inosservanza dei principi di specificità, anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, COGNOME e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell’attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario, esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di
merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950): requisito che può essere concretamente soddisfatto anche fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda (Cass. 19/04/2022, n. 12481). Orbene, nella specie i ricorrenti omettono di riportare debitamente nel ricorso addirittura il contratto in argomento e gli atti di asserita compravendita disposizione patrimoniale nonché <>.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 13.200,00, di cui euro 13.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore delle controricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza