Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9345 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9345 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19487/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore della Divisione Sicilia, NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALEEMAILordineavvocaticataniaEMAIL e dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE EMAILordineavvocaticataniaEMAILit);
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 1106/2021, depositata il 19/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 3444/2018, accoglieva la domanda con cui la RAGIONE_SOCIALE e il Credito Etneo SRAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE chiedevano, ex art. 2901 cod.civ., di dichiarare inefficace l’atto con cui i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME, coobbligati della RAGIONE_SOCIALE, avevano costituito il fondo patrimoniale rogato in data 21/12/2012, ritenendo provato il credito di RAGIONE_SOCIALE attraverso la scrittura privata sottoscritta l’8 ottobre 2012 con cui i convenuti si riconoscevano debitori di euro 129.586,72, quali coobligati in solido della RAGIONE_SOCIALE, debitrice, al netto di quanto pagato in corso di causa di euro 43.398,44, e il credito del Credito Eteneo S.r.L., azionato con separati decreti ingiuntivi, l’uno per euro 11.816,46 emesso nei confronti di entrambi i coniugi, e l’altro per euro 11.750,91 nei confronti di NOME COGNOME e sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi dell’ actio pauliana .
La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 1106/2021, depositata il 19/05/2021, all’esito del giudizio proposto dai coniugi COGNOME–COGNOME ha confermato la pronuncia del tribunale.
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per la cassazione di detta sentenza, formulando due motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Credito Etneo Banca di Credito Cooperativo SRAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sono rimaste intimate.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2901 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.
La tesi dei ricorrenti è che la corte d’appello non abbia tenuto in considerazione la compensazione con i controcrediti, derivanti dai premi per le vendite per l’anno 2012 che sarebbero stati loro ingiustificatamente negati, la cui sussistenza escludeva l’ eventus damni .
Il motivo è inammissibile.
La censura è dedotta in evidente violazione dell’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ. , atteso che la sussistenza e l’origine dei controcrediti opposti in compensazione si basano su asserzioni non supportate in alcun modo. Anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, COGNOME e altri c/ Italia, la quale ha ribadito che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso, codificato dall’art. 366, 1° comma, n. 6, cod.proc.civ., è la semplificazione dell’attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso <> se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950).
2) Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano la violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
In particolare, contestano il fatto che la corte d’appello così come il tribunale abbiano negato loro il diritto al premio di vendita, in applicazione dell’art. 23 del Regolamento Conad che esclude che tale diritto spetti al socio moroso.
Gli errori imputati al giudice a quo sono due: a) tale regolamento interno non risultava agli atti del procedimento ed era sottratto al principio iura novit curia ; b) l’art. 23 sarebbe stato erroneamente interpretato.
Né la corte d’appello avrebbe preso in considerazione che alla società RAGIONE_SOCIALE non erano stati corrisposti i premi di fine anno 2012 e 2013 e tantomeno le quote sociali versate alla RAGIONE_SOCIALE nonché <>.
Il motivo è inammissibile.
Anche in questo caso è evidente la violazione dell’art. 366, 1° comma n. 6 cod.proc.civ. e, in aggiunta, il vizio di omesso esame non poteva essere denunciato, stante che non è stata superata la preclusione di cui all’art. 348 ter , ult. comma, cod.proc.civ., secondo cui quando la sentenza di appello sia conforme in facto (fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata) a quella di prime cure non è deducibile il vizio di cui all’art. 360, n. 5, coc.proc.civ. Il ricorrente per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ. deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 28/02/2023, n. 5947).
All’inammissibilità di entrambi i motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori come per legge, in favore della società controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti all’ufficio del merito competente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto
Così deciso nella Camera di Consiglio del 7 febbraio 2025 dalla